XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4703




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. Finalità della presente legge è stabilire misure in favore delle persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, di seguito denominate "obbligazionisti", che a decorrere dal 23 dicembre 2001, data della moratoria dichiarata dall'Argentina sul debito estero, e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, siano rimaste in possesso di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina e da enti pubblici argentini, collocate da banche iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, di seguito denominate "banche collocatrici".
        2. Gli obbligazionisti possono, a loro scelta, avvalersi di una delle misure previste all'articolo 2.
        3. Le modalità attuative delle misure di cui all'articolo 2 sono stabilite con delibera assunta d'intesa fra la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dette modalità sono altresì adeguatamente pubblicizzate sulla stampa, sui mezzi radiotelevisivi, su INTERNET e sugli altri mezzi di informazione.
        4. L'adesione ad una delle misure di cui all'articolo 2 comporta per l'obbligazionista la rinuncia di diritto ad esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni di cui al comma 1.


Art. 2.

(Misure previste).

        1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della delibera di cui all'articolo 1, comma 3, gli obbligazionisti hanno diritto di vendere le obbligazioni di cui al medesimo articolo 1, comma 1, alle rispettive banche collocatrici, che hanno l'obbligo di acquistarle entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, scegliendo una tra le seguenti forme di corrispettivo:

                a) contanti per il 60 per cento del valore nominale delle obbligazioni di cui all'articolo 1, comma 1, entro il limite massimo individuale di 60.000 euro;

                b) obbligazioni emesse dalle banche collocatrici o da banche appartenenti al medesimo gruppo creditizio, aventi durata non superiore a cinque anni, cedole semestrali e a tasso di interesse variabile non inferiore all'EURIBOR a sei mesi maggiorato di due punti percentuali, per un valore nominale corrispondente al 70 per cento di quello delle obbligazioni di cui all'articolo 1, comma 1, entro il limite massimo individuale di 85.000 euro.

        2. In alternativa alle misure di cui al comma 1, gli obbligazionisti che, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della delibera di cui all'articolo 1, comma 3, aderiscono ad offerte pubbliche di scambio, effettuate da soggetti residenti nell'Unione europea, delle obbligazioni di cui all'articolo 1, comma 1, con categorie di strumenti finanziari ammesse dalla medesima delibera, possono fruire, a decorrere dal 1^ gennaio 2005, di un credito d'imposta commisurato alle minusvalenze eventualmente emergenti dall'adesione all'offerta, da fruire, entro il limite del 50 per cento delle minusvalenze stesse, e in ogni caso entro il limite massimo individuale di 50.000 euro, nell'anno dell'adesione all'offerta e nei quattro anni successivi in quote costanti. La fruizione del credito d'imposta è subordinata alla preventiva autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 3. L'Agenzia delle entrate provvede a dare attuazione a quanto disposto nel periodo precedente, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, entro il limite massimo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009.
        3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 2.


Art. 3.

(Fondo bancario di mutualità).

        1. Le banche iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, alimentano un fondo bancario di mutualità, denominato "Bond Argentina", mediante il versamento, da effettuare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dell'uno per mille del patrimonio di vigilanza esistente alla data del 31 dicembre 2003.
        2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito, entro un mese dalla scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 1, fra le banche collocatrici in proporzione ai corrispettivi complessivamente riconosciuti agli obbligazionisti in termini di esborso di contanti, di cui alla lettera a), e di valore nominale delle obbligazioni emesse, di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 2.
        3. Entro il medesimo termine di cui all'articolo 1, comma 3, la Banca d'Italia e la CONSOB, d'intesa fra loro, stabiliscono le modalità di alimentazione e di ripartizione del fondo di cui al comma 1.


Art. 4.

(Disposizioni finanziarie).

        1. A decorrere dall'anno 2005, con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono assicurate ulteriori maggiori entrate annue pari a 100 milioni di euro.



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