XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4597




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Elezioni primarie).

        1. I partiti e le coalizioni che intendono concorrere con la presentazione di proprie liste all'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del Parlamento europeo o al rinnovo dei consigli regionali, provinciali o comunali, promuovono elezioni primarie a scrutinio segreto tra elettori ed elettrici.
        2. Gli statuti dei partiti e delle coalizioni assicurano piena parità di condizioni tra i candidati e le candidate.
        3. Alle elezioni primarie si applicano le disposizioni in materia di propaganda e di spese elettorali previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni.


Art. 2.

(Modalità di svolgimento
delle elezioni primarie).

        1. Entro il centottantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, o entro tre giorni dall'indizione di elezioni anticipate, il legale rappresentante del partito o della coalizione o persona di sua fiducia munita di delega autenticata richiede all'ufficio elettorale competente l'indizione di elezioni primarie per la selezione delle candidature di cui al comma 1 dell'articolo 1.
        2. L'ufficio elettorale competente stabilisce la data e le sedi in cui le elezioni primarie avranno luogo, sentiti il richiedente, il prefetto e il sindaco del territorio interessato.
        3. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, nel periodo compreso tra il sessantesimo ed il trentesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature di cui al comma 1 o, in caso di elezioni anticipate, nella prima domenica successiva alla presentazione delle candidature per le elezioni primarie.


Art. 3.

(Partecipazione alle elezioni primarie).

        1. Hanno diritto di voto alle elezioni primarie gli elettori e le elettrici che risultano iscritti al partito o alla coalizione che ha promosso le elezioni nonché gli elettori e le elettrici che ne hanno fatto espressa richiesta agli organi competenti del partito stesso o della coalizione, a condizione che dimostrino di non essere iscritti a nessun altro movimento o partito politico o, nel caso di coalizione, a nessun movimento o partito non facente parte di altra coalizione o ad un'altra coalizione.


Art. 4.

(Modalità di presentazione delle
candidature alle elezioni primarie).

        1. Gli statuti dei partiti determinano le modalità generali di presentazione delle candidature alle elezioni primarie.
        2. Può presentare la propria candidatura alle elezioni primarie qualsiasi elettore o elettrice in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, e che risulta sostenuto da una lista di presentatori aventi i requisiti richiesti dagli statuti dei rispettivi partiti o coalizioni.
        3. Per ciascuna competizione è selezionato l'aspirante candidato o candidata che ha riportato il numero di voti più alto purché alle primarie abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. In caso di rinuncia, impedimento o morte dell'aspirante selezionato o selezionata, subentra il primo o la prima dei non eletti.
        4. In caso di presunte irregolarità gli aspiranti candidati possono presentare ricorso all'ufficio elettorale competente.

Art. 5.

(Svolgimento delle votazioni).

        1. Il seggio elettorale è costituito da un numero dispari di componenti designati dal partito richiedente, salvo il presidente che è designato dall'ufficio elettorale competente. Il seggio elettorale effettua lo spoglio e decide su tutte le questioni che insorgono durante lo svolgimento delle votazioni. In caso di parità prevale il voto del presidente.
        2. Lo scrutinio è effettuato pubblicamente dagli scrutatori designati una volta concluse le operazioni di voto. I candidati possono assistere allo scrutinio o nominare un proprio rappresentante.
        3. I risultati dello spoglio vengono trasmessi all'ufficio elettorale competente insieme ad una relazione del presidente del seggio attestante la regolarità delle votazioni.
        4. L'ufficio elettorale competente decide in maniera definitiva su ogni ricorso relativo al regolare svolgimento delle elezioni primarie.


Art. 6.

(Disposizioni transitorie).

        1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alla tornata elettorale politica, europea o amministrativa immediatamente successiva alla data di entrata in vigore della medesima legge per consentire ai partiti e alle coalizioni di adeguare i propri statuti alle norme ivi stabilite.


Art. 7.

(Obbligo di residenza per i candidati).

        1. Per la prima tornata elettorale politica, europea o amministrativa immediatamente successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ammesse per le elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del Parlamento europeo e per il rinnovo dei consigli degli enti locali, candidature di cittadini che non sono residenti da almeno cinque anni nel territorio per il quale è espressa la candidatura.



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