XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4581




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. Le disposizioni della presente legge, ad integrazione di quanto stabilito dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, hanno lo scopo di tutelare:

            a) la tipicità, la qualità, le caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonché le tradizioni rurali di elaborazione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione d'origine controllata (DOC), a denominazione d'origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione d'origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT);

            b) le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;

            c) le zone aventi specifico interesse agrituristico.

        2. Le disposizioni della presente legge non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci dello Stato, delle regioni e delle province, ivi comprese le province autonome di Trento e di Bolzano.


Art. 2.

(Compiti delle regioni e delle province).

        1. Le regioni e le province prestano particolare riguardo alla tutela delle produzioni, delle aree agricole e delle zone di interesse agrituristico di cui alla presente legge, con riferimento:

            a) per quanto concerne le regioni, all'individuazione dei criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui all'articolo 22, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e all'adozione di tutte le misure utili per perseguire gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997 e dell'articolo 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

            b) per quanto concerne le province, all'adozione dei piani territoriali di coordinamento previsti dall'articolo 20, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389.


Art. 3.

(Valutazione di impatto ambientale).

        1. Fatte salve le competenze statali in materia, i progetti di smaltimento finale di rifiuti da realizzare nelle zone di produzione, delimitate dai relativi disciplinari, dei prodotti agricoli e alimentari a DOC, DOCG, a DOP, a IGP e a IGT, nonché nelle aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e nelle zone aventi specifico interesse agrituristico, sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale secondo le procedure previste per i progetti elencati nell'allegato A annesso all'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni.



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