XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4657
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 7, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 111, sono aggiunte le parole: ",
con specificazione dell'operatore e dei mezzi di trasporto
utilizzati per l'intero viaggio".
2. All'articolo 8, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 111, sono aggiunte le parole: ",
con specificazione dell'operatore e dei mezzi di trasporto
utilizzati per l'intero viaggio".
3. All'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 111, sono aggiunte le parole: ",
con specificazione dell'operatore e dei mezzi di trasporto
utilizzati per l'intero viaggio".
Art. 2.
1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sono definite le modalitą con cui i
competenti dipartimenti ministeriali e gli enti vigilati,
nell'ambito delle attivitą degli uffici relazioni con il
pubblico, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, garantiscono, anche con l'utilizzo
di appositi siti informatici, un'adeguata informazione al
consumatore in merito all'operatore e agli specifici mezzi di
trasporto utilizzati dall'organizzatore di viaggio e dal
venditore, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 111.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla
base dei dati forniti dai competenti dipartimenti ministeriali
e dagli enti vigilati, presenta annualmente una relazione al
Parlamento che, sulla base di univoci parametri, garantisce
una idonea informazione sulla qualitą dei servizi offerti
dagli operatori e sugli specifici mezzi di trasporto
utilizzati dall'organizzatore di viaggio e dal venditore, di
cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 111.