XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4615




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.

        1. Dopo il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione sono inseriti i seguenti:

        "I deputati e i senatori non possono essere sottoposti a procedimenti penali e quelli pendenti al momento della elezione non proseguono fino alla scadenza del mandato. Tuttavia, il giudice può chiedere alla Camera alla quale appartiene il parlamentare l'autorizzazione a procedere per l'eccezionale gravità del fatto delittuoso, per la elevata rilevanza degli elementi acquisiti e per la sussistenza di speciali esigenze processuali. In ogni caso, l'improcedibilità non pregiudica l'assunzione degli elementi di prova urgenti o non ripetibili.
        Nessun membro del Parlamento può essere tratto in arresto o mantenuto in detenzione in esecuzione di una sentenza, anche irrevocabile, fino alla scadenza del mandato. Il pubblico ministero può chiedere alla Camera di appartenenza l'autorizzazione alla esecuzione dell'ordine di carcerazione per la eccezionale gravità dei fatti delittuosi e per la rilevante entità della pena da scontare".

        2. Al secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione, le parole: "in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se" sono soppresse.



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