XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4627




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Obiettivi).

        1. La Repubblica promuove la diffusione della cultura informatica in tutti gli ambiti sociali e ne favorisce la diffusione all'interno del sistema formativo, del mondo del lavoro e della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di favorire uno sviluppo crescente e ordinato della società dell'informazione e un potenziamento dei processi di e-governement in atto.
        2. Per diffondere e incrementare l'acquisizione e l'utilizzo delle competenze informatiche la Repubblica favorisce l'affermarsi di un sistema di certificazione omogeneo a livello nazionale, redatto in conformità ai criteri e standard definiti nell'ambito dell'Unione europea di cui all'articolo 2.


Art. 2.

(Riconoscimento).

        1. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, riconosce le certificazioni rilasciate dall'Associazione italiana per l'informatica e il calcolo automatico (AICA) secondo gli standard internazionali European computer driving licence (ECDL) ed European certification of informatics professionists (EUCIP) quali attestazioni ufficiali di competenze informatiche, assimilate ai certificati di competenza rilasciati ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, anche ai fini dell'ottenimento delle relative qualifiche professionali.


Art. 3.

(Equiparazione).

        1. Il possesso del certificato denominato "ECDL utente generico" in attuazione del riconoscimento di cui all'articolo 2, attesta l'acquisizione delle competenze informatiche di base, previste dai programmi di formazione per l'esercizio delle professioni nell'ambito della società dell'informazione.
        2. Il possesso del certificato denominato "ECDL utente generico" e dei certificati denominati "ECDL Advanced-Office" comporta, oltre all'attestazione delle relative competenze, il rilascio di qualifiche professionali nel settore dell'informazione e della comunicazione tecnologica (ICT), corrispondenti al 3^ livello delle qualifiche professionali riconosciute a livello comunitario ai sensi della decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985.
        3. Il possesso dei certificati afferenti le aree di "ECDL Specialista ICT", "EUCIP-Livello base" e "EUCIP-Livello elettivo", nonché dei titoli di studio previsti per i livelli 4^ e 5^ delle qualifiche professionali riconosciute a livello comunitario ai sensi della citata decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, oltre all'attestazione delle relative competenze, comporta il rilascio di qualifiche professionali o di certificati di specializzazione nel settore ICT.
        4. Al Comitato di indirizzo e controllo di cui all'articolo 5 è demandata, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione dell'equiparazione tra i livelli di certificazione ECDL, i titoli di studio e le qualifiche professionali previste ai commi 2 e 3. Lo stesso Comitato provvede agli eventuali aggiornamenti che si rendano necessari a seguito dell'evoluzione degli standard ECDL e delle relative qualifiche professionali.

Art. 4.

(Diritti).

        1. Coloro che hanno conseguito le certificazioni previste dai programmi ECDL ed EUCIP hanno diritto:

                a) al riconoscimento del relativo credito formativo nei percorsi del sistema educativo-formativo;

                b) alla registrazione delle competenze acquisite nel libretto formativo del cittadino previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

                c) alla registrazione delle certificazioni nel sistema informativo del lavoro da parte dei centri per l'impiego;

                d) al rilascio da parte dei centri per l'impiego delle qualifiche professionali individuate in conformità a quando disposto dai commi 2 e 3 dell'articolo 3;

                e) nella partecipazione a concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche, all'attribuzione di uno specifico punteggio, determinato sulla base di appositi criteri di valutazione stabiliti dalle competenti commissioni esaminatrici.


Art. 5.

(Comitato
di indirizzo e controllo).

        1. E' istituito presso il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza oneri a carico dello Stato, il Comitato di indirizzo e controllo, al quale partecipano rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dell'AICA. Il Comitato di cui al presente comma opera in collaborazione con il Comitato nazionale dell'istruzione e formazione tecnica superiore, istituito ai sensi dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
        2. Al Comitato di indirizzo e controllo sono attribuiti i seguenti compiti:

                a) la verifica del rispetto degli standard internazionali e dell'Unione europea previsti ai fini del rilascio delle relative certificazioni;

                b) la definizione e l'aggiornamento ai fini dell'equiparazione prevista all'articolo 3, comma 4.



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