XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4581
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Le disposizioni della presente legge, ad integrazione
di quanto stabilito dal decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, hanno lo scopo di tutelare:
a) la tipicità, la qualità, le caratteristiche
alimentari e nutrizionali, nonché le tradizioni rurali di
elaborazione dei prodotti agricoli e alimentari a
denominazione d'origine controllata (DOC), a denominazione
d'origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione
d'origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta
(IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT);
b) le aree agricole in cui si ottengono prodotti
con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno
1991;
c) le zone aventi specifico interesse
agrituristico.
2. Le disposizioni della presente legge non devono
comportare nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci dello
Stato, delle regioni e delle province, ivi comprese le
province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 2.
(Compiti delle regioni e delle province).
1. Le regioni e le province prestano particolare riguardo
alla tutela delle produzioni, delle aree agricole e delle zone
di interesse agrituristico di cui alla presente legge, con
riferimento:
a) per quanto concerne le regioni, all'individuazione
dei criteri per l'individuazione, da parte delle province,
delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di
smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui all'articolo 22,
comma 3, lettera e), del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, come modificato dall'articolo 3 del decreto
legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e all'adozione di tutte
le misure utili per perseguire gli obiettivi di cui al comma
2 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 22 del
1997 e dell'articolo 1 del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36;
b) per quanto concerne le province, all'adozione
dei piani territoriali di coordinamento previsti dall'articolo
20, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e all'individuazione delle zone non idonee alla
localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei
rifiuti, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera e),
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come
modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre
1997, n. 389.
Art. 3.
(Valutazione di impatto ambientale).
1. Fatte salve le competenze statali in materia, i
progetti di smaltimento finale di rifiuti da realizzare nelle
zone di produzione, delimitate dai relativi disciplinari, dei
prodotti agricoli e alimentari a DOC, DOCG, a DOP, a IGP e a
IGT, nonché nelle aree agricole in cui si ottengono prodotti
con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno
1991, e nelle zone aventi specifico interesse agrituristico,
sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale secondo le
procedure previste per i progetti elencati nell'allegato A
annesso all'atto di indirizzo e coordinamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7
settembre 1996, e successive modificazioni.