XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4815
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 113,
comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, non costituiscono ricavi gli importi corrisposti dalle
regioni agli enti che gią operano, nel settore del trasporto
pubblico locale, in regime di concessione rilasciata con
procedure ad evidenza pubblica. Tali importi sono
riqualificati come contributi in conto esercizio fino al
termine previsto dal medesimo articolo 113, comma
15-bis, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, e sono soggetti al regime
agevolato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre
1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 1987, n. 18.
2. I minori oneri per le aziende derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 devono
essere reinvestiti dalle medesime nel triennio successivo nel
rinnovo del parco mezzi e in altre misure volte al
potenziamento e al miglioramento della qualitą del servizio,
in aggiunta a quanto gią definito nel contratto di servizio.