XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4597
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Elezioni primarie).
1. I partiti e le coalizioni che intendono concorrere con
la presentazione di proprie liste all'elezione della Camera
dei deputati, del Senato della Repubblica, del Parlamento
europeo o al rinnovo dei consigli regionali, provinciali o
comunali, promuovono elezioni primarie a scrutinio segreto tra
elettori ed elettrici.
2. Gli statuti dei partiti e delle coalizioni assicurano
piena parità di condizioni tra i candidati e le candidate.
3. Alle elezioni primarie si applicano le disposizioni in
materia di propaganda e di spese elettorali previste dalla
legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni.
Art. 2.
(Modalità di svolgimento
delle elezioni primarie).
1. Entro il centottantesimo giorno antecedente la scadenza
del termine per la presentazione delle candidature, o entro
tre giorni dall'indizione di elezioni anticipate, il legale
rappresentante del partito o della coalizione o persona di sua
fiducia munita di delega autenticata richiede all'ufficio
elettorale competente l'indizione di elezioni primarie per la
selezione delle candidature di cui al comma 1 dell'articolo
1.
2. L'ufficio elettorale competente stabilisce la data e le
sedi in cui le elezioni primarie avranno luogo, sentiti il
richiedente, il prefetto e il sindaco del territorio
interessato.
3. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno,
anche non festivo, nel periodo compreso tra il sessantesimo ed
il trentesimo giorno antecedente il termine per la
presentazione delle candidature di cui al comma 1 o, in caso
di elezioni anticipate, nella prima domenica successiva alla
presentazione delle candidature per le elezioni primarie.
Art. 3.
(Partecipazione alle elezioni primarie).
1. Hanno diritto di voto alle elezioni primarie gli
elettori e le elettrici che risultano iscritti al partito o
alla coalizione che ha promosso le elezioni nonché gli
elettori e le elettrici che ne hanno fatto espressa richiesta
agli organi competenti del partito stesso o della coalizione,
a condizione che dimostrino di non essere iscritti a nessun
altro movimento o partito politico o, nel caso di coalizione,
a nessun movimento o partito non facente parte di altra
coalizione o ad un'altra coalizione.
Art. 4.
(Modalità di presentazione delle
candidature alle elezioni primarie).
1. Gli statuti dei partiti determinano le modalità
generali di presentazione delle candidature alle elezioni
primarie.
2. Può presentare la propria candidatura alle elezioni
primarie qualsiasi elettore o elettrice in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, e che risulta
sostenuto da una lista di presentatori aventi i requisiti
richiesti dagli statuti dei rispettivi partiti o
coalizioni.
3. Per ciascuna competizione è selezionato l'aspirante
candidato o candidata che ha riportato il numero di voti più
alto purché alle primarie abbia partecipato almeno un terzo
degli aventi diritto. In caso di rinuncia, impedimento o morte
dell'aspirante selezionato o selezionata, subentra il primo o
la prima dei non eletti.
4. In caso di presunte irregolarità gli aspiranti
candidati possono presentare ricorso all'ufficio elettorale
competente.
Art. 5.
(Svolgimento delle votazioni).
1. Il seggio elettorale è costituito da un numero dispari
di componenti designati dal partito richiedente, salvo il
presidente che è designato dall'ufficio elettorale competente.
Il seggio elettorale effettua lo spoglio e decide su tutte le
questioni che insorgono durante lo svolgimento delle
votazioni. In caso di parità prevale il voto del
presidente.
2. Lo scrutinio è effettuato pubblicamente dagli
scrutatori designati una volta concluse le operazioni di voto.
I candidati possono assistere allo scrutinio o nominare un
proprio rappresentante.
3. I risultati dello spoglio vengono trasmessi all'ufficio
elettorale competente insieme ad una relazione del presidente
del seggio attestante la regolarità delle votazioni.
4. L'ufficio elettorale competente decide in maniera
definitiva su ogni ricorso relativo al regolare svolgimento
delle elezioni primarie.
Art. 6.
(Disposizioni transitorie).
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano
alla tornata elettorale politica, europea o amministrativa
immediatamente successiva alla data di entrata in vigore della
medesima legge per consentire ai partiti e alle coalizioni di
adeguare i propri statuti alle norme ivi stabilite.
Art. 7.
(Obbligo di residenza per i candidati).
1. Per la prima tornata elettorale politica, europea o
amministrativa immediatamente successiva alla data di entrata
in vigore della presente legge, non sono ammesse per le
elezioni della Camera dei deputati, del Senato della
Repubblica, del Parlamento europeo e per il rinnovo dei
consigli degli enti locali, candidature di cittadini che non
sono residenti da almeno cinque anni nel territorio per il
quale è espressa la candidatura.