XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4634
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n.
1443, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera d) del secondo comma, le
parole: "marna da cemento," sono soppresse;
b) alla lettera b) del terzo comma, sono
aggiunte, in fine, le parole: "nonché della marna da
cemento".
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge i giacimenti di marna da cemento e di altri
materiali utili alla formazione del cemento, riconosciuti
tecnicamente ed economicamente coltivabili, sono soggetti alla
disciplina prevista per le cave.
Art. 2.
1. I concessionari perpetui di miniere e di cave, nonché
gli aventi diritto ad ogni titolo, devono presentare domanda
all'ente concedente, che provvede alla emanazione di un bando
di concorso per l'assegnazione delle concessioni, anche
temporanee. Le concessioni temporanee in sede di prima
applicazione della presente legge, devono avere durata almeno
pari a dieci anni. La mancata presentazione nei termini della
domanda di riconversione del titolo da parte dei concessionari
equivale alla rinuncia alla relativa concessione.
2. Nelle more della nuova disciplina delle miniere e delle
cave mediante una apposita legge-quadro di settore, si
applicano ai giacimenti di marna da cemento le norme del regio
decreto 29 luglio 1927, n. 1443, come da ultimo modificato
dalla presente legge, e le altre norme vigenti per i minerali
di seconda categoria.
3. L'articolo 53 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443,
è abrogato.