XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4660
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalitą).
1. Lo Stato, ai fini dell'adozione urgente di misure di
tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo della
costiera amalfitana dai rischi di dissesto geologico, promuove
e favorisce interventi di ripristino, recupero, manutenzione e
salvaguardia dei limoneti ricadenti nei comuni di Amalfi,
Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori,
Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti e Vietri sul
Mare.
Art. 2.
(Contributo per gli interventi di recupero, manutenzione e
salvaguardia).
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e il Ministero per i beni e le attivitą culturali
sono autorizzati a concedere ai proprietari e ai detentori a
titolo di affitto di limoneti ricadenti nei comuni di Amalfi,
Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori,
Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare,
un contributo annuale, a copertura parziale delle spese
sostenute o da sostenere per il recupero, la manutenzione e la
salvaguardia dei limoneti, ciascuno pari a 5 euro per ogni
albero di limoni.
2. Alla parte residua delle spese di cui al comma 1
contribuiscono annualmente i comuni nel cui territorio sono
impiantati i limoneti, nella misura di 2 euro per ogni
albero.
3. Le spese di recupero, manutenzione e salvaguardia
previste dai commi 1 e 2 riguardano l'ordinaria manutenzione
dei terrazzamenti, costituita dai seguenti interventi:
potatura e piegatura delle piante, zappatura del terreno,
irrigazione, pulizia bimestrale al terreno e alle macere,
concimazione,
trattamenti fitosanitari, copertura, raccolta e pulizia delle
canalizzazioni.
Art. 3.
(Contributo per le spese di ripristino di limoneti
abbandonati).
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e il Ministero per i beni e le attivitą culturali
sono autorizzati a concedere ai proprietari di limoneti e ai
detentori a titolo di affitto ricadenti nei comuni di Amalfi,
Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori,
Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti e Vietri sul Mare,
un contributo unico, a copertura parziale delle spese
sostenute o da sostenere per il ripristino dei limoneti
abbandonati, ciascuno pari a 40 euro per ogni albero di
limoni.
2. Alla parte residua delle spese di cui al comma 1
contribuiscono i comuni nel cui territorio sono impiantati i
limoneti, nella misura di 20 euro per ogni albero di
limoni.
3. Le spese di ripristino di funzionalitą dei limoneti
abbandonati riguardano la straordinaria manutenzione dei
terrazzamenti, costituita dai seguenti interventi:
ristrutturazione di macere a secco, gradini e canali di
irrigazione, acquisto e messa a dimora di piante ecotipo
"sfusato amalfitano", acquisto e messa in opera di palo tutore
e triangolo di copertura di legno di castagno, acquisto e
messa in opera di pali di castagno per le impalcature di
sostegno, acquisto di reti di copertura e di ogni materiale
necessario allo scopo.
4. I contributi previsti dal presente articolo sono
destinati alla copertura delle spese relative ad un triennio.
Allo scadere del triennio, i beneficiari hanno diritto di
accesso al contributo annuale di cui all'articolo 2.
Art. 4.
(Requisiti).
1. L'erogazione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3
č subordinata alla preventiva
iscrizione dei limoneti all'albo dei "Limoni Costa d'Amalfi
IGP", riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1356/2001
della Commissione, del 4 luglio 2001.
Art. 5.
(Attuazione degli interventi).
1. Gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia
e gli interventi di ripristino, di cui, rispettivamente, agli
articoli 2 e 3, devono essere eseguiti in conformitą alla
normativa vigente in materia.
Art. 6.
(Bilanci comunali).
1. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci
gli stanziamenti relativi ai contributi erogati ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 2, quali
spese obbligatorie.
Art. 7.
(Adeguamento dei contributi).
1. I contributi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e di
cui all'articolo 3, commi 1 e 2, sono adeguati annualmente in
modo automatico con riferimento agli indici di svalutazione
monetaria.
Art. 8.
(Regolamento di attuazione).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni
e le attivitą culturali, č adottato il regolamento di
attuazione della medesima legge.