XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4677
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Gli ufficiali iscritti nel ruolo d'onore e provenienti
dal servizio permanente ruoli speciali e ad esaurimento nonché
dalle categorie del complemento e della riserva di
complemento, delle Forze armate, della Guardia di finanza e
della Polizia di Stato, possono conseguire, a domanda, in
deroga all'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137,
e successive modificazioni, e al sesto comma dell'articolo
unico della legge 16 ottobre 1964, n. 1148, e ferme restando
le modalità previste dalle medesime leggi, tutte le promozioni
previste, anche oltre il grado vertice del ruolo di
provenienza, purché non superino il grado massimo stabilito
per il corrispondente ruolo normale, del servizio permanente
effettivo.
Art. 2.
1. Le promozioni di cui all'articolo 1 hanno carattere
meramente onorifico e non producono alcun effetto ai fini del
trattamento di quiescenza e del trattamento
economico-retributivo.