XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4957




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto
pubblico locale).

        1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale è autorizzata per dieci anni a decorrere dall'anno 2004 la spesa annua di 535 milioni di euro, di cui 320 milioni di euro alle regioni, che provvedono con proprie leggi alla gestione dei finanziamenti di concerto con gli enti locali, per l'indicizzazione e lo sviluppo dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari, e 215 milioni di euro da destinare ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'abbassamento perequativo dell'età media del parco autobus anche utilizzando procedure di finanziamento innovative. A decorrere dall'anno 2005, il citato fondo è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro annui.
        2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1.
        3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando l'ambito di autonomia ad esse riconosciuto dalla legislazione vigente.


Art. 2.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dai trasferimenti alle regioni e agli enti locali previsti dalla presente legge, con l'esclusione delle somme attribuite al fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dall'imposta sulle successioni e donazioni sui grandi patrimoni di cui al comma 2.
        2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è ripristinata l'imposta sulle successioni e donazioni, nelle misure e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Conseguentemente, l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della citata legge n. 383 del 2001, sono abrogati.
        3. All'onere derivante dall'istituzione del fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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