XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4779
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 7, primo comma, del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine,
la seguente lettera:
"h-bis) i magistrati, compresi quelli in servizio
presso le giurisdizioni superiori, nonché, per un periodo di
tre anni, quelli che hanno chiesto il collocamento a riposo
per raggiunti limiti di età".
Art. 2.
1. All'articolo 7, terzo comma, del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo le parole: "di
cui al primo" sono inserite le seguenti: "comma, salvo quella
di cui alla lettera h-bis),".
Art. 3.
1. Dopo il terzo comma dell'articolo 7 del testo unico
delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dall'articolo 2
della presente legge, è inserito il seguente:
"La causa di ineleggibilità di cui al primo comma, lettera
h-bis), non ha effetto se le funzioni esercitate sono
cessate almeno due anni prima della data di accettazione della
candidatura".
Art. 4.
1. All'articolo 7, quarto comma, del testo unico delle
leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo le parole: "nei
casi previsti alle lettere a), b) e c)" sono
inserite le seguenti: ", nonché h-bis) per i magistrati
in servizio attivo,".
Art. 5.
1. All'articolo 7, quinto comma, del testo unico delle
leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunte, in
fine, le parole: "nonché h-bis) per i magistrati in
servizio attivo".
Art. 6.
1. L'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme
per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni, è abrogato.
Art. 7.
1. Dopo l'articolo 4 della legge 13 febbraio 1953, n. 60,
è inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - 1. Gli avvocati che sono candidati
alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica non possono prestare attività di patrocinio legale
dalla data di accettazione della candidatura e, se eletti,
sino alla scadenza del mandato parlamentare".