XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4548




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
        2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Allegato.


MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 14 NOVEMBRE 2003, N. 315


              All'articolo 1:

              al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo la parola: "professionisti" sono inserite le seguenti: "ed esperti,".


          All'articolo 2:

                al comma 1, capoverso 5, primo periodo, dopo la parola: "professionisti" sono inserite le seguenti: "ed esperti,";

                al comma 1, capoverso 5, secondo periodo, le parole: "Per le valutazioni dell'impatto ambientale delle opere relativamente alle quali sussistano interessi regionali o delle province autonome inerenti al governo del territorio, ai porti ed aeroporti civili e alle grandi reti di trasporto e di navigazione, riconosciuti in programmi, ovvero in convenzioni con i soggetti promotori o presentatori dei progetti sottoposti alla procedura di valutazione," sono sostituite dalle seguenti: "Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale,".


              All'articolo 4:

                dopo il comma 1, è inserito il seguente:

                "1-bis. All'articolo 87 del decreto legislativo 1^ agosto 2003, n. 259, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

                "3-bis. Ad uso esclusivo interno della Società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa ed al fine di garantire un maggiore livello di sicurezza e di affidabilità della rete ferroviaria italiana, è sufficiente la denuncia di inizio attività di cui al comma 3 per l'istallazione, su aree ferroviarie, di una rete di telecomunicazioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità indicati al comma 1"".




Frontespizio Testo del decreto legge