XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4553




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
        2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Allegato


MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 28 NOVEMBRE 2003, N. 337


              All'articolo 1:

              dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

          "1-bis. Ai civili, cittadini italiani, che per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui al comma 1 abbiano riportato una invalidità permanente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni. Qualora l'invalidità permanente risulti non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa si applicano, altresì, le disposizioni di cui al citato articolo 2 della legge n. 407 del 1998.
          1-ter. Per gli eventi indicati al comma 1-bis, la misura di ogni punto percentuale di invalidità riscontrata ai sensi del citato articolo 1 della legge n. 302 del 1990, in relazione alla diminuita capacità lavorativa, è elevata a 2.000 euro, per un importo massimo erogabile di 200.000 euro";

              al comma 3, le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni";

                il comma 4 è sostituito dal seguente:

          "4. Per l'attuazione del presente articolo è prevista la spesa di 1.004.088 euro per l'anno 2003 e di 54.000 euro a decorrere dall'anno 2004".


              All'articolo 2:

              al comma 1, dopo le parole: "della legge 20 ottobre 1990, n. 302," sono inserite le seguenti: "e successive modificazioni,"; dopo le parole: "legge 13 agosto 1980, n. 466," sono soppresse le seguenti: "e successive modificazioni," e dopo le parole: "legge 3 giugno 1981, n. 308," sono soppresse le seguenti: "e successive modificazioni,".


              All'articolo 4:

              il comma 1 è sostituito dal seguente:

          "1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati in 3.970.588 euro per l'anno 2003 ed in 2.855.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri".

DECRETO-LEGGE 28 NOVEMBRE 2003, N. 337




Frontespizio Testo del decreto legge