XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4658




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le quote nominative relative al capitale della Banca d'Italia possedute dai soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto 11 giugno 1936, n. 1607, e successive modificazioni, sono transitoriamente attribuite alla Cassa depositi e prestiti Spa fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2.
        2. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare la definitiva ripartizione delle quote nominative di cui al comma 1. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) garantire la piena distinzione dei ruoli tra istituti di credito e enti di vigilanza;

                b) assicurare la piena trasparenza e la pubblicità dell'assetto proprietario della Banca d'Italia;

                c) mantenere la permanenza della partecipazione maggioritaria al capitale della Banca d'Italia da parte di enti pubblici o di società la cui maggioranza delle azioni con diritto di voto sia posseduta da enti pubblici;

                d) agevolare la partecipazione al capitale della Banca d'Italia da parte delle associazioni dei risparmiatori e dei consumatori, degli enti locali, delle associazioni senza fini di lucro del terzo settore, delle organizzazioni non governative, nonché di ogni altro soggetto rappresentativo di interessi sociali diffusi;

                e) autorizzare cessioni di quote esclusivamente tra i soggetti di cui alla lettera d).
        3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 2 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere espresso dalle citate Commissioni è vincolante e il decreto legislativo deve conformarsi ad esso.
        4. Lo statuto della Banca d'Italia, di cui al regio decreto 11 luglio 1936, n. 1067, e successive modificazioni, è adeguato alle disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 2 e della presente legge.
        5. Le modifiche dello statuto della Banca d'Italia sono deliberate dall'assemblea straordinaria dei partecipanti e sono approvate dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.



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