XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4866
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalitā).
1. La presente legge promuove la tutela e la
valorizzazione delle mura poligonali di Anagni e del suo
complesso architettonico.
2. Le mura poligonali di cui al comma 1 fanno parte del
patrimonio storico-culturale-archeologico della provincia di
Frosinone e delle sue origini etniche ernica e volsca.
Art. 2.
(Comitato provinciale per la tutela
e la valorizzazione delle mura poligonali).
1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previa deliberazione della giunta provinciale
di Frosinone, con decreto del Ministro per i beni e le
attivitā culturali č istituito il comitato provinciale per la
tutela e la valorizzazione delle mura poligonali di Anagni e
del suo complesso architettonico, di seguito denominato
"comitato".
2. Il comitato č costituito da:
a) un rappresentante del Ministero per i beni e le
attivitā culturali, designato dal Ministro stesso;
b) un rappresentante della regione Lazio,
designato dal presidente della giunta regionale del Lazio;
c) un rappresentante dell'amministrazione
provinciale di Frosinone, designato dagli organi della stessa
amministrazione;
d) un rappresentante del comune di Anagni,
designato dal sindaco.
3. Il comitato ha il compito di:
a) individuare le fonti di finanziamento dirette
al restauro e alla manutenzione delle mura poligonali di
Anagni e del suo complesso architettonico;
b) porre in essere ogni iniziativa per il
reperimento delle fonti di finanziamento di cui alla lettera
a);
c) promuovere la conoscenza della ubicazione e
delle caratteristiche costruttive delle mura poligonali a
livello nazionale e internazionale;
d) studiare e proporre al Ministero per i beni e
le attivitā culturali le misure atte a salvaguardare le mura
poligonali e il complesso architettonico oggetto di
tutela;
e) predisporre e pubblicizzare un itinerario
turistico e culturale in collegamento con le vestigia di mura
poligonali di epoche successive che insistono sul territorio
della provincia di Frosinone.
4. Il comitato č dotato di autonomia gestionale e
contabile e la sua attivitā č finanziata tramite appositi
fondi pubblici e privati.
Art. 3.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.