XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4725
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, recante
proroga della partecipazione italiana a operazioni
internazionali, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Art. 2.
1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28
novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 dicembre 2003, n. 369, dopo le parole: "legge 13
agosto 1980, n. 466," sono inserite le seguenti: "compreso il
personale appartenente agli organismi di informazione e
sicurezza,".
2. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28
novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 dicembre 2003, n. 369, le parole: "310.000 euro" sono
sostituite dalle seguenti: "346.000 euro".
3. All'onere di cui al comma 2, valutato in 36.000 euro a
decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai
fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli
eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo
comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 20 GENNAIO 2004, N.9
All'articolo 1, al comma 3, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "per l'anno 2004".
Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:
"Art. 1-bis.- (Disposizioni in favore delle
famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di
Nassiriya e di Istanbul). - 1. Al comma 1 dell'articolo 1
del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, dopo le
parole: "alla data dell'evento", sono inserite le seguenti: ",
nonché il diritto al collocamento obbligatorio previsto
all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407,
e successive modificazioni, e il beneficio delle borse di
studio previsto all'articolo 4, comma 1, della medesima legge,
e successive modificazioni, nei limiti delle risorse ivi
previste"".
All'articolo 2, al comma 2, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: "per l'anno 2004".
All'articolo 3:
il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. E' differito al 30 giugno 2004 il termine
relativo alla partecipazione italiana ai processi di pace in
corso per la Somalia e il Sudan, di cui all'articolo
2-bis del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n.
42";
al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "per l'anno 2004".
All'articolo 4:
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. E' differito al 30 giugno 2004 il termine
relativo alla partecipazione di personale della Polizia di
Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in
Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42";
al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "per l'anno 2004".
All'articolo 6, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "per l'anno 2004".
All'articolo 8, al comma 5, al primo periodo, dopo le
parole: "di cui all'articolo 3, comma 4," sono inserite
le seguenti: "del presente decreto"; al secondo periodo,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per l'anno
2004".
All'articolo 9, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "del presente decreto".
Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:
"Art. 9-bis. - (Cessione di materiali e sostegno
logistico). - 1. Nei limiti temporali di cui all'articolo
2, comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a
titolo gratuito alle Forze armate e Forze di polizia irachene
materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, escluso il materiale d'armamento.
2. Nei limiti temporali di cui all'articolo 2, comma 1, è
autorizzata la spesa di 2.122.490 euro per la cessione a
titolo gratuito di vestiario e materiale d'equipaggiamento,
escluso il materiale d'armamento, e di 815.615 euro per il
sostegno logistico a favore di unità delle Forze armate e
Forze di polizia irachene".
All'articolo 12, al comma 2, le parole: "sentito il
Ministro della difesa, per i reati commessi a danno di
appartenenti alle Forze armate" sono sostituite dalle
seguenti: "e sentito il Ministro della difesa per i reati
commessi a danno di appartenenti alle Forze armate".
All'articolo 13, al comma 1, dopo le parole:
"all'articolo 34" sono inserite le seguenti: ", comma
8,".
Dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:
"Art. 13-bis. - (Forze di completamento). - 1. Per
le esigenze connesse con le operazioni militari internazionali
di cui al presente decreto, allo scopo di garantire la
funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle
unità nonché la loro alimentazione, nell'anno 2004 possono
essere richiamati in servizio, su base volontaria e a tempo
determinato non superiore ad un anno, i militari in congedo
delle categorie dei sottufficiali, dei militari di truppa in
servizio di leva, dei volontari in ferma annuale, in ferma
breve, in ferma prefissata e in servizio permanente. Tale
personale, inserito nelle forze di completamento, è impiegato
in attività addestrative, operative e logistiche sia sul
territorio nazionale sia all'estero.
2. Ai militari delle categorie dei sottufficiali e
dei volontari in servizio permanente richiamati sono
attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei
pari grado in servizio.
3. Ai militari delle categorie dei militari di
truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e
dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata richiamati
sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico
dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve.
4. I provvedimenti di richiamo sono adottati nei
limiti di contingenti a tal fine determinati, per l'anno 2004,
dal decreto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n.215.
5. Con decreto del Ministero della difesa sono
definiti, in relazione alle specifiche esigenze delle Forze
armate, i requisiti richiesti ai fini del richiamo in
servizio, la durata delle ferme e l'eventuale relativo
prolungamento entro il limite massimo di cui al comma 1,
nonché le modalità di cessazione anticipata dal vincolo
temporaneo di servizio.
Art. 13-ter. - (Attività di ricerca scientifica a fini
di prevenzione sanitaria). - 1. E' autorizzata la spesa di
euro 1.175.330 per l'anno 2004, per la realizzazione di uno
studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato
all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi
potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di
militari impiegati nelle operazioni internazionali, al fine di
individuare eventuali situazioni espositive idonee a
costituire fattore di rischio per la salute".
All'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
"1. All'onere derivante dall'attuazione del
presente decreto, esclusi gli articoli 1-bis e 13, pari
complessivamente a 531.601.831 euro per l'anno 2004, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24
dicembre 2003, n.350".
DECRETO-LEGGE 20 GENNAIO 2004, N. 9