XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4906
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
"1. La fauna selvatica stanziale è patrimonio
indisponibile degli ambiti territoriali di caccia, individuati
ai sensi dell'articolo 14, di dimensioni provinciali, fatta
salva la fauna stanziale proveniente da allevamenti e
utilizzata per gare cinofile e per addestramento di cani".
Art. 2.
1. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
"3. Il Ministero delle politiche agricole e
forestali stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base
dei dati censiti, l'indice di densità venatoria minima per la
caccia alla selvaggina stanziale per ogni ambito territoriale
di caccia".
Art. 3.
1. Il comma 5 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
"5. Sulla base di norme regionali e solo per la
selvaggina stanziale, ogni cacciatore, previa autorizzazione
dell'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un
ambito territoriale di caccia della regione in cui risiede e
può avere accesso anche in altri ambiti territoriali di caccia
di altre regioni, previa autorizzazione e conseguente
pagamento della quota di accesso. Per l'esercizio della caccia
alla fauna migratoria, con esclusione della zona faunistica
alpina, ogni cacciatore che ha optato per la caccia
d'appostamento o vagante, ha diritto al libero accesso in
tutte le regioni del territorio nazionale comprese quelle a
statuto speciale ed incluse le isole, previo pagamento di una
tassa di concessione regionale indicata dalla regione nella
quale il cacciatore intende esercitare l'attività venatoria,
per un importo massimo di 52 euro, rivalutabile alla scadenza
del piano faunistico regionale, sulla base dell'indice dei
prezzi al consumo. Le somme introitate dalle regioni sono
ripartite tra le rispettive province con il programma
venatorio annuale e in funzione del territorio utile alla
caccia di ogni provincia. Tali somme sono utilizzate dalle
amministrazioni provinciali per attività di censimento e
monitoraggio, di vigilanza e prevenzione incendi e di
vigilanza sulle attività illecite a danno del patrimonio
ambientale e faunistico, nonché per l'immissione di fauna
stanziale sul territorio agro-silvo-pastorale di ogni
provincia".