XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4658
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le quote nominative relative al capitale della Banca
d'Italia possedute dai soggetti di cui al secondo comma
dell'articolo 3 del regio decreto 11 giugno 1936, n. 1607, e
successive modificazioni, sono transitoriamente attribuite
alla Cassa depositi e prestiti Spa fino alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per disciplinare la definitiva ripartizione delle
quote nominative di cui al comma 1. Nell'esercizio della
delega il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) garantire la piena distinzione dei ruoli tra
istituti di credito e enti di vigilanza;
b) assicurare la piena trasparenza e la pubblicità
dell'assetto proprietario della Banca d'Italia;
c) mantenere la permanenza della partecipazione
maggioritaria al capitale della Banca d'Italia da parte di
enti pubblici o di società la cui maggioranza delle azioni con
diritto di voto sia posseduta da enti pubblici;
d) agevolare la partecipazione al capitale della
Banca d'Italia da parte delle associazioni dei risparmiatori e
dei consumatori, degli enti locali, delle associazioni senza
fini di lucro del terzo settore, delle organizzazioni non
governative, nonché di ogni altro soggetto rappresentativo di
interessi sociali diffusi;
e) autorizzare cessioni di quote esclusivamente
tra i soggetti di cui alla lettera d).
3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 2 è
trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte
delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere espresso
dalle citate Commissioni è vincolante e il decreto legislativo
deve conformarsi ad esso.
4. Lo statuto della Banca d'Italia, di cui al regio
decreto 11 luglio 1936, n. 1067, e successive modificazioni, è
adeguato alle disposizioni del decreto legislativo di cui al
comma 2 e della presente legge.
5. Le modifiche dello statuto della Banca d'Italia sono
deliberate dall'assemblea straordinaria dei partecipanti e
sono approvate dal Presidente della Repubblica con proprio
decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.