XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4852




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri in
materia di politiche spaziali e aerospaziali).

        1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche relative ai programmi spaziali e aerospaziali, nell'interesse dello Stato.
        2. Il Presidente del Consiglio dei ministri impartisce le direttive, definisce gli obiettivi ed emana le disposizioni necessarie per la organizzazione e il funzionamento delle attività attinenti ai fini di cui al comma 1.
        3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare l'esercizio delle attività di cui al comma 1 al Vicepresidente del Consiglio dei ministri.


Art. 2.

(Comitato interministeriale per le politiche relative allo
spazio).

        1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio, di seguito denominato "Comitato".
        2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Vicepresidente del Consiglio dei ministri, ed è composto dai Ministri dell'interno, delle attività produttive, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio, degli affari esteri, delle comunicazioni, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, della salute e delle politiche agricole e forestali. I citati Ministri possono delegare la loro rappresentanza al Comitato ad un Sottosegretario di Stato del proprio dicastero.
        3. Il Comitato:

            a) approva le linee strategiche delle attività spaziali e aerospaziali nazionali, in armonia agli indirizzi della politica europea del settore;

            b) definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle collaborazioni spaziali internazionali;

            c) definisce le priorità applicative nazionali e coordina gli investimenti del settore, promuovendo le cooperazioni finanziarie e le sinergie tra soggetti pubblici e privati;

            d) definisce gli indirizzi di partecipazione ai programmi europei di sviluppo e di realizzazione di infrastrutture spaziali, con particolare riferimento ai programmi di osservazione della Terra, di navigazione satellitare e di accesso allo spazio;

            e) gestisce il trattamento, la valutazione, la registrazione e la omologazione dei dati acquisiti tramite ripresa da satellite, nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nell'interesse dei cittadini e dello Stato;

            f) promuove lo sviluppo dei programmi spaziali che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e di tipo duale, anche in accordo con i programmi europei a valenza strategica;

            g) effettua la valutazione globale dei ritorni e dei risultati dei programmi pluriennali per gli aspetti sociali, strategici ed economici;

            h) elabora le linee governative in materia di politica industriale del settore, promuovendo i processi di internazionalizzazione delle capacità nazionali, lo sviluppo e il potenziamento tecnologico delle piccole e medie imprese, i trasferimenti di conoscenze dal settore della ricerca alle applicazioni commerciali;

            i) coordina i ruoli e le iniziative delle amministrazioni e dei soggetti pubblici interessati alle applicazioni spaziali, favorendo sinergie e collaborazioni;

            l) promuove e coordina le iniziative legislative e normative del Governo in materia spaziale e aerospaziale.

        4. Il Comitato adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 3 si avvale di esperti del settore, di gruppi di lavoro e del supporto di una segreteria tecnica.


Art. 3.

(Modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128,
recante riordino dell'Agenzia spaziale italiana).

        1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, le parole: ", alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al" sono sostituite dalle seguenti: "e alle norme del".
        2. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, il comma 3 è abrogato.
        3. All'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "E' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta". Conseguentemente, all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, le parole: ", dell'ASI" sono soppresse.
        4. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "otto" e dopo le parole: "di cui due designati" sono inserite le seguenti: "dal Presidente del Consiglio dei ministri, uno designato".
        5. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "Presidente del Consiglio dei ministri".
        6. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, ovunque ricorrono, le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "Presidente del Consiglio dei ministri".
        7. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, le parole: ", in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR)" sono sostituite dalle seguenti: "dal Presidente del Consiglio dei ministri". Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, le parole: "svolta dagli enti di ricerca, dalle istituzioni scientifiche e di ricerca e dell'ASI" sono sostituite dalle seguenti: "svolta dagli enti di ricerca e dalle istituzioni scientifiche e di ricerca".
        8. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "Presidente del Consiglio dei ministri".
        9. All'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "Presidente del Consiglio dei ministri".
        10. All'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, le parole: "su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono soppresse.
        11. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, al primo periodo, le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204" sono sostituite dalle seguenti: "Presidente del Consiglio dei ministri"; al secondo periodo, le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "Presidente del Consiglio dei ministri"; al terzo periodo, dopo le parole: "delle finanze" sono inserite le seguenti: ", dell'istruzione, dell'università e della ricerca".
        12. L'articolo 15 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, è sostituito dal seguente:

        "Art. 15. (Entrate dell'ASI). 1. Le entrate dell'ASI sono costituite:

            a) dagli stanziamenti da destinare all'ASI di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'articolo 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233, con vincoli di destinazione a funzionamento e gestione ordinaria;

            b) dal contributo per i programmi di collaborazione con l'Agenzia spaziale europea (ESA);

            c) da impegni assunti per altri accordi intergovernativi e per trattati o convenzioni internazionali;

            d) da altri impegni derivanti dal piano triennale e dai relativi aggiornamenti annuali, ove approvati;

            e) da contributi dell'Unione europea o di organismi internazionali;

            f) dai proventi derivanti dalla valorizzazione economica di prototipi, prodotti industriali e beni immateriali di interesse aerospaziale, nonché dalla cessione di licenze d'uso su brevetti acquisiti;

            g) da ogni altra eventuale entrata".

        13. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, le parole: ", all'ASI di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'articolo 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233" sono soppresse.
        14. All'articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "Presidente del Consiglio dei ministri".
        15. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, le parole da: "in coerenza con" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "previo parere del Presidente del Consiglio dei ministri, che si esprime nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di regolamento".
        16. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, le parole: "al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "alla Presidenza del Consiglio dei Ministri".
        17. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, le parole da: "dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "dal Presidente del Consiglio dei ministri".
        18. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "Presidente del Consiglio dei ministri", dopo le parole: "i Ministeri" sono inserite le seguenti: "dell'istruzione, dell'università e della ricerca," e le parole: ", dei quali può avvalersi la commissione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204" sono soppresse.
        19. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "Presidente del Consiglio dei ministri".



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