XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4622
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n.
43, è sostituito dal seguente:
"Art. 10. (Modifiche dello statuto della Banca
d'Italia). - 1. Lo statuto della Banca d'Italia è adeguato
alle previsioni contenute nel presente decreto.
2. In armonia con le disposizioni di cui al presente
articolo, la durata in carica del Governatore della Banca
d'Italia è di nove anni. Al termine del proprio mandato, il
Governatore non è rieleggibile.
3. Il Governatore della Banca d'Italia può essere
revocato dal suo ufficio solo con il voto unanime del
Consiglio superiore della Banca d'Italia.
4. Le modifiche dello statuto della Banca d'Italia
sono deliberate dall'assemblea straordinaria dei partecipanti
e sono approvate dal Presidente della Repubblica con proprio
decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri".
Art. 2.
1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo
96-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993,
n. 385, è inserita la seguente:
"a-bis) esercita il controllo e ha la
responsabilità sull'assetto del sistema bancario nazionale a
partire dalla autorizzazione di qualunque modificazione
dell'assetto proprietario esistente per ogni categoria di
appartenenti al sistema stesso;".
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.