XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4660




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalitą).

        1. Lo Stato, ai fini dell'adozione urgente di misure di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo della costiera amalfitana dai rischi di dissesto geologico, promuove e favorisce interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei limoneti ricadenti nei comuni di Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti e Vietri sul Mare.


Art. 2.

(Contributo per gli interventi di recupero, manutenzione e
salvaguardia).

        1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per i beni e le attivitą culturali sono autorizzati a concedere ai proprietari e ai detentori a titolo di affitto di limoneti ricadenti nei comuni di Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare, un contributo annuale, a copertura parziale delle spese sostenute o da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia dei limoneti, ciascuno pari a 5 euro per ogni albero di limoni.
        2. Alla parte residua delle spese di cui al comma 1 contribuiscono annualmente i comuni nel cui territorio sono impiantati i limoneti, nella misura di 2 euro per ogni albero.
        3. Le spese di recupero, manutenzione e salvaguardia previste dai commi 1 e 2 riguardano l'ordinaria manutenzione dei terrazzamenti, costituita dai seguenti interventi: potatura e piegatura delle piante, zappatura del terreno, irrigazione, pulizia bimestrale al terreno e alle macere, concimazione, trattamenti fitosanitari, copertura, raccolta e pulizia delle canalizzazioni.


Art. 3.

(Contributo per le spese di ripristino di limoneti
abbandonati).

        1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per i beni e le attivitą culturali sono autorizzati a concedere ai proprietari di limoneti e ai detentori a titolo di affitto ricadenti nei comuni di Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti e Vietri sul Mare, un contributo unico, a copertura parziale delle spese sostenute o da sostenere per il ripristino dei limoneti abbandonati, ciascuno pari a 40 euro per ogni albero di limoni.
        2. Alla parte residua delle spese di cui al comma 1 contribuiscono i comuni nel cui territorio sono impiantati i limoneti, nella misura di 20 euro per ogni albero di limoni.
        3. Le spese di ripristino di funzionalitą dei limoneti abbandonati riguardano la straordinaria manutenzione dei terrazzamenti, costituita dai seguenti interventi: ristrutturazione di macere a secco, gradini e canali di irrigazione, acquisto e messa a dimora di piante ecotipo "sfusato amalfitano", acquisto e messa in opera di palo tutore e triangolo di copertura di legno di castagno, acquisto e messa in opera di pali di castagno per le impalcature di sostegno, acquisto di reti di copertura e di ogni materiale necessario allo scopo.
        4. I contributi previsti dal presente articolo sono destinati alla copertura delle spese relative ad un triennio. Allo scadere del triennio, i beneficiari hanno diritto di accesso al contributo annuale di cui all'articolo 2.


Art. 4.

(Requisiti).

        1. L'erogazione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3 č subordinata alla preventiva iscrizione dei limoneti all'albo dei "Limoni Costa d'Amalfi IGP", riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1356/2001 della Commissione, del 4 luglio 2001.


Art. 5.

(Attuazione degli interventi).

        1. Gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia e gli interventi di ripristino, di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3, devono essere eseguiti in conformitą alla normativa vigente in materia.


Art. 6.

(Bilanci comunali).

        1. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci gli stanziamenti relativi ai contributi erogati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 2, quali spese obbligatorie.


Art. 7.

(Adeguamento dei contributi).

        1. I contributi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, sono adeguati annualmente in modo automatico con riferimento agli indici di svalutazione monetaria.


Art. 8.

(Regolamento di attuazione).

        1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attivitą culturali, č adottato il regolamento di attuazione della medesima legge.



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