XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4653
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N.355
Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - (Disposizioni in materia di IVA
infragruppo per la prestazione di servizi di carattere
ausiliario). - 1. All'articolo 6, comma 4, della legge 13
maggio 1999, n.133, e successive modificazioni, le parole: "31
dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2004".
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in 1.000.000 di euro per il 2004, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali".
All'articolo 3:
al comma 1, le parole da: "All'articolo 7"
fino a: "legge 27 dicembre 2002, n.284" sono
sostituite dalle seguenti: "All'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 26 ottobre 2001, n.390, convertito dalla legge
21 dicembre 2001, n.444, e successive modificazioni";
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
commissario straordinario del Governo per il coordinamento
delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui
al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n.219, presenta al
Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano
di ricostruzione e del trasferimento delle opere".
All'articolo 4, al comma 1, dopo le parole:
"dell'articolo 15 del" sono inserite le seguenti:
"regolamento di cui al".
Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:
"Art. 6-bis.- (Rideterminazione di valori di
acquisto). - 1. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge
24 dicembre 2002, n.282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2003, n.27, e successive modificazioni, le
parole: "1^ gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1^
luglio 2003" e le parole: "16 marzo 2004", ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2004"".
All'articolo 13, al comma 1, dopo le parole: "legge
27 dicembre 2002, n.289," sono inserite le seguenti: "e
successive modificazioni," e le parole: "entro sei
mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro otto
mesi".
Dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:
"Art. 13-bis. - (Riordino fondiario nelle zone del
Friuli-Venezia Giulia). - 1. All'articolo 140, comma 1,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre
2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2005".
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1.500.000
euro per gli anni 2004 e 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale", dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno".
All'articolo 14, al comma 1, le parole: "approvato
con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al".
All'articolo 16, al comma 1, dopo le parole:
"dall'articolo 1, commi 1,", sono inserite le
seguenti: "1-bis,".
All'articolo 17, dopo il comma 1, è aggiunto il
seguente:
"1-bis. Il termine di sessanta giorni di cui
all'articolo 5, comma 26, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n.326, entro il quale il personale già dipendente dalla
Cassa depositi e prestiti può richiedere l'attivazione delle
procedure di mobilità, è differito al 31 luglio 2004. Il
collocamento del personale proveniente dai ruoli della Cassa
depositi e prestiti è effettuato entro il predetto termine,
ferme restando le modalità previste al citato articolo 5,
comma 26, anche in soprannumero nel limite complessivo di
trenta unità, con priorità per i dipendenti già in servizio
presso gli uffici periferici. All'onere derivante dalle
conseguenti assunzioni, si provvede, nel limite massimo di
1.200.000 euro annui, mediante utilizzo delle risorse di cui
all'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n.350,
intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa
autorizzazione di spesa".
All'articolo 20, al comma 1, secondo periodo, dopo le
parole: "esercizio dell'attività bancaria ai sensi del"
sono inserite le seguenti: "testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al"; all'ultimo
periodo, dopo la parola: "presente", è inserita la
seguente: "comma".
Dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:
"Art. 20-bis. - (Proroga degli interventi nei comuni
del Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Bologna colpiti
da calamità naturali). - 1. I termini di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.212 del 12
settembre 2003, relativo ai gravi eventi alluvionali
verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione
Friuli-Venezia Giulia ed al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.232 del 6 ottobre 2003, relativo
agli eventi sismici verificatisi il 14 settembre 2003 nel
territorio della provincia di Bologna, sono prorogati al 30
giugno 2005; per la prosecuzione degli interventi disposti in
attuazione, rispettivamente, dei predetti decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri:
a) il Dipartimento della protezione civile è
autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui
che il commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n.3309 dell'11
settembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.217 del 18 settembre 2003, può stipulare allo scopo; a tal
fine è autorizzato il limite di impegno di 12,5 milioni di
euro dall'anno 2005. I predetti mutui possono essere stipulati
con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti
e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività
bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^
settembre 1993, n.385. Al relativo onere, pari a 12,5 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2005 e
2006, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
b) è autorizzata la spesa per l'anno 2004 di euro
12 milioni al cui onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio".
All'articolo 23:
al comma 1, le parole: "è autorizzata la spesa di
euro 337.500.000 annui a decorrere dall'anno 2004" sono
sostituite dalle seguenti: "è autorizzata la spesa di euro
337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a
decorrere dall'anno 2005";
al comma 3, le parole: "euro 337.500.000 annui a
decorrere dall'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti:
"euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005";
dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto
dall'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo
19 novembre 1997, n.422, per l'affidamento dello svolgimento
dei servizi di trasporto automobilistici è prorogato al 31
dicembre 2004";
nella rubrica, dopo le parole: "del trasporto
pubblico locale", sono inserite le seguenti: ",proroga
di termine in materia di servizi di trasporto pubblico
regionale e locale e differimento del nuovo regime di ricorsi
in materia di invalidità civile".
Dopo l'articolo 23, sono inseriti i seguenti:
"Art. 23-bis.- (Proroga di termini relativi ad
opere fognarie a Venezia). - 1. All'articolo 10 del
decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive
modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Le aziende artigiane produttive, di cui al
comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali
situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della
laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti
assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della
ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti
sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai
comuni, entro il 30 aprile 2004, un piano di adeguamento degli
scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre
2004. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si
applicano:
a) ai soggetti, di cui al primo periodo del
presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro
il 30 aprile 2004, il suddetto piano di adeguamento degli
scarichi;
b) ai soggetti di cui al primo periodo del
presente comma che iniziano l'attività dopo la data di entrata
in vigore della presente disposizione".
2. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo
13-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n.236,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002,
n.284, è differito al 31 dicembre 2004.
Art. 23-ter. - (Proroga di termine in materia di
avviamento al lavoro). - 1. Il regime transitorio previsto
dall'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n.68,
già prorogato dall'articolo 19, comma 1, della legge 28
dicembre 2001, n.448, e dall'articolo 34, comma 24, della
legge 27 dicembre 2002, n.289, è ulteriormente differito fino
al 31 dicembre 2004.
Art. 23-quater. - (Regolamento interno delle società
cooperative). - 1. Il termine di cui all'articolo 6, comma
1, della legge 3 aprile 2001, n.142, e successive
modificazioni, è differito al 31 dicembre 2005. Il mancato
rispetto del termine comporta l'applicazione dell'articolo
2545-sexiesdecies del codice civile.
Art. 23-quinquies. - (Proroga del Fondo regionale di
protezione civile). - 1. All'articolo 138, comma 16, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "per il triennio
2001-2003" sono sostituite dalle seguenti: "per il quadriennio
2001-2004". Al comma 17 dello stesso articolo è aggiunto il
seguente periodo: "Per l'anno 2004 la dotazione del Fondo,
stabilita nell'importo di 154,970 milioni di euro, rimane per
intero a carico dell'autorizzazione di spesa relativa
all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n.225, come
rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre
2003, n.350".
Art. 23-sexies. - (Materiali utilizzati nei lavori in
corso al 30 novembre 2003 relativi ad infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici). - 1. L'articolo 23
della legge 31 ottobre 2003, n.306, si applica ai lavori in
corso alla data del 30 novembre 2003 a decorrere dal 31
dicembre 2004.
Art. 23-septies. - (Riscossione dei tributi degli enti
locali). - 1. All'articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, al comma 5,
lettera b), numero 2), le parole: "e comunque non oltre
il 30 giugno 2004," sono soppresse".