XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4775
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge, in attuazione della legge 7 marzo
2001, n. 51, e successive modificazioni, e della decisione
2002/868/CE della Commissione, del 17 luglio 2002, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 307
dell'8 novembre 2002, e in conformità alla politica
comunitaria sulla sicurezza dei mari, al fine di limitare le
conseguenze dei sinistri marittimi nei quali sono coinvolte
navi cisterna, promuove l'uso di navi cisterna ad alto livello
di protezione, dotate dei più elevati standard di
sicurezza; favorisce la costruzione e l'esercizio di navi
tecnologicamente avanzate per gli interventi di emergenza e di
recupero di prodotti petroliferi sversati in mare in
conseguenza di incidenti o di collisioni e sostiene la
formazione continua del personale navigante quale elemento
decisivo per la sicurezza della navigazione e della
salvaguardia della vita umana in mare.
Art. 2.
(Divieti di iscrizione e di navigazione).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge non possono essere iscritte, nei registri
tenuti dalle autorità nazionali, navi cisterna abilitate al
trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e
chimici a singolo scafo, di qualunque portata, la cui età
risale a oltre quindici anni.
2. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore della presente legge è vietato l'accesso
ai porti, ai terminali off-shore e alle zone di
ancoraggio nazionali delle navi cisterna a
scafo singolo, di qualsiasi nazionalità, di età superiore a
quindici anni e di portata superiore a 5.000 tonnellate che
trasportano combustibile pesante, oli usati, greggio pesante,
bitume e catrame.
3. Per le navi cisterna a scafo singolo di portata
compresa tra 600 tonnellate e 5.000 tonnellate il divieto di
cui al comma 2 si applica a partire dalla data anniversaria di
costruzione della nave nel 2008 o dal 31 dicembre 2008 per le
navi che a tale data non hanno raggiunto i quindici anni di
età.
4. Sono esentate dal divieto di cui al comma 2 le navi
cisterna di portata compresa tra 600 tonnellate e 5.000
tonnellate utilizzate per trasporti nei porti fino al
raggiungimento del venticinquesimo anno di età e comunque fino
al 31 dicembre 2008.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con
proprio decreto, determina le caratteristiche dei prodotti di
cui al comma 2 in conformità alla nomenclatura combinata
prevista dai regolamenti comunitari vigenti in materia e
provvede a dare informazione a tutti gli Stati parte della
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a
Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2
dicembre 1994, n. 689, e all'Organizzazione marittima
internazionale.
Art. 3.
(Contributo per la demolizione
del naviglio).
1. Al fine di favorire e di accelerare l'eliminazione
delle unità a singolo scafo non conformi ai più avanzati
standard in materia di sicurezza della navigazione,
nonché di tutelare l'ambiente marino e le attività ad esso
collegate, alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui
all'articolo 143 del codice della navigazione può essere
concesso un contributo, entro la misura massima del limite di
impegno quindicennale di 11 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2004, per la demolizione di navi
cisterna, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di
prodotti petroliferi e chimici aventi portata lorda superiore
a 600 tonnellate, la cui entrata in esercizio, alla data del
31 dicembre 2003, risale ad oltre quindici anni.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso alle imprese
armatoriali che vendono per la demolizione, o fanno demolire
per proprio conto, unità che alla data del 31 gennaio 2004,
risultano di proprietà delle imprese stesse o in loro piena
disponibilità con contratto di leasing o altro contratto
con obbligo di acquisto, e sono iscritte, non oltre la
medesima data, nei registri di cui all'articolo 146 del codice
della navigazione e i cui lavori di demolizione abbiano avuto
inizio nel periodo tra il 1^ gennaio 2004 e il 31 dicembre
2006.
3. Il contributo di cui al comma 1 è pari a:
a) 130 euro per ogni tonnellata di portata lorda
per le navi superiori a 10.000 tonnellate di portata lorda,
entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola
unità;
b) 260 euro per ogni tonnellata di portata lorda
per le navi cisterna comprese tra 600 e 10.000 tonnellate. Il
contributo per le navi di portata lorda superiore a 10.000
tonnellate non può essere inferiore al contributo erogabile
alle navi di 10.000 tonnellate di portata lorda.
4. Il contributo di cui al comma 1 è concesso a condizione
che l'importo netto del beneficio sia, entro diciotto mesi
dall'ultimazione dei lavori di demolizione, reinvestito dalle
imprese beneficiarie ai fini della propria attività aziendale.
Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della
presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate
anteriormente alla medesima data. L'inosservanza di tale
condizione comporta la decadenza dal contributo e la sua
restituzione con i relativi interessi, penali e ogni altro
onere accessorio scaturente dall'anticipata estinzione
del mutuo autorizzato in applicazione della presente
legge.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 11 milioni di euro in limiti di impegno
quindicennali a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4.
(Modalità di concessione del contributo, limiti di
operatività e decadenza dai benefìci).
1. Il contributo di cui all'articolo 3 è corrisposto alle
condizioni di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 51, e successive
modificazioni, e alla citata decisione 2002/868/CE della
Commissione, del 17 luglio 2002.
Art. 5.
(Adeguamento delle sanzioni).
1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n.
51, le parole: "da 1.033 euro a 6.197 euro" sono sostituite
dalle seguenti: "da 2.066 euro a 12.394 euro".
Art. 6.
(Formazione del personale marittimo).
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, allo
scopo di favorire la formazione continua del personale
navigante, è autorizzato a finanziare i corsi previsti
all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del
decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, fino al 31
dicembre 2005. I contributi di cui al presente comma, entro la
spesa massima di 20 milioni di euro, si intendono estesi anche
ai corsi resi obbligatori dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno
2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 7.
(Dotazione di navi cisterna specializzate
per interventi di emergenza).
1. Lo Stato italiano, in conformità alle conclusioni dei
Ministri dei trasporti dell'Unione europea nel corso della
2472^ sessione del Consiglio, tenutasi a Bruxelles il 5 e 6
dicembre 2002, alla comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo ed al Consiglio (COM (2002) 681 final del 3
dicembre 2002 nonché alle conclusioni del Consiglio europeo di
Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002, promuove la costruzione
e la messa in uso di due navi cisterna specializzate atipiche,
destinate al recupero di grandi quantità di idrocarburi
sversati in mare in qualunque condizione meteorologica.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con
proprio decreto, da emanare entro due mesi dalla data di
entrata in
vigore della presente legge, determina le caratteristiche e
le specifiche tecniche delle navi di cui al comma 1. Entro i
successivi due mesi lo stesso Ministro promuove una procedura
concorsuale a livello europeo per la costruzione e la gestione
delle navi. Il servizio è disciplinato da una convenzione
stipulata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
firmata, senza alcuna possibilità di riserva, dalla società
aggiudicataria.
3. La convenzione stipulata ai sensi del comma 2
prevede:
a) la durata della concessione fino a un periodo
massimo di venti anni;
b) la tipologia del servizio;
c) la tabella d'armamento, per la composizione
degli equipaggi, da definire con le organizzazioni sindacali
del settore maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
d) le modalità di pagamento del corrispettivo di
esercizio nonché dell'ammortamento del capitale anticipato per
la costruzione o l'acquisto delle navi specializzate;
e) ogni altra determinazione che il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ritenga di dover
prescrivere al fine di garantire un rapido ed efficace
intervento di rimozione dei prodotti sversati in mare e per la
salvaguardia dell'ambiente;
f) altri eventuali usi delle navi specializzate
per il miglioramento dell'ambiente e per il contenimento dei
costi di esercizio.
4. All'impresa armatoriale concessionaria si applica
l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 26 milioni di euro annui a decorrere dal
2004, si fa fronte mediante gli stanziamenti del fondo di cui
all'articolo 8.
Art. 8.
(Istituzione di un fondo per la costruzione e per
l'esercizio delle navi specializzate).
1. E' istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo per la costruzione e
per l'esercizio delle due unità navali di cui all'articolo 7,
di seguito denominato "fondo".
2. Il fondo è finanziato dalle società importatrici di
petrolio e di prodotti derivati, che sono tenute a versare
allo stesso l'importo di 18 centesimi di euro per ogni
tonnellata acquistata a decorrere dal 1^ gennaio 2005 e per la
durata di venti anni.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definite le modalità di
corresponsione delle somme di cui al comma 2, nonché le
procedure e i criteri di operatività del fondo.
4. Le risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni
di cui al comma 2, stimate in 27 milioni di euro annui, sono
poste a carico di una apposita unità previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. Lo stesso Ministero provvede alle erogazioni di
cui all'articolo 7.
Art. 9.
(Contributi per la sostituzione
di unità navali adibite ai servizi di linea).
1. Al fine di favorire e di accelerare la sostituzione
delle navi traghetto di piccole dimensioni adibite ai
collegamenti di linea tra il continente e le isole del
territorio italiano e non conformi ai più avanzati
standard in materia di sicurezza della navigazione, di
tutela dell'ambiente marino e delle attività ad esso
collegate, alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui
all'articolo 143 del codice della navigazione, può essere
concesso un contributo, entro la misura massima del limite
di impegno quindicennale di 20 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2004, per la demolizione di navi
traghetto, abilitate al trasporto di passeggeri e di
autoveicoli di portata lorda pari o inferiore a 1.000
tonnellate, la cui entrata in esercizio, alla data del 31
dicembre 2003, risale ad oltre venti anni e il cui impiego in
servizi di linea tra il continente e le isole del territorio
italiano risale ad almeno cinque anni.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso alle imprese
armatoriali che vendono per la demolizione, o fanno demolire
per proprio conto, unità navali che, alla data del 31 gennaio
2003, risultano di proprietà delle imprese stesse o in loro
piena disponibilità con contratto di leasing o altro
contratto con obbligo di acquisto, e sono iscritte, da almeno
dieci anni, nei registri di cui all'articolo 146 del codice
della navigazione e i cui lavori di demolizione abbiano inizio
nel periodo tra il 1^ giugno 2004 e il 31 giugno 2007.
3. Il contributo di cui al comma 1 è pari a:
a) 6.000 euro per ogni passeggero e autoveicolo
trasportabile in base ai certificati di sicurezza della nave
oggetto di demolizione, per le navi aventi capacità di
trasporto calcolata per passeggeri e per autoveicoli,
superiore a 700 unità;
b) 8.000 euro per ogni passeggero e autoveicolo
trasportabile in base ai certificati di sicurezza della nave
oggetto di demolizione, per le navi aventi capacità di
trasporto, calcolato per passeggeri e per autoveicoli,
inferiore a 700 unità.
4. Il 50 per cento del contributo di cui al comma 1 è
erogato alle imprese armatoriali entro un mese dalla data di
stipulazione del contratto di vendita per la demolizione e il
restante 50 per cento è erogato all'impresa stessa entro un
mese dalla data di demolizione dell'unità navale. Il medesimo
contributo è concesso a condizione che l'importo netto del
beneficio sia, entro diciotto mesi dalla data di ultimazione
dei lavori di demolizione, reinvestito dalle imprese
beneficiarie per la
costruzione di nuove navi traghetto conformi ai più avanzati
standard di sicurezza e che l'impresa beneficiaria
destini la nuova costruzione a copertura dei servizi di
trasporto passeggeri e autoveicoli precedentemente effettuati
dall'unità navale demolita. L'inosservanza di tale condizione
comporta la decadenza dal contributo e la sua restituzione con
i relativi interessi, con eventuali oneri a titolo di penale e
con ogni altro onere accessorio scaturente dall'anticipata
estinzione del mutuo autorizzato in attuazione della presente
legge.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 20 milioni di euro in limiti di impegno
quindicennali a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 10.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.