XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4651




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione e composizione
della Commissione).

        1. E' istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario del gruppo Parmalat, di seguito denominata "Commissione".
        2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, tenendo conto della necessità di assicurare una rappresentanza proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari presenti nei due rami del Parlamento.
        3. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 2 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare dei membri della Commissione.
        4. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due vice presidenti e due segretari.


Art. 2.

(Compiti e attività della Commissione).

        1. La Commissione ha il compito di accertare le cause che hanno determinato il dissesto finanziario del gruppo Parmalat, nel rispetto dei vincoli di cui al comma 2 e conseguendo in via prioritaria i seguenti obiettivi da considerare, comunque, non esaustivi:

            a) rilevare e valutare i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di controllo, interni ed esterni, in particolare il collegio dei sindaci e le società di revisione, da parte degli organi di vigilanza, in particolare la Commissione nazionale per le società e la borsa, la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché da parte del Corpo della guardia di finanza e delle società di rating;

            b) analizzare i rapporti tra il gruppo Parmalat e gli istituti di credito, che sembrano avere concesso ingenti ed ingiustificati finanziamenti e linee di credito senza valutare l'effettiva solvibilità finanziaria del gruppo e avere successivamente trasferito la loro eccessiva esposizione sui risparmiatori;

            c) identificare le risorse finanziarie del gruppo Parmalat che sono state distratte ed accertare le finalità a cui esse erano destinate;

            d) evidenziare le eventuali responsabilità ed ingerenze da parte di organi politici, o di istituzioni, o comunque pubblici e riconducibili direttamente o indirettamente allo Stato, nei confronti di azionisti, amministratori, dirigenti e funzionari delle società del gruppo Parmalat e di componenti del suo consiglio di amministrazione, nonché di alcuni suoi clienti, fornitori ed istituti di credito;

            e) rilevare e valutare i criteri seguiti nell'assunzione del personale nelle varie società del gruppo Parmalat, nelle valutazioni delle prestazioni, nelle promozioni e nei trasferimenti di dirigenti e funzionari.

        2. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
        3. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, anche se coperti dal segreto. Può acquisire copie dei fogli di lavoro delle società di revisione a cui le società del gruppo Parmalat hanno conferito incarichi professionali negli ultimi quindici anni, documenti contabili delle società del gruppo stesso, dei loro consulenti e dei loro fornitori. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.
        4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato.
        5. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
        6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
        7. La Commissione resta in carica sei mesi a decorrere dalla data della sua istituzione e, al termine dei suoi lavori, presenta una relazione al Parlamento e trasmette i risultati del suo operato alla magistratura ordinaria.


Art. 3.

(Obbligo del segreto).

        1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 2, commi 3 e 6.
        2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.


Art. 4.

(Organizzazione interna).

        1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
        2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
        3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
        4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
        5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
        6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


Art. 5.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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