XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4656
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 24
ottobre 1977, n. 801, č sostituito dal seguente:
"Un Comitato parlamentare, composto in modo tale da
assicurare la presenza di almeno un rappresentante per ciascun
partito o movimento politico costituito in gruppo in entrambi
i rami del Parlamento, esercita il controllo sull'applicazione
dei princėpi stabiliti dalla presente legge. I membri del
Comitato sono nominati, su indicazione dei gruppi
parlamentari, dai Presidenti delle Camere sulla base del
criterio di proporzionalitā".
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.