|
|
|
|
1. L'articolo 19,
comma 2, del decreto
legislativo 20 agosto 2002,
n. 190, è sostituito dal
seguente: |
1. Identico: |
| "2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituita una commissione speciale di valutazione di impatto ambientale, composta da diciotto membri, oltre il presidente, scelti tra professori universitari, tra professionisti particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e tra dirigenti della pubblica amministrazione. Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione è integrata da un componente designato dalle regioni o dalle province autonome interessate. A tale fine, entro quindici giorni dalla data del decreto di | "2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituita una commissione speciale di valutazione di impatto ambientale, composta da diciotto membri, oltre il presidente, scelti tra professori universitari, tra professionisti ed esperti, particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e tra dirigenti della pubblica amministrazione. Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione è integrata da un componente designato dalle regioni o dalle province autonome interessate. A tale fine, entro quindici giorni dalla data del decreto di |
|
costituzione della
commissione, le regioni e le
province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono alla
designazione tra persone
aventi gli stessi requisiti
degli altri componenti di
nomina statale. Con il
decreto di costituzione della
commissione sono stabilite la
durata e le modalità per
l'organizzazione ed il
funzionamento della stessa.
Con successivo decreto del
Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio,
di concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, sono stabiliti i
compensi spettanti al
presidente ed ai componenti
della commissione,
nell'ambito delle risorse di
cui al comma 3. Qualora le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano non provvedano alle
designazioni entro il termine
predetto, la commissione
procede, sino alla
designazione, alle
valutazioni dell'impatto
ambientale nella composizione
ordinaria". |
costituzione della
commissione, le regioni e le
province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono alla
designazione tra persone
aventi gli stessi requisiti
degli altri componenti di
nomina statale. Con il
decreto di costituzione della
commissione sono stabilite la
durata e le modalità per
l'organizzazione ed il
funzionamento della stessa.
Con successivo decreto del
Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio,
di concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, sono stabiliti i
compensi spettanti al
presidente ed ai componenti
della commissione,
nell'ambito delle risorse di
cui al comma 3. Qualora le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano non provvedano alle
designazioni entro il termine
predetto, la commissione
procede, sino alla
designazione, alle
valutazioni dell'impatto
ambientale nella composizione
ordinaria". |
|
|
|
|
1. L'articolo 18,
comma 5, della legge 11 marzo
1988, n. 67, come modificato
dall'articolo 6, comma 1,
della legge 23 marzo 2001, n.
93, è sostituito dal
seguente: |
1. Identico: |
| "5. Ai fini dell'applicazione della disciplina sulla valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, | "5. Ai fini dell'applicazione della disciplina sulla valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, |
|
n. 349, e successive
modifiche ed integrazioni,
con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio, è istituita
una commissione per le
valutazioni dell'impatto
ambientale, composta da
trentacinque membri, oltre al
presidente, scelti tra
professori universitari, tra
professionisti qualificati in
materie progettuali,
ambientali, economiche e
giuridiche, e tra dirigenti
della pubblica
amministrazione. Per le
valutazioni dell'impatto
ambientale delle opere
relativamente alle quali
sussistano interessi
regionali o delle province
autonome inerenti al governo
del territorio, ai porti ed
aeroporti civili e alle
grandi reti di trasporto e di
navigazione, riconosciuti in
programmi, ovvero in
convenzioni con i soggetti
promotori o presentatori dei
progetti sottoposti alla
procedura di valutazione, la
commissione è integrata da un
componente designato dalle
regioni o dalle province
autonome interessate. A tale
fine, entro quindici giorni
dalla data del decreto di
costituzione della
commissione, le regioni e le
province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono alla
designazione tra persone
aventi gli stessi requisiti
degli altri componenti di
nomina statale. Con il
decreto di costituzione della
commissione sono stabilite la
durata e le modalità per
l'organizzazione ed il
funzionamento della stessa.
Con successivo decreto del
Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio,
di concerto col Ministro
dell'economia e delle
finanze, sono stabiliti i
compensi spettanti al
presidente ed ai componenti
della commissione, nei limiti
delle risorse stanziate,
nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio,
per il funzionamento della
commissione medesima. Qualora
le regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano non provvedano alle
designazioni entro il termine
predetto, la commissione
procede, sino alla
designazione, alle
valutazioni dell'impatto
ambientale nella composizione
ordinaria". |
n. 349, e successive
modifiche ed integrazioni,
con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio, è istituita
una commissione per le
valutazioni dell'impatto
ambientale, composta da
trentacinque membri, oltre al
presidente, scelti tra
professori universitari, tra
professionisti ed esperti,
qualificati in materie
progettuali, ambientali,
economiche e giuridiche, e
tra dirigenti della pubblica
amministrazione. Per le
valutazioni dell'impatto
ambientale di
infrastrutture e di
insediamenti, per i quali sia
stato riconosciuto, in sede
di intesa, un concorrente
interesse regionale, la
commissione è integrata da un
componente designato dalle
regioni o dalle province
autonome interessate. A tale
fine, entro quindici giorni
dalla data del decreto di
costituzione della
commissione, le regioni e le
province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono alla
designazione tra persone
aventi gli stessi requisiti
degli altri componenti di
nomina statale. Con il
decreto di costituzione della
commissione sono stabilite la
durata e le modalità per
l'organizzazione ed il
funzionamento della stessa.
Con successivo decreto del
Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio,
di concerto col Ministro
dell'economia e delle
finanze, sono stabiliti i
compensi spettanti al
presidente ed ai componenti
della commissione, nei limiti
delle risorse stanziate,
nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio,
per il funzionamento della
commissione medesima. Qualora
le regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano non provvedano alle
designazioni entro il termine
predetto, la commissione
procede, sino alla
designazione, alle
valutazioni dell'impatto
ambientale nella composizione
ordinaria". |
|
|
|
|
1. Le commissioni di
cui agli articoli 1 e 2 sono
costituite entro quindici
giorni dalla data di entrata
in vigore del presente
decreto. |
Identico. |
|
2. Dalla data dei
provvedimenti di costituzione
delle commissioni di cui al
comma 1, sono soppresse la
commissione speciale di
valutazione di impatto
ambientale costituita con
decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in
data 14 novembre 2002 e la
commissione per le
valutazioni di impatto
ambientale costituita con
decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in
data 15 maggio 2001 e
successive modificazioni. |
|
|
|
| 1. I procedimenti di rilascio di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche iniziati ai sensi del |
1. Identico. |
|
decreto legislativo 4
settembre 2002, n. 198, ed in
corso alla data di
pubblicazione della sentenza
della Corte costituzionale n.
303 del 1^ ottobre 2003, sono
disciplinati dal decreto
legislativo 1^ agosto 2003,
n. 259. I termini
procedimentali, ferma
restando la loro decorrenza
dalla data di presentazione
della domanda o della
denuncia di inizio attività,
sono computati ai sensi degli
articoli 87 e 88 del medesimo
decreto legislativo n. 259
del 2003. |
|
1-bis.
All'articolo 87 del
decreto legislativo 1^ agosto
2003, n. 259, dopo il comma 3
è inserito il seguente: "3-bis. Ad uso esclusivo interno della Società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa ed al fine di garantire un maggiore livello di sicurezza e di affidabilità della rete ferroviaria italiana, è sufficiente la denuncia di inizio attività di cui al comma 3 per l'istallazione, su aree ferroviarie, di una rete di telecomunicazioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità indicati al comma 1". |
Frontespizio |
Testo articoli |