XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4622




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, è sostituito dal seguente:

        "Art. 10. (Modifiche dello statuto della Banca d'Italia). - 1. Lo statuto della Banca d'Italia è adeguato alle previsioni contenute nel presente decreto.
            2. In armonia con le disposizioni di cui al presente articolo, la durata in carica del Governatore della Banca d'Italia è di nove anni. Al termine del proprio mandato, il Governatore non è rieleggibile.
            3. Il Governatore della Banca d'Italia può essere revocato dal suo ufficio solo con il voto unanime del Consiglio superiore della Banca d'Italia.
            4. Le modifiche dello statuto della Banca d'Italia sono deliberate dall'assemblea straordinaria dei partecipanti e sono approvate dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri".


Art. 2.

        1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 96-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, è inserita la seguente:

            "a-bis) esercita il controllo e ha la responsabilità sull'assetto del sistema bancario nazionale a partire dalla autorizzazione di qualunque modificazione dell'assetto proprietario esistente per ogni categoria di appartenenti al sistema stesso;".


Art. 3.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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