XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4779




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 7, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            "h-bis) i magistrati, compresi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, nonché, per un periodo di tre anni, quelli che hanno chiesto il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età".


Art. 2.

        1. All'articolo 7, terzo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo le parole: "di cui al primo" sono inserite le seguenti: "comma, salvo quella di cui alla lettera h-bis),".


Art. 3.

        1. Dopo il terzo comma dell'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

        "La causa di ineleggibilità di cui al primo comma, lettera h-bis), non ha effetto se le funzioni esercitate sono cessate almeno due anni prima della data di accettazione della candidatura".

Art. 4.

        1. All'articolo 7, quarto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo le parole: "nei casi previsti alle lettere a), b) e c)" sono inserite le seguenti: ", nonché h-bis) per i magistrati in servizio attivo,".


Art. 5.

        1. All'articolo 7, quinto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonché h-bis) per i magistrati in servizio attivo".


Art. 6.

        1. L'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è abrogato.


Art. 7.

        1. Dopo l'articolo 4 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, è inserito il seguente:

        "Art. 4-bis. - 1. Gli avvocati che sono candidati alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non possono prestare attività di patrocinio legale dalla data di accettazione della candidatura e, se eletti, sino alla scadenza del mandato parlamentare".



Frontespizio Relazione