XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4703
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Finalità della presente legge è stabilire misure in
favore delle persone fisiche residenti fiscalmente in Italia,
di seguito denominate "obbligazionisti", che a decorrere dal
23 dicembre 2001, data della moratoria dichiarata
dall'Argentina sul debito estero, e sino alla data di entrata
in vigore della presente legge, siano rimaste in possesso di
obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina e da enti
pubblici argentini, collocate da banche iscritte all'albo
previsto dall'articolo 13 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1^ settembre 1993, n. 385, di seguito denominate "banche
collocatrici".
2. Gli obbligazionisti possono, a loro scelta, avvalersi
di una delle misure previste all'articolo 2.
3. Le modalità attuative delle misure di cui all'articolo
2 sono stabilite con delibera assunta d'intesa fra la Banca
d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa
(CONSOB), da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Dette modalità sono altresì adeguatamente pubblicizzate sulla
stampa, sui mezzi radiotelevisivi, su INTERNET e sugli altri
mezzi di informazione.
4. L'adesione ad una delle misure di cui all'articolo 2
comporta per l'obbligazionista la rinuncia di diritto ad
esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle
banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni di
cui al comma 1.
Art. 2.
(Misure previste).
1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della
delibera di cui all'articolo 1, comma 3, gli obbligazionisti
hanno diritto di vendere le obbligazioni di cui al medesimo
articolo 1, comma 1, alle rispettive banche collocatrici, che
hanno l'obbligo di acquistarle entro cinque giorni lavorativi
dalla richiesta, scegliendo una tra le seguenti forme di
corrispettivo:
a) contanti per il 60 per cento del valore
nominale delle obbligazioni di cui all'articolo 1, comma 1,
entro il limite massimo individuale di 60.000 euro;
b) obbligazioni emesse dalle banche collocatrici o
da banche appartenenti al medesimo gruppo creditizio, aventi
durata non superiore a cinque anni, cedole semestrali e a
tasso di interesse variabile non inferiore all'EURIBOR a sei
mesi maggiorato di due punti percentuali, per un valore
nominale corrispondente al 70 per cento di quello delle
obbligazioni di cui all'articolo 1, comma 1, entro il limite
massimo individuale di 85.000 euro.
2. In alternativa alle misure di cui al comma 1, gli
obbligazionisti che, entro dodici mesi dalla data di
pubblicazione della delibera di cui all'articolo 1, comma 3,
aderiscono ad offerte pubbliche di scambio, effettuate da
soggetti residenti nell'Unione europea, delle obbligazioni di
cui all'articolo 1, comma 1, con categorie di strumenti
finanziari ammesse dalla medesima delibera, possono fruire, a
decorrere dal 1^ gennaio 2005, di un credito d'imposta
commisurato alle minusvalenze eventualmente emergenti
dall'adesione all'offerta, da fruire, entro il limite del 50
per cento delle minusvalenze stesse, e in ogni caso entro il
limite massimo individuale di 50.000 euro, nell'anno
dell'adesione all'offerta e nei quattro anni successivi in
quote costanti. La fruizione del credito d'imposta è
subordinata alla preventiva autorizzazione rilasciata
dall'Agenzia delle entrate secondo le modalità individuate con
il decreto di cui al comma 3. L'Agenzia delle entrate provvede
a dare attuazione a quanto disposto nel periodo precedente, in
base all'ordine cronologico di presentazione delle domande,
entro il limite massimo di spesa di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2005 al 2009.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità
applicative delle disposizioni di cui al comma 2.
Art. 3.
(Fondo bancario di mutualità).
1. Le banche iscritte all'albo previsto dall'articolo 13
del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1^
settembre 1993, n. 385, alimentano un fondo bancario di
mutualità, denominato "Bond Argentina", mediante il
versamento, da effettuare entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, dell'uno per mille del
patrimonio di vigilanza esistente alla data del 31 dicembre
2003.
2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito, entro un mese
dalla scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 1, fra
le banche collocatrici in proporzione ai corrispettivi
complessivamente riconosciuti agli obbligazionisti in termini
di esborso di contanti, di cui alla lettera a), e di
valore nominale delle obbligazioni emesse, di cui alla lettera
b) del medesimo comma 1 dell'articolo 2.
3. Entro il medesimo termine di cui all'articolo 1, comma
3, la Banca d'Italia e la CONSOB, d'intesa fra loro,
stabiliscono le modalità di alimentazione e di ripartizione
del fondo di cui al comma 1.
Art. 4.
(Disposizioni finanziarie).
1. A decorrere dall'anno 2005, con i decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 8 dell'articolo
21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono assicurate
ulteriori maggiori entrate annue pari a 100 milioni di
euro.