XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4672
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I rappresentanti italiani al Parlamento europeo sono
eletti tra liste concorrenti di candidati. In ogni lista le
candidature sono formate in numero uguale da uomini e da donne
in ordine alternato.
2. Ai fini di cui al comma 1, risultano eletti, in ragione
proporzionale, i candidati di ciascuna lista che seguono
nell'ordine progressivo di presentazione.
Art. 2.
1. L'alternanza delle candidature tra uomini e donne di
cui all'articolo 1 ha efficacia limitata a due elezioni
europee consecutive a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge.