XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4628
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate
alla corretta gestione e cura dei cani e alla prevenzione di
loro eventuali comportamenti di aggressione che possano
procurare danno all'incolumità pubblica.
Art. 2.
(Commissione tecnico-scientifica
permanente).
1. Al fine di monitorare costantemente il fenomeno delle
aggressioni da parte di cani, di stabilire il protocollo
analitico dei criteri per l'accertamento della potenziale
pericolosità del cane, i parametri per l'autorizzazione degli
allevamenti al commercio di cani, nonché le modalità di
attuazione degli interventi di verifica e di controllo agli
stessi, è istituita la Commissione tecnico-scientifica
permanente, di seguito denominata "Commissione".
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i dipartimenti competenti del Ministero della
salute e dell'Istituto superiore di sanità, di intesa tra
loro, provvedono ad indicare i componenti della
Commissione.
3. I membri della Commissione, in numero di cinque, sono
scelti tra soggetti provenienti dai settori etologico,
veterinario-comportamentalista, psico-comportamentalista,
veterinario-zooantropologico, animalista, di comprovata
esperienza in ambito cinologico, e si riuniscono con scadenza
periodica.
Art. 3.
(Modalità di detenzione).
1. In nessun caso i cani, di qualunque razza o meticci e
di qualunque età e dimensione, possono essere tenuti legati a
catena fissa o legati permanentemente a catena mobile con
anello agganciato ad una fune di scorrimento che sia inferiore
a cinque metri di lunghezza.
2. In nessun caso i cani di qualunque razza o meticci e di
qualunque età e dimensione, possono essere tenuti in spazi
delimitati, inferiori a dieci metri quadrati per animale,
senza la possibilità di raggiungere il contenitore dell'acqua
e del cibo e senza la possibilità di raggiungere rifugio dalle
condizioni atmosferiche o di ripararsi all'ombra.
3. In nessun caso i cani di qualunque razza o meticci
devono essere sottoposti a gravi deprivazioni affettive e
sociali; è pertanto necessario che questi possano condividere
tempi e spazi adeguati con gli esseri umani e che possano
essere regolarmente condotti in luoghi pubblici o aperti al
pubblico in cui vi sia la possibilità di relazione
intraspecifica e interspecifica.
Art. 4.
(Divieti).
1. E' vietato:
a) qualsiasi forma di addestramento teso a indurre
comportamenti aggressivi del cane e in ogni caso
l'addestramento all'attacco, alla difesa, alla presa, alla
combattività intraspecifica e interspecifica, alla
sopportazione di stimoli dolorosi, incluso l'addestramento a
fini sportivi, agonistici e zootecnico-selettivi che prevede
comportamenti aggressivi dei cani. E' altresì vietato
l'addestramento che, mediante costrizioni e coercizioni, non
rispetta le naturali esigenze etologiche e fisiologiche del
cane, nonché la tutela del benessere dell'animale stesso;
b) sottoporre i cani a doping, ai sensi dei
commi 2 e 3 dell'articolo 1 e del comma 1 dell'articolo 9
della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
c) sottoporre i cani al taglio delle orecchie o
della coda, tranne che per motivi terapeutici certificati in
forma scritta dal medico veterinario e a condizione che
l'intervento sia comunque eseguito da un medico
veterinario;
d) detenere, vendere o usare collari elettrici a
punta o similari, bastoni con punte elettriche e altri
congegni atti a procurare scosse elettriche ai cani.
Art. 5.
(Accertamenti per la individuazione di eventuale
aggressività e pericolosità dei cani).
1. I cani che sono stati fatti oggetto di denuncia alle
autorità competenti a seguito di episodi di comprovata
mordacità nei confronti di persone, quando da tali episodi
siano scaturite lesioni di rilevante entità, devono
frequentare un corso di rieducazione comportamentale per
stabilire, tramite etogrammi e appositi test
comportamentali, il livello di dominanza o di aggressività.
Per tutta la durata del corso è fatto obbligo al proprietario
o al detentore di accompagnare l'animale e di essere presente
alle lezioni di responsabilizzazione. Il Protocollo di
rieducazione comportamentale mediante etogrammi e test è
stabilito dalla Commissione.
2. Sono esclusi dalla frequenza del corso di cui al comma
1 i cani che hanno commesso aggressioni per esservi stati
costretti dalla necessità di difendere la proprietà privata,
ovvero dalla necessità di difendere il proprietario o il
detentore contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta,
nonché i cani costretti in quanto vittime di una delle
fattispecie previste dall'articolo 727 del codice penale. Sono
esclusi altresì dall'obbligo di frequenza del corso i cani in
dotazione alle Forze dell'ordine.
3. Ai fini di cui al presente articolo i servizi
veterinari delle aziende sanitarie locali istituiscono, entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un albo di veterinari comportamentalisti di comprovata
esperienza. Tali veterinari devono seguire le indicazioni e i
criteri previsti dal Protocollo di cui al comma 1.
4. Per i cani dichiarati dall'azienda sanitaria locale di
comprovata mordacità, è obbligatorio l'uso contestuale di
guinzaglio e di museruola. Tale obbligo decade dopo la
frequentazione del corso di cui al comma 1 e la valutazione
finale positiva.
Art. 6.
(Criteri per la valutazione della mordacità dei
cani).
1. La valutazione della comprovata mordacità dei cani è
effettuata secondo i criteri stabiliti nel Protocollo di cui
all'articolo 5 che deve permettere di distinguere ed accertare
i seguenti casi:
a) casi ad alto rischio, comprovati dalla
tipologia della situazione in cui si è svolta l'aggressione e
dalla gravità delle lesioni provocate;
b) casi ad alto rischio, nei quali le modalità di
custodia del cane non garantiscono una sicurezza sufficiente
per tutelare l'incolumità fisica delle persone;
c) altri casi nei quali, per le caratteristiche
del cane e della situazione, nonché per l'assenza di
precedenti episodi, non si riscontrano le condizioni di
rischio immediato.
2. La valutazione condotta dal veterinario dell'azienda
sanitaria locale, deve sempre tenere conto dei seguenti
dati:
a) gravità della lesione provocata;
b) descrizione del contesto in cui è avvenuta
l'aggressione;
c) descrizione dell'ambiente in cui è avvenuta
l'aggressione;
d) condizione di detenzione ordinaria e di cura
del cane;
e) livello di educazione e di addestramento del
cane;
f) episodi di mordacità del cane già registrati o
segnalati.
Art. 7.
(Compiti di educazione).
1. I servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale, in
conformità al Protocollo di cui all'articolo 5, attivano
sportelli pubblici di informazione e di educazione cinofila
gestiti da etologi e da veterinari specializzati in
comportamento del cane, finalizzati alla diffusione dei
fondamenti teorici e pratici dei princìpi e delle tecniche di
educazione familiare, urbana e comportamentale dei cani,
nonché delle loro esigenze etologiche e di tutela del loro
benessere.
2. Le aziende sanitarie locali e i comuni, con la
collaborazione delle associazioni animaliste e in conformità
al Protocollo di cui all'articolo 5, predispongono ed attuano
programmi annuali di educazione e di informazione rivolti alle
scuole, alla popolazione e ad ogni altro soggetto che ne fa
richiesta, per favorire il rispetto degli animali e la tutela
del loro benessere psico-fisico. In tali programmi,
particolare attenzione deve essere dedicata alla corretta
qualità del rapporto tra uomo e cane, all'adeguata gestione
dei cani e alle cause che generano l'aggressività canina.
Art. 8.
(Disposizioni per gli allevatori
e i commercianti).
1. Sono autorizzati il commercio e l'affidamento delle
razze canine o di tipi canini esclusivamente negli allevamenti
abilitati in base ai criteri di un apposito protocollo redatto
dalla Commissione.
2. Sono sempre vietate la vendita diretta e la detenzione
di cani in negozi di animali. Gli allevamenti abilitati al
commercio possono comunque promuovere la vendita dei cani
attraverso i negozi di animali.
3. E' fatto obbligo agli allevatori di tenere il registro
di carico e scarico degli animali, su conforme modello
predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
nel quale devono risultare, tra l'altro, per ogni soggetto: la
data di nascita, la razza di appartenenza, il codice di DNA,
il numero di iscrizione all'anagrafe canina, di
identificazione su base elettronica. Nel registro devono
altresì essere riportate le generalità dell'acquirente e del
proprietario in qualità di tutore responsabile del soggetto
canino.
4. Il registro di carico e scarico è soggetto a verifica
periodica da parte del servizio veterinario dell'azienda
sanitaria locale e da parte di tutti i soggetti addetti alla
vigilanza ai sensi della legislazione vigente in materia.
5. I cani possono essere venduti o ceduti a titolo
gratuito soltanto previa certificazione di buona salute
rilasciata da un veterinario dell'azienda sanitaria locale o
da un veterinario libero professionista scelto
dall'acquirente, che attesta l'assenza di sintomi clinici
riferibili a malattie genetiche o infettive trasmissibili.
6. Sono vietate la vendita e la cessione a qualsiasi
titolo di cuccioli prima della undicesima settimana di vita,
anche se il cucciolo proviene dall'estero.
7. La cessione a titolo gratuito di cuccioli che non hanno
raggiunto l'undicesima settimana di vita, come stabilito al
comma 6, è permessa solo nel caso in cui i medesimi siano
orfani ed ospitati presso strutture di volontariato zoofilo od
animalista, nel rispetto di quanto previsto al comma 5.
Art. 9.
(Sanzioni).
1. Le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 3
e 4 sono punite con l'arresto da tre a dodici mesi o con
l'ammenda da 50.000 euro a 150.000 euro.
2. All'articolo 672, primo comma, del codice penale, le
parole: "con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila
a lire cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con
l'ammenda da 500 euro a 1.000 euro".
3. All'articolo 727, primo comma, del codice penale, le
parole: "con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a
diciotto mesi e con l'ammenda da 3.000 euro a 6.000 euro".
4. Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 5,
comma 1, sono punite con l'ammenda da 1.000 euro a 3.000 euro
e con l'obbligo, disposto dal sindaco nei confronti del
proprietario del cane, di frequentare il corso di rieducazione
di cui al medesimo articolo 5.
5. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5,
comma 4, è punita con l'ammenda da 200 euro a 600 euro.
6. Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 8
sono punite con l'ammenda da 50.000 euro a 150.000 euro.