XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4579
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
FINALITA' DI PROMOZIONE E SVILUPPO
Art. 1.
(Finalità).
1. Al fine di sostenere e attuare le applicazioni e i
servizi di interesse pubblico per i quali è necessario
l'utilizzo della banda larga, nonché di facilitare l'uso
sociale delle nuove tecnologie, incentivando l'offerta di
mercato di servizi avanzati, la presente legge è diretta a
promuovere e a sviluppare, tramite interventi di
cofinanziamento, progetti per l'aggregazione della domanda e
la diffusione delle reti a banda larga, anche attraverso la
realizzazione delle necessarie infrastrutture.
2. In conformità con le finalità di cui al comma 1, sono
prioritariamente favoriti gli interventi volti a superare la
disomogenea distribuzione sul territorio delle possibilità di
accesso alle infrastrutture a banda larga con particolare
riguardo alle aree caratterizzate da una bassa densità
abitativa o da vincoli morfologici del territorio ovvero
dall'assenza di condizioni economiche favorevoli.
3. Le aree di cui al comma 2 sono individuate sulla base
dei parametri definiti con decreto, da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il
Ministro delle comunicazioni, sentito il parere dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e d'intesa con le
regioni.
Capo II
INCENTIVI ALL'AGGREGAZIONE
DELLA DOMANDA
Art 2.
(Aggregazione della domanda).
1. Le disposizioni del presente capo sono dirette a
favorire lo sviluppo di progetti di aggregazione della domanda
di servizi a banda larga da parte delle amministrazioni locali
e di soggetti delle comunità locali, allo scopo di costituire
un unico centro di acquisto e promozione dei servizi a banda
larga, anche al fine di migliorare la capacità contrattuale
dei partecipanti al progetto, stimolare gli investimenti da
parte degli operatori e ottenere migliore accesso ai
servizi.
2. Il territorio interessato ai progetti di cui al comma 1
non può eccedere l'ambito provinciale ed è individuato dalle
amministrazioni locali partecipanti, prevedendo
prioritariamente l'inserimento delle aree montane o insulari,
nonché dei distretti industriali.
3. Oltre alle amministrazioni locali interessate, possono
partecipare ai progetti soggetti pubblici e privati presenti
sul territorio individuato ai sensi del comma 2.
4. I soggetti proponenti il progetto possono costituirsi
in consorzi secondo le forme previste dal codice civile.
Art. 3.
(Progetti finanziabili).
1. Il progetto proposto ai sensi dell'articolo 2
prevede:
a) la descrizione dei benefìci sociali ed
economici derivanti dalla diffusione dei servizi a larga banda
per le comunità locali;
b) l'impegno dei soggetti partecipanti ad
aggregare la propria domanda di servizi a larga banda;
c) la valutazione della domanda esistente e
potenziale, le risorse economiche disponibili, il programma di
conseguimento degli obiettivi da raggiungere nei tempi
indicati;
d) le risorse finanziarie necessarie per la
realizzazione del progetto, nonché gli apporti dei singoli
partecipanti;
e) le professionalità disponibili per la
realizzazione del progetto.
Art. 4.
(Contributi).
1. In ragione della estensione territoriale delle aree
interessate e degli obiettivi indicati nel progetto, ai
soggetti di cui al presente capo è riconosciuto un contributo
non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 400.000 euro,
per un valore, comunque, non eccedente il 50 per cento del
costo complessivo del progetto.
2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con
analoghi strumenti di sostegno finanziario previsti da
disposizioni regionali o dell'Unione europea, in misura
comunque non eccedente il limite del 50 per cento del costo
complessivo del progetto.
Capo III
INCENTIVI ALLA REALIZZAZIONE DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE
A BANDA LARGA
Art. 5.
(Realizzazione delle reti
di telecomunicazione).
1. Le disposizioni del presente capo sono dirette a
favorire la realizzazione e lo sviluppo di reti di
telecomunicazione a banda larga, finalizzate prioritariamente
alle esigenze degli enti pubblici e privati proponenti, nelle
comunità locali caratterizzate da una insufficiente
disponibilità di infrastrutture di accesso, avuto particolare
riguardo alle aree contraddistinte da una bassa densità
abitativa o da vincoli morfologici del territorio o
dall'assenza di condizioni economiche favorevoli, ai sensi del
decreto di cui all'articolo 1, comma 3.
2. Il territorio interessato ai progetti di sviluppo di
cui al comma 1 è individuato dalle amministrazioni regionali e
locali interessate, prevedendo prioritariamente l'inserimento
delle aree montane o insulari, nonché dei distretti
industriali.
3. Oltre alle amministrazioni locali interessate, possono
partecipare ai progetti soggetti pubblici e privati presenti
sul territorio, individuato ai sensi del comma 2.
4. I soggetti proponenti il progetto si costituiscono in
consorzi secondo le forme previste dal codice civile.
Art. 6.
(Progetti finanziabili).
1. Il progetto proposto ai sensi dell'articolo 5
prevede:
a) la descrizione dei benefìci sociali ed
economici derivanti dalla diffusione dei servizi a banda larga
nelle comunità locali proponenti;
b) l'impegno degli organismi partecipanti ad
aggregare la propria domanda di servizi a banda larga;
c) la valutazione della domanda esistente e
potenziale, le risorse economiche disponibili, il programma di
conseguimento degli obiettivi da raggiungere nei tempi
indicati;
d) l'utilizzo di sistemi compatibili con le
possibili evoluzioni tecnologiche;
e) le risorse finanziarie necessarie per la
realizzazione del progetto, nonché gli apporti dei singoli
partecipanti;
f) l'accessibilità alla rete da parte dei singoli
fornitori di servizi, anche non partecipanti al progetto.
2. La selezione dei soggetti incaricati della
realizzazione delle infrastrutture necessarie avviene con
procedura di evidenza pubblica, in conformità con le
disposizioni comunitarie vigenti in materia.
Art. 7.
(Contributi).
1. In ragione della estensione territoriale delle aree
interessate e degli obiettivi indicati nel progetto, ai
soggetti di cui al presente capo è riconosciuto un contributo
non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 2.000.000 di
euro, per un valore, comunque, non eccedente il 50 per cento
del costo complessivo del progetto.
2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con
analoghi strumenti di sostegno finanziario previsti da
disposizioni regionali o dell'Unione europea, in misura
comunque non eccedente il limite del 50 per cento del costo
complessivo del progetto.
Capo IV
INCENTIVI ALLA REALIZZAZIONE DI RETI INTEGRATE DI PICCOLE E
MEDIE IMPRESE
Art. 8.
(Realizzazione di reti integrate di piccole e medie
imprese).
1. Le disposizioni del presente capo sono dirette a
favorire, mediante l'utilizzo di tecnologie a banda larga, lo
sviluppo di reti di interscambio di informazioni e di
cooperazione tra piccole e medie imprese appartenenti a un
distretto industriale, di cui all'articolo 36 della legge 5
ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1 il territorio di riferimento
è circoscritto a quello del distretto industriale.
3. Il progetto prevede la partecipazione di non meno del
10 per cento delle piccole e medie imprese appartenenti al
distretto.
4. I soggetti proponenti si costituiscono in consorzio o
in altre forme consociative previste dal codice civile.
5. Al soggetto di cui al comma 4 è affidata la gestione
dei servizi e la promozione del loro utilizzo.
Art. 9.
(Progetti finanziabili).
1. Il progetto proposto ai sensi dell'articolo 8
prevede:
a) la descrizione dei benefìci quantificabili in
termini di efficienza della filiera produttiva;
b) l'impegno dei partecipanti ad aggregare la
domanda di servizi a banda larga;
c) l'utilizzo di sistemi, compatibili con le
possibili evoluzioni tecnologiche;
d) la riduzione di costi e il migliore accesso ai
mercati;
e) le risorse finanziarie necessarie per la
realizzazione del progetto, nonché gli apporti dei singoli
partecipanti.
Art. 10.
(Contributi)
1. In ragione della estensione del distretto industriale e
degli obiettivi indicati nel progetto, ai soggetti di cui al
presente capo è riconosciuto un contributo non inferiore a
100.000 euro e non superiore a 400.000 euro, per un valore,
comunque, non eccedente il 50 per cento del costo complessivo
del progetto.
2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con
analoghi strumenti di sostegno finanziario previsti da
disposizioni regionali o dell'Unione europea, in misura
comunque noi eccedente il limite del 50 per cento del costo
complessivo del progetto.
Capo V
DISPOSIZIONI COMUNI E FINANZIARIE
Art. 11.
(Modalità per la concessione
delle agevolazioni).
1. Con decreto del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, di intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono disciplinati i criteri di valutazione e di selezione dei
progetti da finanziare, nonché le modalità di concessione dei
contributi. Il decreto è sottoposto al parere delle competenti
Commissioni parlamentari.
2. Sulla base dei criteri individuati dal decreto di cui
al comma 1, i progetti sono selezionati, d'intesa con le
regioni, dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, che
provvede all'attribuzione dei relativi contributi.
Art. 12.
(Disposizioni finanziarie).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla
fissazione nella misura del 19 per cento delle aliquote
relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni;
b) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre
1983, n. 649, e successive modificazioni;
c) articolo 2 del decreto legislativo 1^ aprile
1996, n. 239, e successive modificazioni;
d) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n.
546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ dicembre
1981, n. 692, e successive modificazioni;
e) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e
successive modificazioni;
f) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 84, e successive modificazioni;
g) articolo 11-bis del decreto-legge 30
settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 novembre 1983, n. 649;
h) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni.
Art. 13.
(Relazione al Parlamento).
1. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie presenta
annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione delle
disposizioni della presente legge.