XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4807
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le disposizioni recanti benefìci in favore dei
deportati nei campi di sterminio nazisti KZ, di cui alla legge
18 novembre 1980, n. 791, nonché dei perseguitati politici e
razziali sono estese ai cittadini italiani aventi la qualifica
di profugo ai sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137, e
successive modificazioni, residenti prima del 1^ maggio 1945
nei comuni delle ex province di Fiume, Pola, Trieste e Zara,
ceduti alla Jugoslavia in virtù del Trattato di pace, i quali,
dopo il 1^ maggio 1945, hanno subìto persecuzioni o
deportazioni da parte delle autorità jugoslave.
2. In conformità alla legge 10 marzo 1955, n. 96, e
successive modificazioni, per persecuzione si intende la
detenzione in carcere per reato politico o patriottico a
seguito di imputazione e di condanna da parte di tribunali
jugoslavi, l'assegnazione a case di lavoro a seguito di
attività politica e patriottica nonché atti di violenza o
sevizie subiti da parte di persone alle dipendenze dello Stato
o appartenenti a organizzazioni di regime.
Art. 2.
1. Le domande per conseguire i benefìci di cui alla
presente legge sono sottoposte all'esame di una commissione,
nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di intesa con i Ministri dell'interno, dell'economia
e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali,
composta:
a) da un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente, e da un
rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'interno,
dell'economia
e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali;
b) da un rappresentante di ciascuna delle seguenti
associazioni:
1) Associazione delle comunità istriane;
2) Associazione nazionale Venezia Giulia e
Dalmazia;
3) Unione degli istriani.
2. La commissione è integrata da un segretario, senza
diritto di voto, scelto tra i funzionari della carriera
direttiva del ruolo centrale del Ministero dell'economia e
delle finanze e nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
3. Al presidente, ai membri e al segretario della
commissione spettano i compensi previsti per il comitato di
liquidazione per le pensioni di guerra.
4. La commissione può disporre tutti gli accertamenti
ritenuti utili ai fini dell'esame e del riesame delle domande
presentate ai sensi del comma 1. E' facoltà dell'interessato
produrre memorie e documenti a sostegno della propria
richiesta e, qualora tali attestati non esistono o siano
andati distrutti, certificazioni, atti e documenti ufficiali.
L'interessato può inoltre comprovare le proprie ragioni
presentando atti notori o testimonianze redatti nelle dovute
forme di legge.
5. Le domande per ottenere i benefìci previsti dalla
presente legge possono essere presentate senza alcun limite di
tempo.
Art. 3.
1. Ai profughi che sono stati obbligati, in ottemperanza
alle leggi della Repubblica federativa socialista di
Jugoslavia, a prestare servizio militare, sono estesi i
benefìci previdenziali di cui alla legge 30 aprile 1969, n.
153, e successive modificazioni.
2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
calcolato in base al numero
degli aventi diritto, è quantificato in 1 milione di euro. Ad
esso si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.