XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4971




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'attivitā di emissione di obbligazioni di importo superiore a un milione di euro per ogni prestito obbligazionario č subordinata all'adesione da parte della societā emittente al Fondo di indennizzo a tutela dei sottoscrittori di obbligazioni non intermediari, istituito, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3, nello stato di previsione del medesimo Ministero.
        2. Nel caso di insolvenza dell'emittente, il Fondo di indennizzo č surrogato nei diritti degli obbligazionisti, fino alla concorrenza degli indennizzi effettuati a loro favore.
        3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, č istituito il Fondo di indennizzo e ne sono disciplinati il funzionamento e l'organizzazione.



Frontespizio Relazione