XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4586




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) dopo il comma 2 dell'articolo 136 è inserito il seguente:

        "2-ˆâ1bis. Le banche e le società che erogano prestiti e concedono garanzie nei casi previsti dai commi 1 e 2 sono tenute a comunicare alla Banca d'Italia, entro trenta giorni dalla data dell'erogazione o della concessione, i dati e le notizie relativi all'istruttoria svolta, alla natura, all'entità e alle condizioni contrattuali dei medesimi prestiti e garanzie";

                b) il comma 3 dell'articolo 136 è sostituito dal seguente:

        "3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis è punita con le pene stabilite dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile";

                c) dopo l'articolo 136 è inserito il seguente:

        "Art. 136-bis.- (Obbligazioni dei soggetti con elevata concentrazione dell'esposizione debitoria verso le banche). - 1. I soggetti che esercitano una attività di impresa la cui esposizione debitoria nei confronti di una banca italiana o di una società facente parte di un gruppo bancario, ai sensi dell'articolo 60, sia superiore al 15 per cento della propria esposizione debitoria complessiva verso banche italiane o società facenti parte di gruppi bancari di cui al medesimo articolo 60 non possono partecipare, né direttamente né indirettamente, alla gestione della medesima banca o società ovvero di altra banca o società facente parte dello stesso gruppo.
            2. Ai fini del presente articolo, l'esposizione debitoria si intende costituita:

                a) dai crediti già erogati;

                b) dagli affidamenti già concessi ma non ancora utilizzati;

                c) dalle garanzie concesse.

            3. I soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e che non provvedono a ricondurre la propria esposizione debitoria nei limiti indicati dal medesimo comma 1 entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 4:

                a) devono astenersi dall'esercitare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle banche o società di cui al comma 1, quando detengono partecipazioni di controllo o che comportano il controllo o il collegamento per effetto della stipulazione di patti parasociali previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

                b) non possono stipulare patti parasociali previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che comportano il controllo delle banche o società di cui al comma 1 del presente articolo;

                c) non possono svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche o società di cui al comma 1;

                d) non possono partecipare, direttamente o indirettamente, ad altre attività di gestione di banche o società di cui al comma 1.

            4. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al citato comma 1 sono obbligati a darne comunicazione alla Banca d'Italia, nonché alla banca nei cui confronti è stata superata la soglia indicata nel medesimo comma, entro trenta giorni dal verificarsi del superamento stesso.
            5. La Banca d'Italia informa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4, la banca o la società nei cui confronti è stata superata la soglia indicata, ai fini del rispetto delle disposizioni dei commi 1 e 3. La Banca d'Italia provvede altresì, in sede di esercizio della vigilanza informativa e della vigilanza ispettiva, a controllare l'osservanza delle disposizioni di cui ai citati commi 1 e 3.
            6. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai seguenti soggetti:

                a) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, ovvero presso le loro società controllanti o controllate;

                b) coloro che hanno rapporti di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 ovvero con le loro società controllanti o controllate;

                c) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei soggetti di cui alle lettere a) e b).

            7. Ai fini del presente articolo:

                a) il controllo sussiste nei casi di cui all'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile;

                b) per attività di impresa si intendono le attività indicate dall'articolo 2195 del codice civile.

            8. In caso di inosservanza dei divieti di cui alle lettere a) e b) del comma 3, la deliberazione è impugnabile, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dalla data di iscrizione.
            9. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 3 e 4 è punita con le pene stabilite dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile.
            10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle piccole e medie imprese, individuate ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003".

        2. La Banca d'Italia adotta con proprio regolamento, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di attuazione degli articoli 136 e 136-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, come modificati dal comma 1 del presente articolo.



Frontespizio Relazione