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1. Alle famiglie delle
vittime civili italiane degli
attentati avvenuti a
Nassiriya in data 12 novembre
2003, e ad Istanbul in data
15 novembre 2003, sono
concessi la speciale
elargizione di cui
all'articolo 4 della legge 20
ottobre 1990, n. 302, e
l'assegno vitalizio previsto
dall'articolo 2 della legge
23 novembre 1998, n. 407, e
successive modificazioni, da
corrispondere a decorrere dal
primo giorno successivo alla
data dell'evento. |
1. Identico. |
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1-bis. Ai
civili, cittadini italiani,
che per effetto di ferite o
lesioni riportate in
conseguenza degli eventi di
cui al comma 1 abbiano
riportato una invalidità
permanente, si applicano le
disposizioni di cui
all'articolo 1 della legge 20
ottobre 1990, n. 302, e
successive modificazioni.
Qualora l'invalidità
permanente risulti non
inferiore ad un quarto della
capacità lavorativa si
applicano, altresì, le
disposizioni di cui al citato
articolo 2 della legge n. 407
del 1998. 1-ter. Per gli eventi indicati al comma 1-bis, la misura di ogni punto percentuale di invalidità riscontrata ai sensi del citato articolo 1 della legge n. 302 del 1990, in relazione alla diminuita capacità lavorativa, è elevata a 2.000 euro, per un importo massimo erogabile di 200.000 euro. |
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2. I benefici di cui al
comma 1, esenti dall'imposta
sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF), sono
corrisposti ai familiari
superstiti individuati
secondo le modalità
dell'articolo 4 della legge
20 ottobre 1990, n. 302. |
2. Identico. |
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3. Per il
conferimento dei benefici
previsti dal presente
articolo, gli interessati
devono presentare, nel
termine di decadenza di
centottanta giorni successivi
alla data dell'evento,
apposita domanda al Prefetto
della provincia di residenza,
ovvero alla competente
Autorità
diplomatico-consolare, per la
successiva trasmissione al
Ministero dell'interno. |
3. Per il
conferimento dei benefici
previsti dal presente
articolo, gli interessati
devono presentare, nel
termine di decadenza di
due anni successivi
alla data dell'evento,
apposita domanda al Prefetto
della provincia di residenza,
ovvero alla competente
Autorità
diplomatico-consolare, per la
successiva trasmissione al
Ministero dell'interno. |
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4. Per l'attuazione
del presente articolo è
prevista la spesa di 603.200
euro per l'anno 2003 e di
42.000 euro a decorrere
dall'anno 2004. |
4. Per l'attuazione
del presente articolo è
prevista la spesa di
1.004.088 euro per
l'anno 2003 e di 54.000
euro a decorrere dall'anno
2004. |
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1. Per gli eventi
successivi alla data del 1^
gennaio 2003, le speciali
elargizioni di cui agli
articoli 1, 4 e 8 della legge
20 ottobre 1990, n. 302,
all'articolo 3 della legge 27
ottobre 1973, n. 629, e
successive modificazioni,
all'articolo 3 della legge 13
agosto 1980, n. 466, e
successive modificazioni,
all'articolo 5 della legge 3
giugno 1981, n. 308, e
successive modificazioni,
sono elevate ad euro
200.000. |
1. Per gli eventi
successivi alla data del 1^
gennaio 2003, le speciali
elargizioni di cui agli
articoli 1, 4 e 8 della legge
20 ottobre 1990, n. 302, e
successive modificazioni,
all'articolo 3 della legge 27
ottobre 1973, n. 629, e
successive modificazioni,
all'articolo 3 della legge 13
agosto 1980, n. 466,
all'articolo 5 della legge 3
giugno 1981, n. 308, sono
elevate ad euro 200.000. |
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2. Per l'attuazione
del presente articolo è
prevista la spesa di
2.944.000 euro per l'anno
2003 e di 2.491.000 euro a
decorrere dall'anno 2004. |
2. Identico. |
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1. Il comma 1
dell'articolo 82 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, si
interpreta nel senso che al
personale di cui all'articolo
3 della legge 13 agosto 1980,
n. 466, ovvero ai superstiti
dello stesso |
Identico. |
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personale, le
disposizioni di cui alla
legge 20 ottobre 1990, n.
302, e alla legge 23 novembre
1998, n. 407, si applicano
anche per eventi occorsi al
di fuori del territorio
nazionale. 2. Per l'attuazione del presente articolo è prevista la spesa di 22.500 euro per l'anno 2003 e di 310.000 euro a decorrere dall'anno 2004. |
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1. Agli oneri derivanti
dal presente decreto valutati
in 3.569.700 euro per l'anno
2003 ed in 2.843.000 euro a
decorrere dall'anno 2004, si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'Unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze, per l'anno
2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli
affari esteri. |
1. Agli oneri derivanti
dal presente decreto,
valutati in 3.970.588
euro per l'anno 2003 ed in
2.855.000 euro a
decorrere dall'anno 2004, si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli
affari esteri. |
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2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
2. Identico. |
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3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
provvede al monitoraggio
dell'attuazione del presente
articolo, anche ai fini
dell'applicazione
dell'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive
modificazioni, e trasmette
alle Camere, corredati da
apposite relazioni, gli
eventuali decreti emanati ai
sensi dell'articolo 7,
secondo comma, n. 2), della
citata legge n. 468 del
1978. |
3. Identico. |
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