XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4672




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I rappresentanti italiani al Parlamento europeo sono eletti tra liste concorrenti di candidati. In ogni lista le candidature sono formate in numero uguale da uomini e da donne in ordine alternato.
        2. Ai fini di cui al comma 1, risultano eletti, in ragione proporzionale, i candidati di ciascuna lista che seguono nell'ordine progressivo di presentazione.


Art. 2.

        1. L'alternanza delle candidature tra uomini e donne di cui all'articolo 1 ha efficacia limitata a due elezioni europee consecutive a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.



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