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1. Il termine del 31
gennaio previsto dal comma 19
dell'articolo 145 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, per
la emanazione del bando di
concorso ivi previsto,
relativamente all'anno 2004,
è prorogato al 31 maggio. |
Identico. |
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|
1. Relativamente
all'anno 2003, i versamenti
previsti dall'articolo 19,
comma 9, del decreto
legislativo 25 novembre 1996,
n. 625, possono essere
effettuati entro il 30 giugno
2004, con applicazione
dell'interesse al saggio
legale. |
Identico. |
|
2. Relativamente
all'anno 2003, la
comunicazione di cui
all'articolo 19, comma 11,
del medesimo decreto
legislativo di cui al comma 1
è trasmessa entro il 15
luglio 2004. |
|
(Disposizioni in materia di IVA infragruppo per la 1. All'articolo 6, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n.133, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004". 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.000.000 di euro per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. |
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1. All'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge 25
ottobre 2002, n. 236,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2002, n. 284, le
parole: "31 dicembre 2003"
sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre
2004". |
1. All'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 26
ottobre 2001, n. 390,
convertito dalla legge 21
dicembre 2001, n. 444, e
successive modificazioni,
le parole: "31 dicembre
2003" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre
2004". |
|
1-bis. Entro
novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge
di conversione del presente
decreto, il commissario
straordinario del Governo per
il coordinamento delle
attività connesse al
programma di ricostruzione di
cui al titolo VIII della
legge 14 maggio 1981, n.219,
presenta al Parlamento una
relazione sullo stato di
attuazione del piano di
ricostruzione e del
trasferimento delle
opere. |
|
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| 1. E' prorogato al 30 aprile 2004 il termine triennale di validità delle attestazioni di cui al comma 5 dell'articolo 15 del decreto del | 1. E' prorogato al 30 aprile 2004 il termine triennale di validità delle attestazioni di cui al comma 5 dell'articolo 15 del regolamento |
|
Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000,
n. 34, rilasciate dalle
Società Organismi di
Attestazione (SOA), la cui
scadenza interviene prima di
tale data. |
di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000,
n. 34, rilasciate dalle
Società Organismi di
Attestazione (SOA), la cui
scadenza interviene prima di
tale data. |
|
|
|
|
1. All'articolo 162,
comma 4-ter, del
decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive
modificazioni, le parole: "1^
gennaio 2004" sono sostituite
dalle seguenti: "1^ aprile
2004". |
Identico. |
|
2. Al comma 5-bis
dell'articolo 7 del
decreto-legge 27 giugno 2003,
n. 151, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1^
agosto 2003, n. 214, le
parole: "1^ luglio 2004" sono
sostituite dalle seguenti:
"1^ gennaio 2005". |
|
|
|
|
1. All'articolo
17-ter del
decreto-legge 24 giugno 2003,
n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1^
agosto 2003, n. 200, le
parole: "31 dicembre 2003"
sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre
2004". |
Identico. |
|
(Rideterminazione di 1. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.27, e successive modificazioni, le parole: "1^ gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1^ luglio 2003" e le parole: "16 marzo 2004", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2004". |
|
|
|
|
1. All'articolo 38,
comma 5, primo periodo, della
legge 1^ agosto 2002, n. 166,
come modificato dall'articolo
1-bis, comma 2, del
decreto-legge 7 febbraio
2003, n. 15, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8
aprile 2003, n. 62, le
parole: "nel triennio
2003-2005" sono sostituite
dalle seguenti: "nel triennio
2004-2006". Al comma 7, primo
periodo, del medesimo
articolo 38, le parole: "Per
il triennio 2003-2005" sono
sostituite dalle seguenti:
"Per il triennio
2004-2006". |
Identico. |
|
|
|
|
1. I componenti del
comitato centrale e dei
comitati regionali e
provinciali per l'albo degli
autotrasportatori di cose per
conto di terzi, in carica
alla data di entrata in
vigore del presente decreto,
nella qualità di soggetti
nominati ai sensi degli
articoli 3, 4, 5 e 6 della
legge 6 giugno 1974, n. 298,
e successive modificazioni,
restano in carica fino alla
data di entrata in vigore del
decreto legislativo in
materia di organizzazione e
funzioni delle strutture e
degli organismi pubblici
operanti nel settore
dell'autotrasporto di merci,
e comunque non oltre la data
del 31 dicembre 2005. Alla
scadenza del mandato dei
componenti dei comitati,
determinata ai sensi del
presente articolo, si applica
il disposto dell'articolo 7
della citata legge n. 298 del
1974. |
Identico. |
|
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|
1. Il termine di cui
all'articolo 4, comma 14, del
decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 372, è prorogato al
30 ottobre 2005. Le Autorità
competenti definiscono o
adeguano conseguentemente i
propri calendari delle
scadenze per la presentazione
delle domande di
autorizzazione integrata
ambientale, da rilasciarsi
nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 5,
comma 4, del medesimo decreto
legislativo n. 372 del
1999. |
Identico. |
|
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|
|
1. La decorrenza
degli obblighi di cui agli
articoli 48, comma 2, e 51,
comma 6-ter, del
decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni,
nonché delle sanzioni
previste dal medesimo
articolo 51, commi
6-bis, 6-ter e
6-quinquies, è
differita al 31 marzo
2004. |
Identico. |
|
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|
1. Il termine di cui
all'articolo 11 del
decreto-legge 24 giugno 2003,
n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1^
agosto 2003, n. 200, è
differito al 1^ luglio
2004. |
Identico. |
|
|
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|
1. All'articolo 14,
comma 3 del decreto
legislativo 5 aprile 2002, n.
77, le parole: "1^ giugno
2004" sono sostituite dalle
seguenti: "1^ gennaio
2005". |
Identico. |
|
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|
1. All'articolo 86,
comma 2, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, le
parole: "entro sei mesi" sono
sostituite dalle seguenti:
"entro ventiquattro mesi". |
1. All'articolo 86,
comma 2, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni,
le parole: "entro otto
mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "entro ventiquattro
mesi". |
|
(Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia 1. All'articolo 140, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005". 2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1.500.000 euro per gli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. |
|
|
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|
1. Le disposizioni
del capo quinto della parte
seconda del testo unico delle
disposizioni legislative e
regolamentari in materia
edilizia, approvato con
decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, hanno effetto a
decorrere dal 1^ gennaio
2005. La proroga non si
applica agli edifici
scolastici di ogni ordine e
grado. |
1. Le disposizioni
del capo quinto della parte
seconda del testo unico delle
disposizioni legislative e
regolamentari in materia
edilizia, di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, hanno effetto a
decorrere dal 1^ gennaio
2005. La proroga non si
applica agli edifici
scolastici di ogni ordine e
grado. |
|
|
|
|
1. L'entrata in
vigore delle disposizioni di
cui al comma 14-quater
dell'articolo 39 del
decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, |
Identico. |
|
con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n.
326, è differita alla data
del 1^ luglio 2004 e,
comunque, a non prima
dell'approvazione delle
disposizioni stesse da parte
dei competenti organi
dell'Unione europea. |
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|
|
1. Per garantire la
continuità assistenziale e
fronteggiare l'emergenza
infermieristica, le
disposizioni previste
dall'articolo 1, commi 1, 2,
3, 4, 5 e 6, del
decreto-legge 12 novembre
2001, n.402, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8
gennaio 2002, n.1, sono
prorogate al 31 dicembre
2004, in armonia con le
disposizioni recate in
materia di assunzioni dai
provvedimenti di finanza
pubblica. |
1. Per garantire la
continuità assistenziale e
fronteggiare l'emergenza
infermieristica, le
disposizioni previste
dall'articolo 1, commi 1,
1-bis, 2, 3, 4, 5
e 6, del decreto-legge 12
novembre 2001, n.402,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 8
gennaio 2002, n.1, sono
prorogate al 31 dicembre
2004, in armonia con le
disposizioni recate in
materia di assunzioni dai
provvedimenti di finanza
pubblica. |
|
|
|
|
1. Il termine di cui
al secondo periodo del comma
2 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999,
n.419, è prorogato al 31
dicembre 2004, limitatamente
agli enti di cui alla tabella
A del medesimo decreto
legislativo per i quali non
sia intervenuto il
prescritto decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri e, in caso di
fusione o unificazione
strutturale, il regolamento
da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400. |
1. Identico. |
|
1-bis. Il
termine di sessanta giorni di
cui all'articolo 5, comma 26,
del decreto-legge 30
settembre 2003, n.269,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n.326, entro
il quale il personale già
dipendente dalla Cassa
depositi e prestiti può
richiedere l'attivazione
delle procedure di mobilità,
è differito al 31 luglio
2004. Il collocamento del
personale proveniente dai
ruoli della Cassa depositi e
prestiti è effettuato entro
il predetto termine, ferme
restando le modalità previste
al citato articolo 5, comma
26, anche in soprannumero nel
limite complessivo di trenta
unità, con priorità per i
dipendenti già in servizio
presso gli uffici periferici.
All'onere derivante dalle
conseguenti assunzioni, si
provvede, nel limite massimo
di 1.200.000 euro annui,
mediante utilizzo delle
risorse di cui all'articolo
3, comma 54, della legge 24
dicembre 2003, n. 350,
intendendosi
corrispondentemente ridotta
la relativa autorizzazione di
spesa. |
|
|
|
|
1. Al comma 2
dell'articolo 9-bis del
decreto legislativo 3 aprile
1993, n.96, e successive
modificazioni, le parole: "31
dicembre 2003" sono
sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2004". |
Identico. |
|
|
|
|
1. Nelle more della
definizione della nuova
pianta organica e della
conclusione delle procedure
concorsuali per la copertura
delle conseguenti vacanze, al
fine di garantire il
necessario funzionamento del
Parco nazionale d'Abruzzo,
Lazio e Molise, i contratti
individuali in essere alla
data del 31 dicembre 2003,
sono prorogati di
ventiquattro mesi. |
Identico. |
|
2. La proroga di cui
al comma 1 opera nel limite
del contributo speciale
previsto per il Parco
nazionale d'Abruzzo, Lazio e
Molise, per gli anni
2003-2004-2005, dall'articolo
94, comma 12, della legge 27
dicembre 2002, n.289. |
|
|
|
| 1. I termini di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.258 del 4 novembre 2002, dell'8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.267 del 14 novembre 2002, del 12 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.217 del 18 settembre 2003, nonché il termine di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi atmosferici nel territorio della provincia di Massa Carrara, sono prorogati al 31 dicembre 2005; per la prosecuzione degli interventi disposti in attuazione dei predetti provvedimenti il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo; a tale fine sono autorizzati due limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere rispettivamente dagli anni 2005 e 2006. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con | 1. I termini di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.258 del 4 novembre 2002, dell'8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.267 del 14 novembre 2002, del 12 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.217 del 18 settembre 2003, nonché il termine di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi atmosferici nel territorio della provincia di Massa Carrara, sono prorogati al 31 dicembre 2005; per la prosecuzione degli interventi disposti in attuazione dei predetti provvedimenti il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo; a tale fine sono autorizzati due limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere rispettivamente dagli anni 2005 e 2006. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con |
|
i soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attività
bancaria ai sensi del decreto
legislativo 1^ settembre
1993, n.385. Alla
ripartizione dei limiti
d'impegno si provvede con
ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri,
adottate ai sensi
dell'articolo 5, comma 2,
della legge 24 febbraio 1992,
n.225, d'intesa con le
regioni interessate. Le norme
contenute nel presente
entrano in vigore il primo
gennaio 2004. |
i soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attività
bancaria ai sensi del
testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia
di cui al decreto
legislativo 1^ settembre
1993, n.385. Alla
ripartizione dei limiti
d'impegno si provvede con
ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri,
adottate ai sensi
dell'articolo 5, comma 2,
della legge 24 febbraio 1992,
n.225, d'intesa con le
regioni interessate. Le norme
contenute nel presente
comma entrano in vigore
il primo gennaio 2004. |
|
2. All'onere di cui
al comma 1, pari ad euro
5.000.000 per l'anno 2005 e
ad euro 10.000.000 a
decorrere dall'anno 2006, si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 13, comma
1, della legge 1^ agosto
2002, n.166, così come
rifinanziata dall'articolo 4,
comma 176, della legge 24
dicembre 2003, n.350. |
2. Identico. |
|
(Proroga degli interventi nei comuni del Friuli-Venezia 1. I termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.212 del 12 settembre 2003, relativo ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi sismici verificatisi il 14 settembre 2003 nel territorio della provincia di Bologna, sono prorogati al 30 giugno 2005; per la prosecuzione degli interventi disposti in attuazione, rispettivamente, dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri: a) il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che il commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3309 dell'11 settembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.217 del 18 settembre 2003, può stipulare allo scopo; a tal fine è autorizzato il limite di impegno di 12,5 milioni di euro dall'anno 2005. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n.385. Al relativo onere, pari a 12,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2005 e 2006, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; |
|
b) è
autorizzata la spesa per
l'anno 2004 di euro 12
milioni al cui onere si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero
dell'interno. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
|
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|
1. Tenuto conto delle
operazioni di riassetto
societario effettuate
nell'anno 2003 da soggetti
titolari di concessioni
autostradali, nonché del
verbale di accordo stipulato
il 23 dicembre 2002 con
l'ANAS, il termine del 31
dicembre 2003 relativo
all'approvazione da parte del
CIPE del IV atto aggiuntivo,
stipulato con l'ANAS il 23
dicembre 2002, ed
all'emanazione del relativo
decreto interministeriale,
viene prorogato al 31 gennaio
2004. |
Identico. |
|
|
|
|
1. I servizi
ferroviari di interesse
regionale e locale, con
esclusione dei servizi
automobilistici integrativi
di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 19
novembre 1997, n.422, e
successive modificazioni, per
i quali non risulti raggiunto
almeno il rapporto dello 0,35
tra ricavi del traffico e
costi operativi del trasporto
al netto di quelli di
infrastruttura, continuano ad
essere affidati, unitamente
alla gestione delle stesse
infrastrutture, alle aziende
che attualmente li svolgono,
fino al 31 dicembre 2004,
nell'ambito dei finanziamenti
esistenti a legislazione
vigente. |
Identico. |
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| 1. Al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale è autorizzata la spesa di euro 337.500.000 annui a decorrere dell'anno 2004; i trasferimenti erariali | 1. Al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale è autorizzata la spesa di euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a |
|
conseguenti sono
effettuati con le procedure e
le modalità stabilite con
decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, sentita la
Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997,
n.281. |
decorrere dall'anno
2005; i trasferimenti
erariali conseguenti sono
effettuati con le procedure e
le modalità stabilite con
decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, sentita la
Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997,
n.281. |
|
2. L'efficacia delle
disposizioni di cui
all'articolo 42, comma 3, del
decreto-legge 30 settembre
2003, n.269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n.326, è
differita al 31 dicembre
2004. A tal fine è
autorizzata la spesa di
2.000.000 di euro per l'anno
2004. |
2. Identico. |
|
3. All'onere
complessivo, pari a euro
339.500.000 per l'anno 2004
ed a euro 337.500.000 annui a
decorrere dall'anno 2005
derivante dal presente
articolo, si provvede con le
maggiori entrate per accisa
conseguenti all'aumento a
euro 558,64 per mille litri
dell'aliquota di accisa sulla
benzina e sulla benzina senza
piombo di cui all'allegato I
del testo unico delle
disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e
amministrative, approvato con
decreto legislativo 26
ottobre 1995, n.504, e
successive modificazioni. |
3. All'onere
complessivo, pari a euro
339.500.000 per l'anno 2004
ed a euro 214.300.000
annui a decorrere
dall'anno 2005 derivante dal
presente articolo, si
provvede con le maggiori
entrate per accisa
conseguenti all'aumento a
euro 558,64 per mille litri
dell'aliquota di accisa sulla
benzina e sulla benzina senza
piombo di cui all'allegato I
del testo unico delle
disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e
amministrative, approvato con
decreto legislativo 26
ottobre 1995, n.504, e
successive modificazioni. |
|
3-bis. Il
termine del 31 dicembre 2003,
previsto dall'articolo 18,
comma 3-bis, del
decreto legislativo 19
novembre 1997, n.422, per
l'affidamento dello
svolgimento dei servizi di
trasporto automobilistici è
prorogato al 31 dicembre
2004. |
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(Proroga di termini relativi ad opere fognarie a 1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2004. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano: a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi; b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che iniziano l'attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione". |
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2. Il termine di
cui al comma 2 dell'articolo
13-bis del
decreto-legge 25 ottobre
2002, n.236, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2002, n.284, è
differito al 31 dicembre
2004. |
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(Proroga di termine in materia di avviamento al 1. Il regime transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n.68, già prorogato dall'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.448, e dall'articolo 34, comma 24, della legge 27 dicembre 2002, n.289, è ulteriormente differito fino al 31 dicembre 2004. |
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(Regolamento interno delle società 1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n.142, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2005. Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile. |
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(Proroga del Fondo regionale di protezione 1. All'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "per il triennio 2001-2003" sono sostituite dalle seguenti: "per il quadriennio 2001-2004". Al comma 17 dello stesso articolo è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2004 la dotazione del Fondo, stabilita nell'importo di 154,970 milioni di euro, rimane per intero a carico dell'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n.225, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n.350". |
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(Materiali utilizzati nei lavori in corso al 30 novembre 2003 relativi ad infrastrutture ed insediamenti produttivi 1. L'articolo 23 della legge 31 ottobre 2003, n.306, si applica ai lavori in corso alla data del 30 novembre 2003 a decorrere dal 31 dicembre 2004. |
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(Riscossione dei tributi 1. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, al comma 5, lettera b), numero 2), le parole: "e comunque non oltre il 30 giugno 2004," sono soppresse. |
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