XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4586
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 2 dell'articolo 136 è inserito il
seguente:
"2-ˆâ1bis. Le banche e le società che erogano
prestiti e concedono garanzie nei casi previsti dai commi 1 e
2 sono tenute a comunicare alla Banca d'Italia, entro trenta
giorni dalla data dell'erogazione o della concessione, i dati
e le notizie relativi all'istruttoria svolta, alla natura,
all'entità e alle condizioni contrattuali dei medesimi
prestiti e garanzie";
b) il comma 3 dell'articolo 136 è sostituito dal
seguente:
"3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1, 2
e 2-bis è punita con le pene stabilite dall'articolo
2624, primo comma, del codice civile";
c) dopo l'articolo 136 è inserito il seguente:
"Art. 136-bis.- (Obbligazioni dei soggetti con
elevata concentrazione dell'esposizione debitoria verso le
banche). - 1. I soggetti che esercitano una attività
di impresa la cui esposizione debitoria nei confronti di una
banca italiana o di una società facente parte di un gruppo
bancario, ai sensi dell'articolo 60, sia superiore al 15 per
cento della propria esposizione debitoria complessiva verso
banche italiane o società facenti parte di gruppi bancari di
cui al medesimo articolo 60 non possono partecipare, né
direttamente né indirettamente, alla gestione della medesima
banca o società ovvero di altra banca o società facente parte
dello stesso gruppo.
2. Ai fini del presente articolo, l'esposizione
debitoria si intende costituita:
a) dai crediti già erogati;
b) dagli affidamenti già concessi ma non ancora
utilizzati;
c) dalle garanzie concesse.
3. I soggetti che si trovano nelle condizioni di cui
al comma 1 e che non provvedono a ricondurre la propria
esposizione debitoria nei limiti indicati dal medesimo comma 1
entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al
comma 4:
a) devono astenersi dall'esercitare il diritto di
voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle banche o
società di cui al comma 1, quando detengono partecipazioni di
controllo o che comportano il controllo o il collegamento per
effetto della stipulazione di patti parasociali previsti
dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) non possono stipulare patti parasociali
previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che comportano il
controllo delle banche o società di cui al comma 1 del
presente articolo;
c) non possono svolgere funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso le banche o
società di cui al comma 1;
d) non possono partecipare, direttamente o
indirettamente, ad altre attività di gestione di banche o
società di cui al comma 1.
4. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 3, i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui
al citato comma 1 sono obbligati a darne comunicazione alla
Banca d'Italia, nonché alla banca nei cui confronti è stata
superata la soglia indicata nel medesimo comma, entro trenta
giorni dal verificarsi del superamento stesso.
5. La Banca d'Italia informa, entro trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4, la
banca o la società nei cui confronti è stata superata la
soglia indicata, ai fini del rispetto delle disposizioni dei
commi 1 e 3. La Banca d'Italia provvede altresì, in sede di
esercizio della vigilanza informativa e della vigilanza
ispettiva, a controllare l'osservanza delle disposizioni di
cui ai citati commi 1 e 3.
6. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano
anche ai seguenti soggetti:
a) coloro che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso i soggetti che
si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, ovvero presso
le loro società controllanti o controllate;
b) coloro che hanno rapporti di lavoro autonomo o
subordinato con i soggetti che si trovano nelle condizioni di
cui al comma 1 ovvero con le loro società controllanti o
controllate;
c) il coniuge, i parenti e gli affini entro il
quarto grado dei soggetti di cui alle lettere a) e
b).
7. Ai fini del presente articolo:
a) il controllo sussiste nei casi di cui
all'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice
civile;
b) per attività di impresa si intendono le
attività indicate dall'articolo 2195 del codice civile.
8. In caso di inosservanza dei divieti di cui alle
lettere a) e b) del comma 3, la deliberazione è
impugnabile, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, se
la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i
voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione può
essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi
dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a
iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dalla
data di iscrizione.
9. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 3 e 4
è punita con le pene stabilite dall'articolo 2624, primo
comma, del codice civile.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non
si applicano alle piccole e medie imprese, individuate ai
sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del
6 maggio 2003".
2. La Banca d'Italia adotta con proprio regolamento, da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le disposizioni di attuazione degli articoli
136 e 136-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, come modificati dal
comma 1 del presente articolo.