XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4615
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. Dopo il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione
sono inseriti i seguenti:
"I deputati e i senatori non possono essere sottoposti a
procedimenti penali e quelli pendenti al momento della
elezione non proseguono fino alla scadenza del mandato.
Tuttavia, il giudice può chiedere alla Camera alla quale
appartiene il parlamentare l'autorizzazione a procedere per
l'eccezionale gravità del fatto delittuoso, per la elevata
rilevanza degli elementi acquisiti e per la sussistenza di
speciali esigenze processuali. In ogni caso, l'improcedibilità
non pregiudica l'assunzione degli elementi di prova urgenti o
non ripetibili.
Nessun membro del Parlamento può essere tratto in arresto
o mantenuto in detenzione in esecuzione di una sentenza, anche
irrevocabile, fino alla scadenza del mandato. Il pubblico
ministero può chiedere alla Camera di appartenenza
l'autorizzazione alla esecuzione dell'ordine di carcerazione
per la eccezionale gravità dei fatti delittuosi e per la
rilevante entità della pena da scontare".
2. Al secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione,
le parole: "in esecuzione di una sentenza irrevocabile di
condanna, ovvero se" sono soppresse.