XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4579




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

FINALITA' DI PROMOZIONE E SVILUPPO


Art. 1.

(Finalità).

        1. Al fine di sostenere e attuare le applicazioni e i servizi di interesse pubblico per i quali è necessario l'utilizzo della banda larga, nonché di facilitare l'uso sociale delle nuove tecnologie, incentivando l'offerta di mercato di servizi avanzati, la presente legge è diretta a promuovere e a sviluppare, tramite interventi di cofinanziamento, progetti per l'aggregazione della domanda e la diffusione delle reti a banda larga, anche attraverso la realizzazione delle necessarie infrastrutture.
        2. In conformità con le finalità di cui al comma 1, sono prioritariamente favoriti gli interventi volti a superare la disomogenea distribuzione sul territorio delle possibilità di accesso alle infrastrutture a banda larga con particolare riguardo alle aree caratterizzate da una bassa densità abitativa o da vincoli morfologici del territorio ovvero dall'assenza di condizioni economiche favorevoli.
        3. Le aree di cui al comma 2 sono individuate sulla base dei parametri definiti con decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sentito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e d'intesa con le regioni.


Capo II

INCENTIVI ALL'AGGREGAZIONE
DELLA DOMANDA


Art 2.

(Aggregazione della domanda).

        1. Le disposizioni del presente capo sono dirette a favorire lo sviluppo di progetti di aggregazione della domanda di servizi a banda larga da parte delle amministrazioni locali e di soggetti delle comunità locali, allo scopo di costituire un unico centro di acquisto e promozione dei servizi a banda larga, anche al fine di migliorare la capacità contrattuale dei partecipanti al progetto, stimolare gli investimenti da parte degli operatori e ottenere migliore accesso ai servizi.
        2. Il territorio interessato ai progetti di cui al comma 1 non può eccedere l'ambito provinciale ed è individuato dalle amministrazioni locali partecipanti, prevedendo prioritariamente l'inserimento delle aree montane o insulari, nonché dei distretti industriali.
        3. Oltre alle amministrazioni locali interessate, possono partecipare ai progetti soggetti pubblici e privati presenti sul territorio individuato ai sensi del comma 2.
        4. I soggetti proponenti il progetto possono costituirsi in consorzi secondo le forme previste dal codice civile.


Art. 3.

(Progetti finanziabili).

        1. Il progetto proposto ai sensi dell'articolo 2 prevede:

            a) la descrizione dei benefìci sociali ed economici derivanti dalla diffusione dei servizi a larga banda per le comunità locali;

            b) l'impegno dei soggetti partecipanti ad aggregare la propria domanda di servizi a larga banda;

            c) la valutazione della domanda esistente e potenziale, le risorse economiche disponibili, il programma di conseguimento degli obiettivi da raggiungere nei tempi indicati;

            d) le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto, nonché gli apporti dei singoli partecipanti;

            e) le professionalità disponibili per la realizzazione del progetto.

Art. 4.

(Contributi).

        1. In ragione della estensione territoriale delle aree interessate e degli obiettivi indicati nel progetto, ai soggetti di cui al presente capo è riconosciuto un contributo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 400.000 euro, per un valore, comunque, non eccedente il 50 per cento del costo complessivo del progetto.
        2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con analoghi strumenti di sostegno finanziario previsti da disposizioni regionali o dell'Unione europea, in misura comunque non eccedente il limite del 50 per cento del costo complessivo del progetto.


Capo III

INCENTIVI ALLA REALIZZAZIONE DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE
A BANDA LARGA


Art. 5.

(Realizzazione delle reti
di telecomunicazione).

        1. Le disposizioni del presente capo sono dirette a favorire la realizzazione e lo sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga, finalizzate prioritariamente alle esigenze degli enti pubblici e privati proponenti, nelle comunità locali caratterizzate da una insufficiente disponibilità di infrastrutture di accesso, avuto particolare riguardo alle aree contraddistinte da una bassa densità abitativa o da vincoli morfologici del territorio o dall'assenza di condizioni economiche favorevoli, ai sensi del decreto di cui all'articolo 1, comma 3.
        2. Il territorio interessato ai progetti di sviluppo di cui al comma 1 è individuato dalle amministrazioni regionali e locali interessate, prevedendo prioritariamente l'inserimento delle aree montane o insulari, nonché dei distretti industriali.
        3. Oltre alle amministrazioni locali interessate, possono partecipare ai progetti soggetti pubblici e privati presenti sul territorio, individuato ai sensi del comma 2.
        4. I soggetti proponenti il progetto si costituiscono in consorzi secondo le forme previste dal codice civile.


Art. 6.

(Progetti finanziabili).

        1. Il progetto proposto ai sensi dell'articolo 5 prevede:

            a) la descrizione dei benefìci sociali ed economici derivanti dalla diffusione dei servizi a banda larga nelle comunità locali proponenti;

            b) l'impegno degli organismi partecipanti ad aggregare la propria domanda di servizi a banda larga;

            c) la valutazione della domanda esistente e potenziale, le risorse economiche disponibili, il programma di conseguimento degli obiettivi da raggiungere nei tempi indicati;

            d) l'utilizzo di sistemi compatibili con le possibili evoluzioni tecnologiche;

            e) le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto, nonché gli apporti dei singoli partecipanti;

            f) l'accessibilità alla rete da parte dei singoli fornitori di servizi, anche non partecipanti al progetto.

        2. La selezione dei soggetti incaricati della realizzazione delle infrastrutture necessarie avviene con procedura di evidenza pubblica, in conformità con le disposizioni comunitarie vigenti in materia.


Art. 7.

(Contributi).

        1. In ragione della estensione territoriale delle aree interessate e degli obiettivi indicati nel progetto, ai soggetti di cui al presente capo è riconosciuto un contributo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro, per un valore, comunque, non eccedente il 50 per cento del costo complessivo del progetto.
        2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con analoghi strumenti di sostegno finanziario previsti da disposizioni regionali o dell'Unione europea, in misura comunque non eccedente il limite del 50 per cento del costo complessivo del progetto.


Capo IV

INCENTIVI ALLA REALIZZAZIONE DI RETI INTEGRATE DI PICCOLE E
MEDIE IMPRESE


Art. 8.

(Realizzazione di reti integrate di piccole e medie
imprese).

        1. Le disposizioni del presente capo sono dirette a favorire, mediante l'utilizzo di tecnologie a banda larga, lo sviluppo di reti di interscambio di informazioni e di cooperazione tra piccole e medie imprese appartenenti a un distretto industriale, di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni.
        2. Ai fini di cui al comma 1 il territorio di riferimento è circoscritto a quello del distretto industriale.
        3. Il progetto prevede la partecipazione di non meno del 10 per cento delle piccole e medie imprese appartenenti al distretto.
        4. I soggetti proponenti si costituiscono in consorzio o in altre forme consociative previste dal codice civile.
        5. Al soggetto di cui al comma 4 è affidata la gestione dei servizi e la promozione del loro utilizzo.


Art. 9.

(Progetti finanziabili).

        1. Il progetto proposto ai sensi dell'articolo 8 prevede:

            a) la descrizione dei benefìci quantificabili in termini di efficienza della filiera produttiva;
            b) l'impegno dei partecipanti ad aggregare la domanda di servizi a banda larga;

            c) l'utilizzo di sistemi, compatibili con le possibili evoluzioni tecnologiche;

            d) la riduzione di costi e il migliore accesso ai mercati;

            e) le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto, nonché gli apporti dei singoli partecipanti.


Art. 10.

(Contributi)

        1. In ragione della estensione del distretto industriale e degli obiettivi indicati nel progetto, ai soggetti di cui al presente capo è riconosciuto un contributo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 400.000 euro, per un valore, comunque, non eccedente il 50 per cento del costo complessivo del progetto.
        2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con analoghi strumenti di sostegno finanziario previsti da disposizioni regionali o dell'Unione europea, in misura comunque noi eccedente il limite del 50 per cento del costo complessivo del progetto.


Capo V

DISPOSIZIONI COMUNI E FINANZIARIE


Art. 11.

(Modalità per la concessione
delle agevolazioni).

        1. Con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i criteri di valutazione e di selezione dei progetti da finanziare, nonché le modalità di concessione dei contributi. Il decreto è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
        2. Sulla base dei criteri individuati dal decreto di cui al comma 1, i progetti sono selezionati, d'intesa con le regioni, dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, che provvede all'attribuzione dei relativi contributi.


Art. 12.

(Disposizioni finanziarie).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla fissazione nella misura del 19 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

            a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

            b) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni;

            c) articolo 2 del decreto legislativo 1^ aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni;

            d) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ dicembre 1981, n. 692, e successive modificazioni;

            e) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni;

            f) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, e successive modificazioni;

            g) articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
            h) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni.


Art. 13.

(Relazione al Parlamento).

        1. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione delle disposizioni della presente legge.



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