XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4947




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Sistema di prevenzione).

        1. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un sistema di prevenzione delle frodi mediante carte di pagamento, di seguito denominato "sistema di prevenzione".
        2. Con l'espressione "carte di pagamento" si intendono i documenti che si identificano con le carte di credito e con le carte di debito.
        3. Partecipano al sistema di prevenzione le società, le banche e gli intermediari finanziari che emettono carte di pagamento o gestiscono reti commerciali di accettazione di tali carte, di seguito denominate "società segnalanti", individuati dal regolamento di cui all'articolo 7.
        4. Le società segnalanti comunicano con urgenza al Ministero dell'economia e delle finanze i dati di cui all'articolo 2. Esse possono altresì comunicare le informazioni di cui all'articolo 3. I dati e le informazioni alimentano un apposito archivio informatizzato, costituito ai sensi del citato articolo 2.
        5. Titolare dell'archivio informatizzato e responsabile della sua gestione è l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze.
        6. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera un gruppo di lavoro, con funzioni consultive, per la trattazione delle problematiche di settore.


Art. 2.

(Dati che alimentano l'archivio
informatizzato).

        1. L'archivio informatizzato di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, è alimentato da:

                a) i dati identificativi dei punti vendita e dei legali rappresentanti degli esercizi commerciali nei cui confronti è stato esercitato il diritto di revoca della convenzione che regola la negoziazione delle carte di pagamento per motivi di sicurezza o per condotte fraudolente denunciate all'autorità giudiziaria;

                b) i dati identificativi degli eventuali contratti di rinnovo della convenzione stipulati con gli esercenti di cui alla lettera a);

            c) i dati identificativi delle transazioni non riconosciute dai titolari delle carte di pagamento o dagli stessi denunciate all'autorità giudiziaria;

                d) i dati identificativi relativi agli sportelli automatici fraudolentemente manomessi.


Art. 3.

(Informazioni relative al rischio di frode che alimentano
l'archivio informatizzato).

        1. Le singole società segnalanti possono avvalersi, previa notifica al titolare dell'archivio informatizzato, della facoltà di comunicare, con urgenza, le informazioni relative ai punti vendita o alle transazioni che configurano un rischio di frode. Tali informazioni sono conservate nell'archivio per il tempo necessario alle predette società ad accertare l'effettiva sussistenza del rischio di frode.
        2. Decorso il termine di cui al comma 1, secondo periodo, è fatto obbligo alla società segnalante di comunicare al titolare dell'archivio informatizzato l'esito del monitoraggio.


Art. 4.

(Accesso all'archivio informatizzato da parte delle
società segnalanti).

        1. Relativamente ai dati di cui all'articolo 2, le società segnalanti hanno accesso all'archivio informatizzato per l'iscrizione dei dati di loro competenza e per la consultazione di quelli forniti dalle altre società.
        2. Relativamente alle informazioni di cui all'articolo 3 e fermo restando l'obbligo di notifica di cui al comma 1 dello stesso articolo, le società segnalanti hanno accesso all'archivio informatizzato per l'immissione delle informazioni di loro competenza. L'accesso alla consultazione delle informazioni fornite dalle altre società può essere autorizzato di volta in volta dal titolare dell'archivio alle società che ne fanno espressa richiesta.


Art. 5.

(Scambio di dati con la Banca d'Italia).

        1. L'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze può richiedere alla Banca d'Italia l'accesso all'archivio di cui all'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, per la consultazione dei dati sulle carte di pagamento rubate o smarrite.
        2. La Banca d'Italia, nell'esercizio della funzione prevista dall'articolo 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, può richiedere all'Ufficio di cui al comma 1 del presente articolo aggregazioni fra i dati contenuti nell'archivio informatizzato di cui alla presente legge.


Art. 6.

(Norme finanziarie).

        1. All'onere necessario alla realizzazione e alla gestione dell'archivio informatizzato, valutato in 300.000 euro per l'anno 2004 e in 100.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        3. L'accesso all'archivio informatizzato da parte delle società segnalanti è gratuito.


Art. 7.

(Regolamento di attuazione).

        1. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è adottato il regolamento di attuazione della presente legge, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, previo parere della Banca d'Italia e del gruppo di lavoro di cui al comma 6 dell'articolo 1. Il regolamento individua, in particolare, le società segnalanti e specifica le singole voci da comunicare a titolo di dati di cui all'articolo 2 e di informazioni di cui all'articolo 3.
        2. Con il regolamento di attuazione sono individuati e fissati i termini e le modalità secondo cui i dati e le informazioni ivi previsti devono essere comunicati e gestiti. Sono inoltre definiti i parametri che configurano il rischio di frode di cui all'articolo 3, gli obblighi delle società segnalanti e la struttura dell'archivio informatizzato, la composizione e le regole di funzionamento del gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 6, nonché i livelli di accesso all'archivio informatizzato e le modalità di consultazione dei dati e delle informazioni ivi contenuti.
        3. Il regolamento di attuazione stabilisce altresì le modalità dello scambio dei dati tra l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia ai fini di cui all'articolo 5.
        4. Il regolamento di attuazione determina le forme di coordinamento tra la Banca d'Italia e l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzate alla eventuale revisione del regolamento stesso, da adottare previo parere del gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 6.


Art. 8.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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