XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4553
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante
disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili
di attentati terroristici all'estero, è convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 28 NOVEMBRE 2003, N. 337
All'articolo 1:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Ai civili, cittadini italiani, che per
effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli
eventi di cui al comma 1 abbiano riportato una invalidità
permanente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1
della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive
modificazioni. Qualora l'invalidità permanente risulti non
inferiore ad un quarto della capacità lavorativa si applicano,
altresì, le disposizioni di cui al citato articolo 2 della
legge n. 407 del 1998.
1-ter. Per gli eventi indicati al comma
1-bis, la misura di ogni punto percentuale di invalidità
riscontrata ai sensi del citato articolo 1 della legge n. 302
del 1990, in relazione alla diminuita capacità lavorativa, è
elevata a 2.000 euro, per un importo massimo erogabile di
200.000 euro";
al comma 3, le parole: "centottanta giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "due anni";
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Per l'attuazione del presente articolo è
prevista la spesa di 1.004.088 euro per l'anno 2003 e di
54.000 euro a decorrere dall'anno 2004".
All'articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: "della legge 20 ottobre
1990, n. 302," sono inserite le seguenti: "e successive
modificazioni,"; dopo le parole: "legge 13 agosto 1980,
n. 466," sono soppresse le seguenti: "e successive
modificazioni," e dopo le parole: "legge 3 giugno 1981,
n. 308," sono soppresse le seguenti: "e successive
modificazioni,".
All'articolo 4:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Agli oneri derivanti dal presente decreto,
valutati in 3.970.588 euro per l'anno 2003 ed in 2.855.000
euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri".
DECRETO-LEGGE 28 NOVEMBRE 2003, N. 337