XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4627
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Obiettivi).
1. La Repubblica promuove la diffusione della cultura
informatica in tutti gli ambiti sociali e ne favorisce la
diffusione all'interno del sistema formativo, del mondo del
lavoro e della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di
favorire uno sviluppo crescente e ordinato della società
dell'informazione e un potenziamento dei processi di
e-governement in atto.
2. Per diffondere e incrementare l'acquisizione e
l'utilizzo delle competenze informatiche la Repubblica
favorisce l'affermarsi di un sistema di certificazione
omogeneo a livello nazionale, redatto in conformità ai criteri
e standard definiti nell'ambito dell'Unione europea di
cui all'articolo 2.
Art. 2.
(Riconoscimento).
1. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca e con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, riconosce le certificazioni rilasciate
dall'Associazione italiana per l'informatica e il calcolo
automatico (AICA) secondo gli standard internazionali
European computer driving licence (ECDL) ed European
certification of informatics professionists (EUCIP) quali
attestazioni ufficiali di competenze informatiche, assimilate
ai certificati di competenza rilasciati ai sensi della legge
21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, anche ai
fini dell'ottenimento delle relative qualifiche
professionali.
Art. 3.
(Equiparazione).
1. Il possesso del certificato denominato "ECDL utente
generico" in attuazione del riconoscimento di cui all'articolo
2, attesta l'acquisizione delle competenze informatiche di
base, previste dai programmi di formazione per l'esercizio
delle professioni nell'ambito della società
dell'informazione.
2. Il possesso del certificato denominato "ECDL utente
generico" e dei certificati denominati "ECDL
Advanced-Office" comporta, oltre all'attestazione delle
relative competenze, il rilascio di qualifiche professionali
nel settore dell'informazione e della comunicazione
tecnologica (ICT), corrispondenti al 3^ livello delle
qualifiche professionali riconosciute a livello comunitario ai
sensi della decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio
1985.
3. Il possesso dei certificati afferenti le aree di "ECDL
Specialista ICT", "EUCIP-Livello base" e "EUCIP-Livello
elettivo", nonché dei titoli di studio previsti per i livelli
4^ e 5^ delle qualifiche professionali riconosciute a livello
comunitario ai sensi della citata decisione 85/368/CEE del
Consiglio, del 16 luglio 1985, oltre all'attestazione delle
relative competenze, comporta il rilascio di qualifiche
professionali o di certificati di specializzazione nel settore
ICT.
4. Al Comitato di indirizzo e controllo di cui
all'articolo 5 è demandata, entro il termine di dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
definizione dell'equiparazione tra i livelli di certificazione
ECDL, i titoli di studio e le qualifiche professionali
previste ai commi 2 e 3. Lo stesso Comitato provvede agli
eventuali aggiornamenti che si rendano necessari a seguito
dell'evoluzione degli standard ECDL e delle relative
qualifiche professionali.
Art. 4.
(Diritti).
1. Coloro che hanno conseguito le certificazioni previste
dai programmi ECDL ed EUCIP hanno diritto:
a) al riconoscimento del relativo credito
formativo nei percorsi del sistema educativo-formativo;
b) alla registrazione delle competenze acquisite
nel libretto formativo del cittadino previsto dall'articolo 2,
comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276;
c) alla registrazione delle certificazioni nel
sistema informativo del lavoro da parte dei centri per
l'impiego;
d) al rilascio da parte dei centri per l'impiego
delle qualifiche professionali individuate in conformità a
quando disposto dai commi 2 e 3 dell'articolo 3;
e) nella partecipazione a concorsi indetti dalle
amministrazioni pubbliche, all'attribuzione di uno specifico
punteggio, determinato sulla base di appositi criteri di
valutazione stabiliti dalle competenti commissioni
esaminatrici.
Art. 5.
(Comitato
di indirizzo e controllo).
1. E' istituito presso il Dipartimento per l'innovazione e
le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri,
senza oneri a carico dello Stato, il Comitato di indirizzo e
controllo, al quale partecipano rappresentanti del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dell'AICA.
Il Comitato di cui al presente comma opera in collaborazione
con il Comitato nazionale dell'istruzione e formazione tecnica
superiore, istituito ai sensi dell'articolo 69 della legge 17
maggio 1999, n. 144.
2. Al Comitato di indirizzo e controllo sono attribuiti i
seguenti compiti:
a) la verifica del rispetto degli standard
internazionali e dell'Unione europea previsti ai fini del
rilascio delle relative certificazioni;
b) la definizione e l'aggiornamento ai fini
dell'equiparazione prevista all'articolo 3, comma 4.