XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4807




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le disposizioni recanti benefìci in favore dei deportati nei campi di sterminio nazisti KZ, di cui alla legge 18 novembre 1980, n. 791, nonché dei perseguitati politici e razziali sono estese ai cittadini italiani aventi la qualifica di profugo ai sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, residenti prima del 1^ maggio 1945 nei comuni delle ex province di Fiume, Pola, Trieste e Zara, ceduti alla Jugoslavia in virtù del Trattato di pace, i quali, dopo il 1^ maggio 1945, hanno subìto persecuzioni o deportazioni da parte delle autorità jugoslave.
        2. In conformità alla legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, per persecuzione si intende la detenzione in carcere per reato politico o patriottico a seguito di imputazione e di condanna da parte di tribunali jugoslavi, l'assegnazione a case di lavoro a seguito di attività politica e patriottica nonché atti di violenza o sevizie subiti da parte di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a organizzazioni di regime.


Art. 2.

        1. Le domande per conseguire i benefìci di cui alla presente legge sono sottoposte all'esame di una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, composta:

                a) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente, e da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali;

                b) da un rappresentante di ciascuna delle seguenti associazioni:

                1) Associazione delle comunità istriane;

                2) Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia;

                3) Unione degli istriani.

        2. La commissione è integrata da un segretario, senza diritto di voto, scelto tra i funzionari della carriera direttiva del ruolo centrale del Ministero dell'economia e delle finanze e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
        3. Al presidente, ai membri e al segretario della commissione spettano i compensi previsti per il comitato di liquidazione per le pensioni di guerra.
        4. La commissione può disporre tutti gli accertamenti ritenuti utili ai fini dell'esame e del riesame delle domande presentate ai sensi del comma 1. E' facoltà dell'interessato produrre memorie e documenti a sostegno della propria richiesta e, qualora tali attestati non esistono o siano andati distrutti, certificazioni, atti e documenti ufficiali. L'interessato può inoltre comprovare le proprie ragioni presentando atti notori o testimonianze redatti nelle dovute forme di legge.
        5. Le domande per ottenere i benefìci previsti dalla presente legge possono essere presentate senza alcun limite di tempo.


Art. 3.

        1. Ai profughi che sono stati obbligati, in ottemperanza alle leggi della Repubblica federativa socialista di Jugoslavia, a prestare servizio militare, sono estesi i benefìci previdenziali di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni.
        2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1, calcolato in base al numero degli aventi diritto, è quantificato in 1 milione di euro. Ad esso si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Frontespizio Relazione