XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4702
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizione).
1. L'affiliazione commerciale, di seguito denominata
"franchising", è il contratto, comunque denominato, fra
due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente
indipendenti, in base al quale una parte concede all'altra la
disponibilità, verso corrispettivo, di un insieme di diritti
di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi,
denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità,
disegni, diritti d'autore, know-how, brevetti,
assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo
l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di
affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di
commercializzare determinati beni o servizi.
2. Il contratto di franchising può essere utilizzato
in ogni settore di attività economica.
Art. 2.
(Forme specifiche di franchising).ˆâ4
1. Il franchising può essere dei seguenti tipi:
a) franchising tradizionale: l'affiliante offre
all'affiliato il proprio know-how nonché il marchio dei
prodotti o dei servizi;
b) multifranchising: l'affiliato ha aperto più di
una attività di franchising dello stesso affiliante;
c) plurifranchising: l'affiliato apre più di un
punto vendita, costituito da prodotti o servizi di diversi
marchi. Tali prodotti o servizi, pur essendo di diversi marchi
non sono competitivi tra di loro, ma complementari;
d) corner in franchising: è lo spazio di una
superficie, dedicato alla vendita e alla esposizione del
franchising;
e) master franchising: l'affiliante accorda ad un
affiliato il diritto ad esercitare in un determinato
territorio poteri normalmente riservati allo stesso
affiliante.
Art. 3.
(Forme e contenuto del contratto).
1. Il contratto di franchising deve rispettare la
normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza
prevista dagli articoli 81 e 82 del Trattato istitutivo della
Comunità europea, di cui alla legge 14 ottobre 1957, n. 1203,
e successive modificazioni, e dalla legge 10 ottobre 1990, n.
287, e successive modificazioni, e deve essere redatto per
iscritto a pena di nullità.
2. Per la costituzione di una nuova rete di
franchising l'affiliante deve avere sperimentato sul
mercato in un qualsiasi Stato membro dell'Unione europea la
propria formula commerciale per un periodo minimo di due anni
e con almeno due unità di vendita, possibilmente in città
diverse, metà delle quali gestite da affiliati pilota.
3. Il contratto di franchising può essere a tempo
determinato o indeterminato. In particolare:
a) qualora il contratto sia a tempo determinato,
l'affiliante deve comunque garantire all'affiliato una durata
minima necessaria all'ammortamento dell'investimento e delle
spese sostenute. E' fatta salva l'ipotesi di risoluzione
anticipata per inadempimento di una delle parti;
b) le parti, di comune accordo, possono
condizionare la durata del contratto al raggiungimento, entro
un dato periodo, di determinati obiettivi economici, purché
siano ragionevoli e fondati su esperienze precedenti
adeguatamente documentate dall'affiliante.
Art. 4.
(Obblighi dell'affiliante).
1. L'affiliante, trenta giorni prima della sottoscrizione
del contratto, deve consegnare all'aspirante affiliato copia
completa del contratto da sottoscrivere al fine di valutare la
vantaggiosità dell'instaurazione del rapporto di
franchising.
2. Le informazioni di cui al comma 1 devono riguardare:
a) la data di costituzione dell'impresa;
b) la titolarità di marchi, brevetti e licenze;
c) la situazione economica dell'impresa affiliante
come risulta dai bilanci annuali degli ultimi tre anni;
d) una lista degli affiliati al momento operanti
nel sistema e dei punti vendita diretti dell'affiliante;
e) il numero delle imprese che essendo legate alla
rete di franchising hanno cessato di fare parte della
rete nel corso dell'anno precedente, con la precisazione se il
contratto è venuto a scadenza o è stato risolto o
annullato;
f) l'indicazione della durata del contratto
proposto, delle condizioni di rinnovo, di risoluzione e di
cessione, nonché l'eventuale ambito di esclusiva;
g) un'ipotesi di bilancio previsionale fondata, se
possibile, su esperienze di affiliati in posizioni analoga;
tale ipotesi non costituisce, in alcun modo, garanzia o
premessa di risultato, ferme restando le tutele civili e
penali per l'affiliato quando l'ipotesi stessa risulti
elaborata con dolo o colpa grave.
Art. 5.
(Obblighi dell'affiliato).
1. L'affiliato deve fornire all'affiliante un prospetto
illustrativo contenente informazioni sulla propria impresa,
sulla propria solidità economica, sulle conoscenze che ha del
mercato e sull'esperienza professionale nel settore, sulla
disponibilità di locali per l'attività oggetto del contratto
con l'esatta estensione degli stessi e con la loro precisa
ubicazione.
2. L'affiliato non può trasferire la sede, qualora sia
indicata nel contratto, senza il preventivo consenso
dell'affiliante, se non per causa di forza maggiore.
3. L'affiliato si impegna ad osservare ed a far osservare
ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo
scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine
al contenuto dell'attività oggetto del contratto di
franchising.
Art. 6.
(Obblighi precontrattuali
di comportamento).
1. L'affiliante deve motivare all'aspirante affiliato
l'eventuale mancata comunicazione delle informazioni e dei
dati dallo stesso richiesti.
2. L'affiliante deve tenere, in qualsiasi momento, nei
confronti dell'aspirante affiliato, un comportamento ispirato
a lealtà, correttezza e buona fede e deve tempestivamente
fornire, all'aspirante affiliato, ogni dato e informazione che
lo stesso ritenga necessari o utili ai fini della stipulazione
del contratto di franchising, a meno che non si tratti
di informazioni oggettivamente riservate o la cui divulgazione
costituirebbe violazione di diritti di terzi.
3. L'aspirante affiliato deve tenere, in qualsiasi
momento, nei confronti dell'affiliante, un comportamento
ispirato a lealtà, correttezza e buona fede e deve
tempestivamente fornire all'affiliante ogni dato e
informazione la cui conoscenza risulti necessaria od opportuna
ai fini della stipulazione del contratto di franchising,
anche se non espressamente richiesti dall'affiliante.
Art. 7.
(Conciliazione o annullamento).
1. Il contratto di franchising deve disciplinare
dettagliatamente i casi di scioglimento dello stesso.
2. Per le controversie relative ai contratti di
franchising le parti possono convenire che, prima di
adire l'autorità giudiziaria o di ricorrere all'arbitrato,
deve essere fatto un tentativo di conciliazione presso la
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel
cui territorio ha sede l'affiliato.
3. A seguito dello scioglimento del contratto di
franchising, anticipato o per scadenza del termine,
l'affiliato ha diritto di restituire all'affiliante le scorte
di magazzino a condizione che esista nel contratto stesso una
clausola che ne impone l'accumulo o che sia limitativa della
libertà di concorrenza; l'affiliato ha altresì diritto di
restituire all'affiliante i beni strumentali utilizzati per
l'esercizio dell'attività a condizione che gli stessi non
siano stati ancora ammortizzati o che, per caratteristiche
loro proprie o per espressa previsione contrattuale, non
possano essere riutilizzati dall'affiliato per lo svolgimento
di una attività diversa o similare.
4. Qualora una delle parti abbia fornito false
informazioni, l'altra parte può chiedere l'annullamento del
contratto di franchising ai sensi dell'articolo 1439 del
codice civile, a condizione che le false informazioni siano
state tali da determinare la volontà della controparte alla
conclusione del contratto. In ogni caso la parte lesa può
chiedere il risarcimento dell'eventuale danno subìto.
Art. 8.
(Norme transitorie. Entrata in vigore).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a
tutti i contratti di franchising in corso nel territorio
nazionale alla data di entrata in vigore della legge
stessa.
2. I contratti di franchising anteriori alla data di
entrata in vigore della presente legge se non stipulati ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, devono essere formalizzati per
iscritto in conformità alle disposizioni della medesima legge
entro un anno dalla predetta data. Entro lo stesso termine
devono altresì essere adeguati alle disposizioni della
presente legge i contratti di franchising stipulati per
iscritto in data anteriore a quella di entrata in vigore della
medesima legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.