XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4957
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto
pubblico locale).
1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo
del trasporto pubblico locale è autorizzata per dieci anni a
decorrere dall'anno 2004 la spesa annua di 535 milioni di
euro, di cui 320 milioni di euro alle regioni, che provvedono
con proprie leggi alla gestione dei finanziamenti di concerto
con gli enti locali, per l'indicizzazione e lo sviluppo dei
contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad
esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari, e 215
milioni di euro da destinare ad un apposito fondo istituito
nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per l'abbassamento perequativo dell'età media
del parco autobus anche utilizzando procedure di finanziamento
innovative. A decorrere dall'anno 2005, il citato fondo è
incrementato di ulteriori 100 milioni di euro annui.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede, con
proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, alla ripartizione
delle risorse di cui al comma 1.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle
regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando
l'ambito di autonomia ad esse riconosciuto dalla legislazione
vigente.
Art. 2.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dai trasferimenti alle regioni e
agli enti locali previsti dalla
presente legge, con l'esclusione delle somme attribuite al
fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 1,
si provvede mediante quota parte del gettito derivante
dall'imposta sulle successioni e donazioni sui grandi
patrimoni di cui al comma 2.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è ripristinata l'imposta sulle successioni e
donazioni, nelle misure e con le modalità previste dalle
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della
legge 18 ottobre 2001, n. 383. Conseguentemente, l'articolo 13
e il comma 1 dell'articolo 14 della citata legge n. 383 del
2001, sono abrogati.
3. All'onere derivante dall'istituzione del fondo presso
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui
all'articolo 1, comma 1, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.