XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4678
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992,
n. 91, sono aggiunte le seguenti lettere:
"b-bis) chi č nato nel territorio della Repubblica
se il genitore č regolarmente presente in Italia da almeno due
anni e titolare del permesso di soggiorno previsto
dall'articolo 6, comma 1, o dall'articolo 30 del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni;
b-ter) il minore figlio di genitore straniero se
fornisce prova della presenza continuativa in Italia da almeno
sei anni e della partecipazione ad un ciclo scolastico o di
formazione professionale oppure dello svolgimento di regolare
attivitā lavorativa, unitamente alla conoscenza adeguata della
lingua e della cultura italiane".
Art. 2.
1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della
legge 5 febbraio 1992, n. 91, č sostituita dalla seguente:
"f) allo straniero regolarmente presente nel
territorio della Repubblica in forma continua e abituale da
almeno sei anni, se dimostra di essere in possesso di un
reddito sufficiente al proprio sostentamento, in misura non
inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, e di
conoscere in maniera adeguata la lingua e la cultura
italiane".