XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4815




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 113, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non costituiscono ricavi gli importi corrisposti dalle regioni agli enti che gią operano, nel settore del trasporto pubblico locale, in regime di concessione rilasciata con procedure ad evidenza pubblica. Tali importi sono riqualificati come contributi in conto esercizio fino al termine previsto dal medesimo articolo 113, comma 15-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e sono soggetti al regime agevolato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18.
        2. I minori oneri per le aziende derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 devono essere reinvestiti dalle medesime nel triennio successivo nel rinnovo del parco mezzi e in altre misure volte al potenziamento e al miglioramento della qualitą del servizio, in aggiunta a quanto gią definito nel contratto di servizio.



Frontespizio Relazione