XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4852
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri in
materia di politiche spaziali e aerospaziali).
1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono
attribuiti l'alta direzione, la responsabilità politica
generale e il coordinamento delle politiche relative ai
programmi spaziali e aerospaziali, nell'interesse dello
Stato.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri impartisce le
direttive, definisce gli obiettivi ed emana le disposizioni
necessarie per la organizzazione e il funzionamento delle
attività attinenti ai fini di cui al comma 1.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare
l'esercizio delle attività di cui al comma 1 al Vicepresidente
del Consiglio dei ministri.
Art. 2.
(Comitato interministeriale per le politiche relative allo
spazio).
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è
istituito il Comitato interministeriale per le politiche
relative allo spazio, di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio
dei ministri o, per sua delega, dal Vicepresidente del
Consiglio dei ministri, ed è composto dai Ministri
dell'interno, delle attività produttive, della difesa,
dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
dell'ambiente e della tutela del territorio, degli affari
esteri, delle comunicazioni, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'economia e delle finanze, della salute e delle
politiche agricole e forestali. I citati Ministri possono
delegare la loro
rappresentanza al Comitato ad un Sottosegretario di Stato del
proprio dicastero.
3. Il Comitato:
a) approva le linee strategiche delle attività
spaziali e aerospaziali nazionali, in armonia agli indirizzi
della politica europea del settore;
b) definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle
collaborazioni spaziali internazionali;
c) definisce le priorità applicative nazionali e
coordina gli investimenti del settore, promuovendo le
cooperazioni finanziarie e le sinergie tra soggetti pubblici e
privati;
d) definisce gli indirizzi di partecipazione ai
programmi europei di sviluppo e di realizzazione di
infrastrutture spaziali, con particolare riferimento ai
programmi di osservazione della Terra, di navigazione
satellitare e di accesso allo spazio;
e) gestisce il trattamento, la valutazione, la
registrazione e la omologazione dei dati acquisiti tramite
ripresa da satellite, nel rispetto delle norme previste dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nell'interesse
dei cittadini e dello Stato;
f) promuove lo sviluppo dei programmi spaziali che
coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e di tipo duale,
anche in accordo con i programmi europei a valenza
strategica;
g) effettua la valutazione globale dei ritorni e
dei risultati dei programmi pluriennali per gli aspetti
sociali, strategici ed economici;
h) elabora le linee governative in materia di
politica industriale del settore, promuovendo i processi di
internazionalizzazione delle capacità nazionali, lo sviluppo e
il potenziamento tecnologico delle piccole e medie imprese, i
trasferimenti di conoscenze dal settore della ricerca alle
applicazioni commerciali;
i) coordina i ruoli e le iniziative delle
amministrazioni e dei soggetti pubblici
interessati alle applicazioni spaziali, favorendo sinergie e
collaborazioni;
l) promuove e coordina le iniziative legislative e
normative del Governo in materia spaziale e aerospaziale.
4. Il Comitato adotta un regolamento interno per il
proprio funzionamento. Per l'espletamento delle attività di
cui al comma 3 si avvale di esperti del settore, di gruppi di
lavoro e del supporto di una segreteria tecnica.
Art. 3.
(Modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128,
recante riordino dell'Agenzia spaziale italiana).
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4
giugno 2003, n. 128, le parole: ", alla legge 9 maggio 1989,
n. 168, e successive modificazioni, al decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, nonché per quanto non previsto dalle
predette disposizioni, al" sono sostituite dalle seguenti: "e
alle norme del".
2. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 2003,
n. 128, il comma 3 è abrogato.
3. All'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 4
giugno 2003, n. 128, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: "E' nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta dello stesso Presidente del Consiglio
dei ministri, dura in carica quattro anni e può essere
confermato una sola volta". Conseguentemente, all'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, le
parole: ", dell'ASI" sono soppresse.
4. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 4
giugno 2003, n. 128, la parola: "sette" è sostituita dalla
seguente: "otto" e dopo le parole: "di cui due designati" sono
inserite le seguenti: "dal Presidente del Consiglio dei
ministri, uno designato".
5. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 4
giugno 2003, n. 128, le parole:
"Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca"
sono sostituite dalle seguenti: "Presidente del Consiglio dei
ministri".
6. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 4
giugno 2003, n. 128, ovunque ricorrono, le parole: "Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono
sostituite dalle seguenti: "Presidente del Consiglio dei
ministri".
7. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4
giugno 2003, n. 128, le parole: ", in deroga a quanto previsto
dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il
Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR)"
sono sostituite dalle seguenti: "dal Presidente del Consiglio
dei ministri". Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204, le parole: "svolta dagli enti di ricerca, dalle
istituzioni scientifiche e di ricerca e dell'ASI" sono
sostituite dalle seguenti: "svolta dagli enti di ricerca e
dalle istituzioni scientifiche e di ricerca".
8. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 4
giugno 2003, n. 128, le parole: "Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca" sono sostituite dalle
seguenti: "Presidente del Consiglio dei ministri".
9. All'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 4
giugno 2003, n. 128, le parole: "Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca" sono sostituite dalle
seguenti: "Presidente del Consiglio dei ministri".
10. All'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 4
giugno 2003, n. 128, le parole: "su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono
soppresse.
11. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 4
giugno 2003, n. 128, al primo periodo, le parole: "Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204" sono sostituite
dalle seguenti: "Presidente del Consiglio dei ministri"; al
secondo periodo, le parole:
"Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca"
sono sostituite dalle seguenti: "Presidente del Consiglio dei
ministri"; al terzo periodo, dopo le parole: "delle finanze"
sono inserite le seguenti: ", dell'istruzione, dell'università
e della ricerca".
12. L'articolo 15 del decreto legislativo 4 giugno 2003,
n. 128, è sostituito dal seguente:
"Art. 15. (Entrate dell'ASI). 1. Le entrate dell'ASI
sono costituite:
a) dagli stanziamenti da destinare all'ASI di cui
all'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge 30
maggio 1988, n. 186, e all'articolo 5 della legge 31 maggio
1995, n. 233, con vincoli di destinazione a funzionamento e
gestione ordinaria;
b) dal contributo per i programmi di
collaborazione con l'Agenzia spaziale europea (ESA);
c) da impegni assunti per altri accordi
intergovernativi e per trattati o convenzioni
internazionali;
d) da altri impegni derivanti dal piano triennale
e dai relativi aggiornamenti annuali, ove approvati;
e) da contributi dell'Unione europea o di
organismi internazionali;
f) dai proventi derivanti dalla valorizzazione
economica di prototipi, prodotti industriali e beni
immateriali di interesse aerospaziale, nonché dalla cessione
di licenze d'uso su brevetti acquisiti;
g) da ogni altra eventuale entrata".
13. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, le parole: ", all'ASI di cui all'articolo
15, comma 1, lettera a), della legge 30 maggio 1988, n.
186, e all'articolo 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233" sono
soppresse.
14. All'articolo 16, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, le parole:
"Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca"
sono sostituite
dalle seguenti: "Presidente del Consiglio dei ministri".
15. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 4 giugno 2003, n. 128, le parole da: "in coerenza
con" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle
seguenti: "previo parere del Presidente del Consiglio dei
ministri, che si esprime nel termine di trenta giorni dalla
data di trasmissione dello schema di regolamento".
16. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 4
giugno 2003, n. 128, le parole: "al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca" sono sostituite dalle
seguenti: "alla Presidenza del Consiglio dei Ministri".
17. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 4
giugno 2003, n. 128, le parole da: "dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca" fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "dal Presidente
del Consiglio dei ministri".
18. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 4
giugno 2003, n. 128, le parole: "Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca" sono sostituite dalle
seguenti: "Presidente del Consiglio dei ministri", dopo le
parole: "i Ministeri" sono inserite le seguenti:
"dell'istruzione, dell'università e della ricerca," e le
parole: ", dei quali può avvalersi la commissione di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204" sono soppresse.
19. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 4
giugno 2003, n. 128, le parole: "Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca" sono sostituite dalle
seguenti: "Presidente del Consiglio dei ministri".