XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4657




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 7, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, sono aggiunte le parole: ", con specificazione dell'operatore e dei mezzi di trasporto utilizzati per l'intero viaggio".
        2. All'articolo 8, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, sono aggiunte le parole: ", con specificazione dell'operatore e dei mezzi di trasporto utilizzati per l'intero viaggio".
        3. All'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, sono aggiunte le parole: ", con specificazione dell'operatore e dei mezzi di trasporto utilizzati per l'intero viaggio".


Art. 2.

        1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalitą con cui i competenti dipartimenti ministeriali e gli enti vigilati, nell'ambito delle attivitą degli uffici relazioni con il pubblico, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, garantiscono, anche con l'utilizzo di appositi siti informatici, un'adeguata informazione al consumatore in merito all'operatore e agli specifici mezzi di trasporto utilizzati dall'organizzatore di viaggio e dal venditore, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111.
        2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei dati forniti dai competenti dipartimenti ministeriali e dagli enti vigilati, presenta annualmente una relazione al Parlamento che, sulla base di univoci parametri, garantisce una idonea informazione sulla qualitą dei servizi offerti dagli operatori e sugli specifici mezzi di trasporto utilizzati dall'organizzatore di viaggio e dal venditore, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111.



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