XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4805
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Capo I
MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE SECONDA DELLA
COSTITUZIONE
Art. 1.
(Senato federalista della Repubblica).
1. All'articolo 55 della Costituzione, il primo comma è
sostituito dal seguente:
"Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del
Senato federalista della Repubblica".
Art. 2.
(Camera dei deputati).
1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio
universale e diretto.
La Camera dei deputati è composta da cinquecentodieci
deputati e dai sei deputati assegnati alla circoscrizione
Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel
giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di
età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto
salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione
Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della
Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale
della popolazione, per cinquecentodieci e distribuendo i seggi
in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla
base dei quozienti interi. I resti di ciascuna Regione
determinano complessivamente il numero dei parlamentari che il
Presidente della Repubblica designa, scelti fra le persone
illustri della Nazione entro dieci giorni
dalla proclamazione degli eletti, e che restano in carica
fino al termine della legislatura in corso".
Art. 3.
(Elezione del Senato federalista
della Repubblica).
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 57. - Il Senato federalista della Repubblica è
eletto a suffragio universale e diretto su base regionale,
salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il Senato federalista della Repubblica è composto da
duecentoquarantacinque senatori elettivi, dai tre senatori
elettivi assegnati alla circoscrizione Estero e dai senatori
designati dal Presidente della Repubblica, scelti fra le
persone insigni di nazionalità italiana nel numero complessivo
derivante dalla somma dei resti regionali. L'elezione del
Senato federalista della Repubblica avviene con sistema
proporzionale ed è disciplinata con legge dello Stato, che
garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei
senatori.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore
ad uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa
applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua
in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta
dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti
interi.
I senatori e gli organi della corrispondente Regione
mantengono rapporti di reciproca informazione e
collaborazione.
I senatori durano in carica cinque anni".
Art. 4.
(Requisiti per l'eleggibilità a senatore).
1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 58. - Sono eleggibili a senatori di una Regione gli
elettori che hanno compiuto
i quaranta anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche
pubbliche elettive in enti territoriali primari, locali
primari o regionali, all'interno della Regione, o sono stati
eletti senatori o deputati nella Regione e che risiedono nella
Regione alla data di indizione delle elezioni".
Art. 5.
(Nomina di senatori e deputati da parte
del Presidente della Repubblica).
1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è
sostituito dal seguente:
"Il Presidente della Repubblica può nominare senatori e
deputati per la legislatura in corso nel numero determinato
dalla somma dei resti regionali".
Art. 6.
(Durata delle Camere).
1. All'articolo 60 della Costituzione, il primo comma è
sostituito dal seguente:
"La Camera dei deputati è eletta per cinque anni e il
Senato federalista della Repubblica è eletto per cinque
anni".
Art. 7.
(Presidenza della Camera dei deputati e del Senato
federalista della Repubblica).
1. All'articolo 63 della Costituzione, il primo comma è
sostituito dal seguente:
"Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il
Presidente e l'Ufficio di presidenza. Il Presidente è eletto
con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea.
Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza
assoluta".
Art. 8.
(Modalità di funzionamento delle Camere).
1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 64. - Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento
a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due
Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di
adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non
sono valide se non è presente la maggioranza dei loro
componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti,
salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
Le deliberazioni del Senato federalista della Repubblica non
sono altresì valide se non sono presenti senatori eletti
almeno nel cinquanta per cento delle Regioni.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle
Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere
alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo
richiedono.
Il regolamento della Camera dei deputati garantisce i
diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività
parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione all'ordine del
giorno di proposte e di iniziative indicate dalle opposizioni,
con riserva di tempi e previsione del voto finale. Stabilisce
le modalità di elezione e i poteri del candidato del partito o
della coalizione perdente che ha ottenuto più voti dopo quella
del premier eletto".
Art. 9.
(Ineleggibilità ed incompatibilità).
1. All'articolo 65 della Costituzione, il primo comma è
sostituito dal seguente:
"La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo
comma, determina i casi di ineleggibilità ed incompatibilità
con l'ufficio di deputato o di senatore".
Art. 10.
(Divieto di mandato imperativo).
1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 67. - Ogni deputato ed ogni senatore rappresenta la
Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza
vincolo di mandato".
Art. 11.
(Formazione delle leggi).
1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 70. - La Camera dei deputati esamina i disegni di
legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo
comma, ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci e
al rendiconto consuntivo dello Stato, salvo quanto previsto
dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da
parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono
trasmessi al Senato federalista della Repubblica. Il Senato,
su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata
entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di
legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e
può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati
decide in via definitiva. I termini sono ridotti ad un terzo
per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
Qualora il Senato federalista della Repubblica non proponga
modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai
sensi degli articoli 73 e 74.
Il Senato federalista della Repubblica esamina i disegni
di legge concernenti la determinazione dei princìpi
fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo
comma, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente
articolo. Tali disegni di legge, dopo l'approvazione da parte
del Senato federalista della Repubblica, sono trasmessi alla
Camera dei deputati. La Camera dei deputati, su richiesta
della maggioranza dei due quinti dei propri componenti
formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il
disegno di
legge. Entro i trenta giorni successivi, la Camera dei
deputati delibera e può proporre modifiche sulle quali il
Senato federalista della Repubblica decide in via definitiva.
I termini sono ridotti ad un terzo per i disegni di legge di
conversione dei decreti-legge. Qualora la Camera dei deputati
non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è
promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.
Fermo quanto previsto dal primo e dal secondo comma, la
funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente
dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge, anche
annuali, concernenti la perequazione delle risorse finanziarie
e le materie di cui all'articolo 119, nonché i disegni di
legge concernenti le funzioni fondamentali di Comuni, Province
e Città metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei
deputati e del Senato federalista della Repubblica e in ogni
altro caso in cui la Costituzione rinvii espressamente alla
legge dello Stato o alla legge della Repubblica. Se un disegno
di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo
dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti
delle due Camere convocano, di intesa tra di loro, una
commissione mista paritetica, incaricata di proporre un testo
sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due
Camere. Il testo proposto dalla commissione mista paritetica è
sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso
non sono ammessi emendamenti.
I Presidenti del Senato federalista della Repubblica e
della Camera dei deputati, di intesa fra di loro, decidono le
eventuali questioni di competenza fra le due Camere in ordine
all'esercizio della funzione legislativa. La decisione dei
Presidenti non è sindacabile".
Art. 12.
(Assemblee di coordinamento
delle autonomie).
1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione, è inserito il
seguente:
"Art. 70-bis.- Le Regioni interessate istituiscono,
quali organi comuni ai sensi
dell'articolo 117, ottavo comma, le Assemblee di
coordinamento delle autonomie.
Ciascuna Assemblea è composta, per ciascuna Regione, da un
numero di componenti proporzionale al numero degli abitanti
della Regione medesima. I rappresentanti di ciascuna Regione
sono designati per metà dalla Regione e, rispettivamente,
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano garantendo
adeguata rappresentanza delle minoranze linguistiche, e per
metà dal Consiglio delle autonomie locali.
Le Assemblee di coordinamento delle autonomie esprimono il
proprio parere al Senato federalista della Repubblica sui
disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma. Il
funzionamento delle stesse è a carico delle Regioni".
Art. 13.
(Iniziativa legislativa).
1. All'articolo 71 della Costituzione, il primo comma è
sostituito dal seguente:
"L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun
membro delle Camere nell'ambito delle rispettive competenze,
ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge
costituzionale".
Art. 14.
(Procedure legislative ed organizzazione
per commissioni).
1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 72. - Ogni disegno di legge, presentato alla Camera
competente ai sensi dell'articolo 70, è, secondo le norme del
suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla
Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con
votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti
abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata
l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e
l'approvazione dei disegni
di legge, di cui all'articolo 70, terzo comma, sono deferiti
a commissioni, anche permanenti, composte in modo da
rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in
tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva,
il disegno di legge è rimesso alla Camera se il Governo o un
decimo dei componenti della Camera o un quinto della
commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera
stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale
con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le
forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da
parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in
materia costituzionale ed elettorale e per quelli di
delegazione legislativa.
Il Senato federalista della Repubblica, secondo le norme
del proprio regolamento, è organizzato in commissioni, anche
con riferimento a quanto previsto dall'articolo 117, ottavo
comma. Esprime il parere, secondo le norme del proprio
regolamento, ai fini dell'adozione del decreto di scioglimento
di un consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di
Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, primo comma.
Le proposte di legge di iniziativa della maggioranza delle
Regioni in coordinamento tra di loro sono poste all'ordine del
giorno dell'Assemblea del Senato federalista della Repubblica
nei termini stabiliti tassativamente dal regolamento".
Art. 15.
(Ratifica dei trattati internazionali).
1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 80. - E' autorizzata con legge la ratifica dei
trattati internazionali che sono di natura politica, o
prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano
variazioni del territorio o oneri alle finanze o modificazioni
di legge".
Art. 16.
(Bilanci e rendiconto).
1. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è
sostituito dal seguente:
"Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto
consuntivo presentati dal Governo".
Art. 17.
(Commissioni parlamentari di inchiesta).
1. All'articolo 82 della Costituzione, l'ultimo periodo
del secondo comma è sostituito dal seguente: "La commissione
di inchiesta istituita con legge approvata dalle Camere ai
sensi dell'articolo 70, terzo comma, procede alle indagini ed
agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell'autorità giudiziaria".
Capo II
MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE SECONDA DELLA
COSTITUZIONE
Art. 18.
(Elezione del Presidente della Repubblica).
1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto
dall'Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente
della Camera dei deputati, costituita dai componenti delle due
Camere, dai Presidenti delle Regioni e da un numero di
delegati eletti dai Consigli regionali in ragione di un
delegato ogni milione di abitanti e per un minimo di tre
facendo in modo che sia sempre assicurata la presenza delle
minoranze. Ciascun Consiglio regionale elegge almeno tre
delegati, in modo che sia
assicurata la rappresentanze delle minoranze.
La Valle d'Aosta ha un solo delegato. I delegati sono
eletti, per non meno della metà, tra sindaci, presidenti di
Provincia o capoluogo di Provincia o Città metropolitana della
Regione, designati, a tale fine, dai rispettivi Consigli delle
autonomie locali.
Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio
segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti
dell'Assemblea della Repubblica. Dopo il secondo scrutinio è
sufficiente la maggioranze dei tre quinti dei componenti
dell'Assemblea della Repubblica. Dopo il quarto scrutinio è
sufficiente la maggioranza assoluta".
Art. 19.
(Convocazione dell'Assemblea
della Repubblica).
1. All'articolo 85 della Costituzione, il secondo comma è
sostituito dal seguente:
"Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente
della Camera dei deputati convoca l'Assemblea della Repubblica
per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica".
Art. 20.
(Supplenza del Presidente
della Repubblica).
1. All'articolo 86 della Costituzione, il primo comma è
sostituito dal seguente:
"Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso
in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal
Presidente della Camera dei deputati. Nel caso di sua assenza,
le funzioni sono esercitate dal Presidente del Senato
federalista della Repubblica".
Art. 21.
(Funzioni del Presidente della Repubblica).
1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è organo di
garanzia costituzionale,
rappresenta l'unità federalista della Nazione ed esercita le
funzioni che gli sono espressamente conferite dalla
Costituzione.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
riunione.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti. Indice il referendum popolare
nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato e i Presidenti delle Autorità amministrative
indipendenti.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica
i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne
designa il vice presidente nell'ambito dei suoi componenti.
Può concedere grazia e commutare le pene, previa richiesta
del Ministro della giustizia.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Nomina il Primo ministro indicato dalla coalizione
vincente in caso di morte, impedimento permanente o dimissioni
del Primo ministro per motivi diversi da quelli di cui
all'articolo 94.
Può annullare, su richiesta del Senato federalista della
Repubblica, le leggi o disposizioni delle leggi delle
Regioni".
Art. 22.
(Scioglimento delle Camere).
1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 88. - Il Presidente della Repubblica, su richiesta
del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità,
ovvero nei casi di cui agli articoli 92, quarto comma, e 94,
decreta lo scioglimento della
Camera dei deputati ed indice le elezioni entro i successivi
sessanta giorni.
Il Presidente della Repubblica, in caso di prolungata
impossibilità di funzionamento del Senato federalista della
Repubblica, può decretarne lo scioglimento, sentito il suo
Presidente. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei
mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in
parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
In caso di morte del Primo ministro il Presidente della
Repubblica dà mandato al candidato proposto dalla coalizione
vincente o, in mancanza di designazioni, al candidato del
partito di maggioranza della coalizione stessa".
Art. 23.
(Controfirma degli atti presidenziali).
1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 89. - Nessun atto del Presidente della Repubblica è
valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne
assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati
dalla legge sono controfirmati anche dal Primo ministro.
Non sono proposti né controfirmati dal Primo ministro o
dai ministri i seguenti atti del Presidente della Repubblica:
la richiesta di una nuova deliberazione alle Camere ai sensi
dell'articolo 74, i messaggi alle Camere, la concessione della
grazia, la nomina dei deputati e dei senatori per la
legislatura, la nomina dei giudici della Corte costituzionale
di sua competenza, lo scioglimento del Senato federalista
della Repubblica, lo scioglimento della Camera dei deputati ai
sensi degli articoli 92 e 94, le nomine dei Presidenti delle
Autorità amministrative indipendenti, la designazione del vice
presidente del Consiglio superiore della magistratura e le
altre nomine che la legge eventualmente attribuisca alla sua
esclusiva responsabilità".
Art. 24.
(Giuramento del Presidente
della Repubblica).
1. L'articolo 91 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 91. - Il Presidente della Repubblica, prima di
assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla
Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al
collegio che lo ha eletto".
Capo III
MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE SECONDA DELLA
COSTITUZIONE
Art. 25.
(Governo e Primo ministro).
1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal
Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il
Consiglio dei ministri.
La candidatura alla carica di Primo ministro avviene
mediante collegamento con i candidati all'elezione alla Camera
dei deputati secondo modalità stabilite dalla legge, che
assicura altresì la pubblicazione del nome del candidato Primo
ministro sulla scheda elettorale. La legge disciplina
l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di
una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo
ministro.
Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati
delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo
ministro.
In caso di morte, di impedimento permanente, accertato
secondo modalità fissate dalla legge, ovvero di dimissioni del
Primo ministro per cause diverse di cui all'articolo 94, il
Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle
elezioni
della Camera dei deputati, nomina un nuovo Primo ministro. In
caso di impossibilità, decreta lo scioglimento della Camera
dei deputati ed indice le elezioni".
Art. 26.
(Giuramento del Primo ministro
e dei ministri).
1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 93. - Il Primo ministro ed i ministri, prima di
assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del
Presidente della Repubblica".
Art. 27.
(Governo in Parlamento).
1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 94. - Il Primo ministro illustra il programma del
Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. Ogni anno
presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del
Paese.
Egli può chiedere che la Camera dei deputati si esprima,
con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle
proposte del Governo.
In caso di voto contrario, il Primo ministro rassegna le
dimissioni, il Presidente della Repubblica decreta lo
scioglimento della Camera dei deputati ed indice le
elezioni.
In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare
il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una
mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere
firmata da almeno un terzo dei componenti la Camera dei
deputati, deve essere votata per appello nominale ed approvata
dalla maggioranza assoluta dei componenti. In caso di
approvazione della mozione di sfiducia, il Primo ministro si
dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo
scioglimento della Camera dei deputati ed indice le
elezioni".
Art. 28.
(Poteri del Primo ministro e dei ministri).
1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 95. - I ministri sono nominati e revocati dal Primo
ministro.
Il Primo ministro determina la politica generale del
Governo e ne è responsabile. Garantisce l'unità di indirizzo
politico ed amministrativo, dirigendo, promuovendo e
coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del
Consiglio dei ministri ed individualmente degli atti dei loro
dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri e determina il numero, le attribuzioni
e l'organizzazione dei ministeri".
Art. 29.
(Disposizioni sui reati ministeriali).
1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 96. - Il Primo ministro ed i ministri, anche se
cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi
nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione
ordinaria, previa autorizzazione del Senato federalista della
Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme
stabilite con legge costituzionale".
Capo IV
MODIFICHE AL TITOLO IV DELLA PARTE SECONDA DELLA
COSTITUZIONE
Art. 30.
(Elezione del Consiglio superiore della
magistratura).
1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le
parole: "e per un terzo dal
Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti:
"per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal
Senato federalista della Repubblica integrato dai Presidenti
delle Regioni".
2. All'articolo 104 della Costituzione, il quinto comma è
sostituito dal seguente:
"Il Presidente della Repubblica nomina il vice presidente
del Consiglio superiore della magistratura nell'ambito dei
suoi componenti".
Capo V
MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE SECONDA DELLA
COSTITUZIONE
Art. 31.
(Capitale della Repubblica federalista).
1. All'articolo 114 della Costituzione, il terzo comma è
sostituito dal seguente:
"Roma è la capitale della Repubblica federalista e dispone
di forme e condizioni particolari di autonomia, anche
normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e
con le modalità stabiliti dallo statuto della Regione
Lazio".
Art. 32.
(Competenze legislative esclusive
delle Regioni).
1. All'articolo 117 della Costituzione, il quarto comma è
sostituito dal seguente:
"Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva
nelle seguenti materie:
a) assistenza ed organizzazione sanitaria;
b) organizzazione scolastica, gestione degli
istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle
istituzioni scolastiche;
c) definizione della parte dei programmi
scolastici e formativi di interesse specifico della
Regione;
d) polizia locale;
e) ogni altra materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato".
2. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le
disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 117 della
Costituzione, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per le parti in
cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle
già attribuite.
Art. 33.
(Leggi regionali ed interesse nazionale
della Repubblica).
1. All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo
comma sono inseriti i seguenti:
"Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale
pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, entro
trenta giorni dalla pubblicazione della legge regionale, può
promuovere la questione dinanzi al Senato federalista della
Repubblica.
Il Senato federalista della Repubblica, entro i successivi
trenta giorni, decide sulla questione e può rinviare la legge
alla Regione, con deliberazione adottata a maggioranza
assoluta dei propri componenti, indicando le disposizioni
pregiudizievoli. Qualora entro i successivi trenta giorni il
Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il
Senato federalista della Repubblica, con deliberazione
adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro
gli ulteriori trenta giorni, può proporre al Presidente della
Repubblica di annullare la legge o sue disposizioni. Il
Presidente della Repubblica può emanare il conseguente decreto
di annullamento".
Art. 34.
(Abrogazioni).
1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è
abrogato.
2. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione,
l'ultimo periodo è soppresso.
Capo VI
MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE SECONDA DELLA
COSTITUZIONE
Art. 35.
(Corte costituzionale).
1. L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 135. - La Corte costituzionale è composta di
diciannove giudici. Tre giudici sono nominati dal Presidente
della Repubblica, cinque dalla Camera dei deputati, sei dal
Senato federalista della Repubblica integrato dai Presidenti
delle Regioni, e cinque dalle supreme magistrature ordinaria
ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra
magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori
ordinaria ed amministrative, professori ordinari di università
in materie giuridiche ed avvocati dopo venti anni di
esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per
nove anni decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del
giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa
dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi
cinque anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche
pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni
in organi od enti pubblici individuati dalla legge.
La Corte costituzionale elegge tra i suoi componenti,
secondo le norme stabilite
dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un
triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di
scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è
incompatibile con l'esercizio della professione di avvocato e
con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Non possono
essere nominati giudici della Corte costituzionale coloro che
siano membri di una delle due Camere o di un Consiglio
regionale ovvero lo siano stati nei cinque anni antecedenti
alla data di cessazione dalla carica dei giudici
costituzionali in scadenza.
Nei giudizi di accusa contro il Presidente della
Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte
costituzionale, dieci membri tratti a sorte da un elenco di
cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato,
che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante
elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei
giudici ordinari".
2. L'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre
1967, n. 2, è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. I giudici della Corte costituzionale
che nomina la Camera dei deputati sono eletti a scrutinio
segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti
l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è
sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea
garantendo la presenza di un nominativo indicato dalla
minoranza.
2. I giudici della Corte costituzionale che nomina
il Senato federalista della Repubblica sono eletti a scrutinio
segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti
l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è
sufficiente la maggioranza assoluta garantendo alle minoranze
la nomina di un rappresentante.
3. I giudici della Corte costituzionale non possono
essere iscritti ad alcun partito durante il mandato e da
almeno un anno antecedente alla data della loro nomina".
Art. 36.
(Referendum sulle leggi costituzionali).
1. All'articolo 138 della Costituzione, il terzo comma è
abrogato.
Capo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 37.
(Disposizioni transitorie).
1. Le disposizioni di cui al titolo I, al titolo II e al
titolo III della parte seconda della Costituzione e le
disposizioni di cui agli articoli 104, 126, 127 e 135 della
Costituzione, come modificate dalla presente legge
costituzionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 3
della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, come
sostituito dall'articolo 35, comma 2, della presente legge
costituzionale, si applicano a decorrere dall'inizio della XV
legislatura, ad eccezione degli articoli 56, secondo comma, e
57, secondo comma, della Costituzione, come modificati dagli
articoli 2 e 3 della presente legge costituzionale, che
trovano applicazione per la formazione delle Camere della XVI
legislatura, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente
articolo.
2. Per le elezioni del Senato federalista della Repubblica
e della Camera dei deputati, successive alla data di entrata
in vigore della presente legge costituzionale, e fino
all'adeguamento della legislazione elettorale alle
disposizioni della medesima legge costituzionale, trovano
applicazione le leggi elettorali per il Senato della
Repubblica e la Camera dei deputati vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale.
3. In sede di prima applicazione della presente legge
costituzionale e fino al raggiungimento della composizione
della Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 135 della
Costituzione, come sostituito dall'articolo
35 della presente legge costituzionale, il Senato federalista
della Repubblica, entro sessanta giorni dalla data della sua
prima riunione, procede all'elezione di due giudici della
Corte costituzionale di propria competenza. Procede altresì
all'elezione di un ulteriore giudice di propria competenza,
alle prime due scadenze di giudici già eletti dal Parlamento
in seduta comune, ai sensi dell'articolo 135, primo comma,
della Costituzione, nel testo vigente alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale. Alle ulteriori tre
scadenze di giudici già eletti dal Parlamento in seduta
comune, la Camera dei deputati procede all'elezione dei
giudici della Corte costituzionale di propria competenza, ai
sensi dell'articolo 135 della Costituzione, come sostituito
dall'articolo 35 della presente legge costituzionale.
4. Il quarto e il sesto comma dell'articolo 135 della
Costituzione, come sostituito dall'articolo 35 della presente
legge costituzionale, non si applicano nei confronti dei
giudici costituzionali in carica alla data di entrata in
vigore della medesima legge costituzionale.
5. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di
singoli componenti del Consiglio superiore della magistratura,
già eletti dal Parlamento in seduta comune, il Senato
federalista della Repubblica procede alle conseguenti elezioni
suppletive fino alla concorrenza del numero di componenti di
sua competenza, ai sensi dell'articolo 104, quarto comma,
della Costituzione, come modificato dall'articolo 30 della
presente legge costituzionale.