XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4947
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Sistema di prevenzione).
1. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle
finanze un sistema di prevenzione delle frodi mediante carte
di pagamento, di seguito denominato "sistema di
prevenzione".
2. Con l'espressione "carte di pagamento" si intendono i
documenti che si identificano con le carte di credito e con le
carte di debito.
3. Partecipano al sistema di prevenzione le società, le
banche e gli intermediari finanziari che emettono carte di
pagamento o gestiscono reti commerciali di accettazione di
tali carte, di seguito denominate "società segnalanti",
individuati dal regolamento di cui all'articolo 7.
4. Le società segnalanti comunicano con urgenza al
Ministero dell'economia e delle finanze i dati di cui
all'articolo 2. Esse possono altresì comunicare le
informazioni di cui all'articolo 3. I dati e le informazioni
alimentano un apposito archivio informatizzato, costituito ai
sensi del citato articolo 2.
5. Titolare dell'archivio informatizzato e responsabile
della sua gestione è l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di
pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera un gruppo
di lavoro, con funzioni consultive, per la trattazione delle
problematiche di settore.
Art. 2.
(Dati che alimentano l'archivio
informatizzato).
1. L'archivio informatizzato di cui all'articolo 1, commi
4 e 5, è alimentato da:
a) i dati identificativi dei punti vendita e dei
legali rappresentanti degli esercizi
commerciali nei cui confronti è stato esercitato il diritto
di revoca della convenzione che regola la negoziazione delle
carte di pagamento per motivi di sicurezza o per condotte
fraudolente denunciate all'autorità giudiziaria;
b) i dati identificativi degli eventuali contratti
di rinnovo della convenzione stipulati con gli esercenti di
cui alla lettera a);
c) i dati identificativi delle transazioni non
riconosciute dai titolari delle carte di pagamento o dagli
stessi denunciate all'autorità giudiziaria;
d) i dati identificativi relativi agli sportelli
automatici fraudolentemente manomessi.
Art. 3.
(Informazioni relative al rischio di frode che alimentano
l'archivio informatizzato).
1. Le singole società segnalanti possono avvalersi, previa
notifica al titolare dell'archivio informatizzato, della
facoltà di comunicare, con urgenza, le informazioni relative
ai punti vendita o alle transazioni che configurano un rischio
di frode. Tali informazioni sono conservate nell'archivio per
il tempo necessario alle predette società ad accertare
l'effettiva sussistenza del rischio di frode.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, secondo periodo,
è fatto obbligo alla società segnalante di comunicare al
titolare dell'archivio informatizzato l'esito del
monitoraggio.
Art. 4.
(Accesso all'archivio informatizzato da parte delle
società segnalanti).
1. Relativamente ai dati di cui all'articolo 2, le società
segnalanti hanno accesso all'archivio informatizzato per
l'iscrizione dei dati di loro competenza e per la
consultazione di quelli forniti dalle altre società.
2. Relativamente alle informazioni di cui all'articolo 3 e
fermo restando l'obbligo di notifica di cui al comma 1 dello
stesso articolo, le società segnalanti hanno accesso
all'archivio informatizzato per l'immissione delle
informazioni di loro competenza. L'accesso alla consultazione
delle informazioni fornite dalle altre società può essere
autorizzato di volta in volta dal titolare dell'archivio alle
società che ne fanno espressa richiesta.
Art. 5.
(Scambio di dati con la Banca d'Italia).
1. L'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del
Ministero dell'economia e delle finanze può richiedere alla
Banca d'Italia l'accesso all'archivio di cui all'articolo
10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto
dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.
507, per la consultazione dei dati sulle carte di pagamento
rubate o smarrite.
2. La Banca d'Italia, nell'esercizio della funzione
prevista dall'articolo 146 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, può richiedere
all'Ufficio di cui al comma 1 del presente articolo
aggregazioni fra i dati contenuti nell'archivio informatizzato
di cui alla presente legge.
Art. 6.
(Norme finanziarie).
1. All'onere necessario alla realizzazione e alla gestione
dell'archivio informatizzato, valutato in 300.000 euro per
l'anno 2004 e in 100.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale", dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo
scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
3. L'accesso all'archivio informatizzato da parte delle
società segnalanti è gratuito.
Art. 7.
(Regolamento di attuazione).
1. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze è adottato il regolamento di attuazione della presente
legge, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
medesima legge, previo parere della Banca d'Italia e del
gruppo di lavoro di cui al comma 6 dell'articolo 1. Il
regolamento individua, in particolare, le società segnalanti e
specifica le singole voci da comunicare a titolo di dati di
cui all'articolo 2 e di informazioni di cui all'articolo 3.
2. Con il regolamento di attuazione sono individuati e
fissati i termini e le modalità secondo cui i dati e le
informazioni ivi previsti devono essere comunicati e gestiti.
Sono inoltre definiti i parametri che configurano il rischio
di frode di cui all'articolo 3, gli obblighi delle società
segnalanti e la struttura dell'archivio informatizzato, la
composizione e le regole di funzionamento del gruppo di lavoro
di cui all'articolo 1, comma 6, nonché i livelli di accesso
all'archivio informatizzato e le modalità di consultazione dei
dati e delle informazioni ivi contenuti.
3. Il regolamento di attuazione stabilisce altresì le
modalità dello scambio dei dati tra l'Ufficio centrale
antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e
delle finanze e la Banca d'Italia ai fini di cui all'articolo
5.
4. Il regolamento di attuazione determina le forme di
coordinamento tra la Banca d'Italia e l'Ufficio centrale
antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e
delle finanze finalizzate alla eventuale revisione del
regolamento
stesso, da adottare previo parere del gruppo di lavoro di cui
all'articolo 1, comma 6.
Art. 8.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.