XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4669
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Disposizioni in favore dei risparmiatori titolari di
obbligazioni argentine).
1. Al fine di realizzare un parziale indennizzo a favore
dei titolari di obbligazioni pubbliche argentine, che ne
risultano intestatari alla data del 20 dicembre 2001,
coincidente con l'accertamento del primo default dello
Stato argentino, gli istituti di credito, autorizzati ad
operare in Italia ai sensi del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, che
hanno collocato le suddette obbligazioni devono provvedere
all'acquisto delle medesime nei confronti dei propri clienti
sottoscrittori, secondo le seguenti modalità e
disposizioni:
a) i titolari delle obbligazioni beneficiari
devono essere esclusivamente persone fisiche, con cittadinanza
italiana;
b) l'operazione riguarda le obbligazioni emesse da
emittenti pubblici della Repubblica argentina ed è effettuata
adottando come prezzo il 70 per cento del valore di acquisto
dei titoli consegnati per il rimborso dai soggetti di cui alla
lettera a) fino ad un limite massimo di rimborso non
superiore a 50.000 euro;
c) i soggetti interessati hanno facoltà di aderire
alla proposta di acquisto entro il termine di sessanta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti
di cui al comma 4; l'adesione comporta la rinuncia automatica
ad esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti
dell'istituto di credito acquirente.
2. La Banca d'Italia, con propri provvedimenti, è
autorizzata a concedere agli istituti di credito, che
effettuano gli acquisti di cui al comma 1, un rimborso
dell'onere sostenuto nella misura del 20 per cento.
3. Ai fini del rimborso di cui al comma 2, la Banca
d'Italia è autorizzata ad istituire un fondo alimentato da:
a) gli utili netti residui di cui all'articolo 54
dello Statuto della Banca d'Italia, di cui al regio decreto 11
giugno 1936, n. 1067, e successive modificazioni;
b) una percentuale della consistenza dei sistemi
di indennizzo previsti dall'articolo 59 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) una percentuale prelevata dal fondo dei sistemi
di garanzia dei depositanti previsto dall'articolo 96 del
testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni.
4. La Banca d'Italia adotta idonee forme di pubblicità
delle disposizioni stabilite dalla presente legge; allo scopo
di consentire ai beneficiari l'esercizio della facoltà
prevista alla lettera c) del comma 1, pubblica altresì
nella Gazzetta Ufficiale, i decreti relativi alle
modalità con cui aderire alle proposte di acquisto.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è fatto divieto agli istituti di credito
interessati di procedere all'aumento dei costi dei servizi
bancari per un periodo di ventiquattro mesi.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e la
Banca d'Italia, entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, emana uno o più decreti per definire le
modalità di attuazione della presente legge.
Art. 2.
(Modifica all'articolo 96-bis del testo unico di cui
al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385).
1. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo
96-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1^
settembre 1993, n. 385, le parole: "le obbligazioni e" sono
soppresse.
Art. 3.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.