XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4677




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Gli ufficiali iscritti nel ruolo d'onore e provenienti dal servizio permanente ruoli speciali e ad esaurimento nonché dalle categorie del complemento e della riserva di complemento, delle Forze armate, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato, possono conseguire, a domanda, in deroga all'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, e al sesto comma dell'articolo unico della legge 16 ottobre 1964, n. 1148, e ferme restando le modalità previste dalle medesime leggi, tutte le promozioni previste, anche oltre il grado vertice del ruolo di provenienza, purché non superino il grado massimo stabilito per il corrispondente ruolo normale, del servizio permanente effettivo.


Art. 2.

        1. Le promozioni di cui all'articolo 1 hanno carattere meramente onorifico e non producono alcun effetto ai fini del trattamento di quiescenza e del trattamento economico-retributivo.



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