XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4651
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e composizione
della Commissione).
1. E' istituita una Commissione parlamentare di inchiesta
sul dissesto finanziario del gruppo Parmalat, di seguito
denominata "Commissione".
2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci
deputati nominati, rispettivamente, dai Presidenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati, tenendo conto
della necessità di assicurare una rappresentanza proporzionale
alla consistenza dei gruppi parlamentari presenti nei due rami
del Parlamento.
3. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al
comma 2 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di
dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare dei membri
della Commissione.
4. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due
vice presidenti e due segretari.
Art. 2.
(Compiti e attività della Commissione).
1. La Commissione ha il compito di accertare le cause che
hanno determinato il dissesto finanziario del gruppo Parmalat,
nel rispetto dei vincoli di cui al comma 2 e conseguendo in
via prioritaria i seguenti obiettivi da considerare, comunque,
non esaustivi:
a) rilevare e valutare i motivi che hanno
determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi
di controllo, interni ed esterni, in particolare il collegio
dei sindaci e le società di revisione, da parte degli organi
di vigilanza, in particolare la Commissione nazionale per le
società e la borsa, la Banca d'Italia e l'Autorità garante
della concorrenza e del mercato, nonché da parte del Corpo
della guardia di finanza e delle società di rating;
b) analizzare i rapporti tra il gruppo Parmalat e
gli istituti di credito, che sembrano avere concesso ingenti
ed ingiustificati finanziamenti e linee di credito senza
valutare l'effettiva solvibilità finanziaria del gruppo e
avere successivamente trasferito la loro eccessiva esposizione
sui risparmiatori;
c) identificare le risorse finanziarie del gruppo
Parmalat che sono state distratte ed accertare le finalità a
cui esse erano destinate;
d) evidenziare le eventuali responsabilità ed
ingerenze da parte di organi politici, o di istituzioni, o
comunque pubblici e riconducibili direttamente o
indirettamente allo Stato, nei confronti di azionisti,
amministratori, dirigenti e funzionari delle società del
gruppo Parmalat e di componenti del suo consiglio di
amministrazione, nonché di alcuni suoi clienti, fornitori ed
istituti di credito;
e) rilevare e valutare i criteri seguiti
nell'assunzione del personale nelle varie società del gruppo
Parmalat, nelle valutazioni delle prestazioni, nelle
promozioni e nei trasferimenti di dirigenti e funzionari.
2. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
3. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti
relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità
giudiziaria o altri organismi inquirenti, anche se coperti dal
segreto. Può acquisire copie dei fogli di lavoro delle società
di revisione a cui le società del gruppo Parmalat hanno
conferito incarichi professionali negli ultimi quindici anni,
documenti contabili delle società del gruppo stesso, dei loro
consulenti e dei loro fornitori. La Commissione garantisce il
mantenimento del regime di segretezza.
4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile
alla Commissione il segreto di Stato.
5. Per le testimonianze davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice
penale.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non
debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze
attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in
ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti
attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini
preliminari.
7. La Commissione resta in carica sei mesi a decorrere
dalla data della sua istituzione e, al termine dei suoi
lavori, presenta una relazione al Parlamento e trasmette i
risultati del suo operato alla magistratura ordinaria.
Art. 3.
(Obbligo del segreto).
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla
stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione
o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne
viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono
obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i
documenti di cui all'articolo 2, commi 3 e 6.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la
violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione
in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di
atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è
stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi
dell'articolo 326 del codice penale.
Art. 4.
(Organizzazione interna).
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun
componente può proporre la modifica delle norme
regolamentari.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche
attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il
regolamento di cui al comma 1.
3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione
può riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e
ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni
che ritenga necessarie.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione
fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a
disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra
loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati.
Art. 5.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.