XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4656




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, č sostituito dal seguente:

        "Un Comitato parlamentare, composto in modo tale da assicurare la presenza di almeno un rappresentante per ciascun partito o movimento politico costituito in gruppo in entrambi i rami del Parlamento, esercita il controllo sull'applicazione dei princėpi stabiliti dalla presente legge. I membri del Comitato sono nominati, su indicazione dei gruppi parlamentari, dai Presidenti delle Camere sulla base del criterio di proporzionalitā".


Art. 2.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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