XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4971
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'attivitā di emissione di obbligazioni di importo
superiore a un milione di euro per ogni prestito
obbligazionario č subordinata all'adesione da parte della
societā emittente al Fondo di indennizzo a tutela dei
sottoscrittori di obbligazioni non intermediari, istituito,
con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
cui al comma 3, nello stato di previsione del medesimo
Ministero.
2. Nel caso di insolvenza dell'emittente, il Fondo di
indennizzo č surrogato nei diritti degli obbligazionisti, fino
alla concorrenza degli indennizzi effettuati a loro favore.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, č istituito il Fondo di indennizzo e ne
sono disciplinati il funzionamento e l'organizzazione.