XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4578
DISEGNO DI LEGGE
Capo I
PRINCI'PI DI DELEGA
Art. 1.
(Delega).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi recanti la riforma organica del codice
di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre
1940, n. 1443.
2. I decreti legislativi previsti dal comma 1, nel
rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in
conformità ai princìpi e ai criteri direttivi previsti dai
capi da II a XVIII, realizzano il necessario coordinamento con
le altre disposizioni vigenti, apportando altresì le
necessarie modifiche alle norme di procedura relative alle
giurisdizioni diverse da quella ordinaria.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
4. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 1
sono sottoposti al parere della Assemblea generale della Corte
Suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 93
dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, dell'Adunanza generale del Consiglio di
Stato e delle sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi
dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n.
273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739. I pareri
sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione;
decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza
del parere.
5. Decorso il termine di cui al comma 4, gli schemi dei
decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento, affinché sia
espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari
entro il termine di sessanta giorni dalla data di
trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a
scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine
previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di
quest'ultimo è prorogata di centoventi giorni.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare
disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei
princìpi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e
con la procedura di cui al comma 4.
Capo II
GIURISDIZIONE E COMPETENZA
Art. 2.
(Giurisdizione).
1. In materia di giurisdizione, i decreti legislativi di
cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) rivedere la disciplina della giurisdizione nei
rapporti tra l'autorità giudiziaria ordinaria e la
giurisdizione amministrativa, contabile ed i giudici speciali,
prevedendo la traslazione del giudizio se, nel termine
perentorio fissato dalla legge, la domanda è riproposta al
giudice munito di giurisdizione, ferme restando comunque le
decadenze verificatesi anteriormente alla proposizione della
domanda innanzi al primo giudice ed attribuendo a quest'ultima
effetto interruttivo di esse, nonché consentendo la
proposizione del regolamento sia preventivamente che quale
mezzo di impugnazione della sentenza sulla sola
giurisdizione;
b) disciplinare la litispendenza tra giurisdizioni
diverse secondo i criteri di
cui all'articolo 7 della legge 31 maggio 1995, n. 218;
c) disciplinare i limiti della giurisdizione
italiana, della litispendenza internazionale e della
pregiudizialità internazionale nel rispetto delle convenzioni
internazionali e dei regolamenti comunitari, trasferendo
all'interno del codice di procedura civile le regole contenute
nella legge 31 maggio 1995, n. 218, e successive
modificazioni, opportunamente razionalizzate.
Art. 3.
(Competenza del giudice di pace).
1. In materia di competenza del giudice di pace, i decreti
legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) improntare il processo dinanzi al giudice di
pace alle linee guida del processo ordinario, salvi gli
opportuni temperamenti di carattere semplificativo, per le
controversie di minore valore economico;
b) prevedere che il giudice di pace sia competente
per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a
cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla
competenza di altro giudice; prevedere che il giudice di pace
è altresì competente per le cause di risarcimento del danno
prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, purché il
valore della controversia non superi venticinquemila euro.
Art. 4.
(Competenza per territorio).
1. In materia di competenza per territorio, i decreti
legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) semplificare il sistema dei criteri di
competenza territoriale derogabile con riduzione delle ipotesi
di foro speciale,
mantenendo l'inderogabilità della competenza territoriale per
il foro della pubblica amministrazione, nonché per
l'esecuzione forzata e relative opposizioni, per i
procedimenti cautelari e possessori e per i procedimenti di
volontaria giurisdizione;
b) prevedere la competenza per materia del
tribunale per la querela di falso solo in presenza di domanda
di accertamento incidentale, consentendone la cognizione in
via incidentale da parte di altri giudici, con esclusione dei
giudizi di opposizione a sanzioni amministrative.
Art. 5.
(Modificazioni della competenza).
1. In materia di modificazioni della competenza, i decreti
legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere la revisione della disciplina della
connessione, riservando sempre al giudice competente per la
domanda principale la cognizione di quella riconvenzionale e
di accertamento incidentale, in quanto rientranti nella
competenza per valore di quel giudice, ovvero al giudice
superiore la cognizione di tutta la causa, ferma la competenza
territoriale determinata in base alla domanda principale e la
competenza per valore del giudice adito in presenza di
eccezione di compensazione;
b) razionalizzare la disciplina della
litispendenza, tenendo conto dei princìpi contenuti nel
regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre
2000, e successive modificazioni, ed adeguandola, quanto alla
valutazione della competenza, alla disciplina della
continenza.
Art. 6.
(Eccezioni sulla competenza).
1. In materia di eccezioni sulla competenza, i decreti
legislativi di cui all'articolo
1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) prevedere che l'eccezione di incompetenza per
territorio derogabile e per valore possano essere proposte
sino alla comparsa di risposta tempestivamente depositata;
b) prevedere che l'eccezione di incompetenza per
materia e per territorio inderogabile possano essere sollevate
sino alla proposizione dell'istanza di fissazione
dell'udienza, con possibilità di rilevazione anche d'ufficio
nel decreto di fissazione dell'udienza;
c) prevedere l'obbligo per il giudice, se
richiesto da entrambe le parti o se la questione è stata
rilevata d'ufficio, di decidere, prima di ogni ulteriore
attività processuale, la questione con ordinanza non
revocabile contenente, se di incompetenza, l'indicazione del
giudice ritenuto competente ed il termine per la
riassunzione.
Art. 7.
(Regolamento di competenza
e di giurisdizione).
1. In materia di regolamento di competenza e di
giurisdizione, i decreti legislativi di cui all'articolo 1
sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) disciplinare l'istituto del regolamento di
competenza, eliminando il regolamento facoltativo ed il
regolamento d'ufficio e subordinando la sospensione del
giudizio, ovvero del termine di riassunzione, alla verifica
della non manifesta infondatezza o inammissibilità da parte
del giudice innanzi al quale la questione è sollevata;
b) uniformare ai princìpi di cui alla lettera
a) la disciplina del regolamento di giurisdizione
successivo.
Capo III
ASTENSIONE E RICUSAZIONE
Art. 8.
(Astensione e ricusazione).
1. In materia di astensione e ricusazione, i decreti
legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ampliare i casi di astensione obbligatoria con
riguardo all'ipotesi di precedente conoscenza processuale
della causa;
b) escludere la ricusabilità dei giudici che
decidono la ricusazione;
c) prevedere la possibilità di condanna ad un equo
indennizzo su istanza della parte danneggiata, nonché per
responsabilità aggravata nel caso di rigetto o inammissibilità
dell'istanza di ricusazione;
d) consentire al giudice di astenersi
volontariamente, se autorizzato dal capo dell'ufficio, in caso
di ricusazione; prevedere l'impugnabilità del provvedimento
negativo davanti al presidente della corte di appello o, se
proposta nei confronti di questi o di giudici della Corte di
cassazione, davanti al primo presidente della medesima Corte,
che provvede eventualmente anche sulla responsabilità
aggravata;
e) prevedere che il giudice ricusato possa non
sospendere il processo, ove l'istanza appaia manifestamente
inammissibile o infondata.
Capo IV
PUBBLICO MINISTERO
Art. 9.
(Pubblico ministero).
1. In materia di funzioni del pubblico ministero, i
decreti legislativi di cui all'articolo
1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) prevedere l'obbligatorietà dell'intervento del
pubblico ministero, oltre che in ogni giudizio di fronte alla
Corte di cassazione, soltanto nei giudizi che avrebbe potuto
promuovere;
b) prevedere, inoltre, che, nei giudizi aventi ad
oggetto diritti indisponibili, il giudice possa disporre la
denuncia della lite e che, in tali casi, il pubblico ministero
abbia facoltà di intervenire nel termine fissato dal
giudice.
Capo V
PARTI DEL PROCESSO
Art. 10.
(Rappresentanza processuale).
1. In materia di rappresentanza processuale, i decreti
legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) consentire la rappresentanza processuale anche
a soggetto che non sia investito, o non sia stato in
precedenza investito, del potere di rappresentanza
sostanziale;
b) disciplinare la procura alla lite consentendo,
in caso di contestazione, la ratifica dell'operato del
difensore e prevedendone l'efficacia, in difetto di espressa
limitazione, per l'intero giudizio in ogni sua fase, anche
cautelare ed esecutiva, e grado, mantenendo la procura
speciale per il giudizio di cassazione;
c) consentire il rilievo d'ufficio del difetto
totale di procura e della irregolarità della procura in caso
di contumacia della controparte.
Art. 11.
(Spese processuali e responsabilità
aggravata).
1. In materia di spese processuali e di responsabilità
aggravata, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono
adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) disciplinare le spese processuali secondo il
principio della soccombenza, ma consentendo al giudice, sulla
base di esplicita motivazione, di derogarvi, sia
compensandole, sia ponendole, in tutto o in parte, a carico
della parte formalmente vittoriosa che abbia, tuttavia,
causato o mantenuto in vita la lite, eventualmente rifiutando
ragionevoli proposte conciliative;
b) generalizzare, ad ogni grado del processo ed ai
regolamenti, il principio della responsabilità aggravata, con
condanna a titolo di sanzione a somma equitativamente
determinata, inserendo l'ipotesi della manifesta infondatezza
sia della impugnazione, sia della resistenza in giudizio, e
mantenendo l'ipotesi dell'assenza della normale prudenza
nell'esecuzione di titolo esecutivo stragiudiziale, oltre che
negli altri casi attualmente previsti dall'articolo 96,
secondo comma, del codice di procedura civile.
Capo VI
ESERCIZIO DELL'AZIONE
Art. 12.
(Litisconsorzio e cumulo di domande).
1. In materia di litisconsorzio e di cumulo di domande, i
decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in
conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) regolamentare gli effetti procedurali della
mancata estensione del giudizio a tutti i litisconsorti
necessari, prevedendo
l'estinzione officiosa del giudizio nel caso di omessa
integrazione del contraddittorio nel termine perentorio
fissato dal giudice, se non prorogato prima della scadenza per
giusti motivi;
b) prevedere casi in cui, anche nell'ipotesi di
litisconsorzio per identità di questioni, valga la deroga alla
competenza territoriale in favore del foro generale di uno dei
convenuti, prevista per il cumulo soggettivo;
c) escludere la deroga alla competenza
territoriale nel caso di cumulo di più domande, anche
riconvenzionali, tra le stesse parti, se non connesse per
titolo o attraverso l'eccezione, salva l'espressa accettazione
del contraddittorio.
Art. 13.
(Intervento nel processo).
1. In materia di intervento nel processo, i decreti
legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) razionalizzare la disciplina dell'intervento,
prevedendo la delimitazione del tempo dell'intervento
principale e di quello adesivo autonomo e il potere del
giudice di estromettere il terzo in ipotesi di intervento
inammissibile, con ordinanza ricorribile al collegio con le
modalità del reclamo cautelare;
b) concedere all'interventore adesivo dipendente
il potere di impugnare la sentenza;
c) prevedere il potere del convenuto di chiamare
in causa il garante, o il vero legittimato passivo, ovvero il
terzo che potrebbe proporre intervento volontario, con
conseguente facoltà per l'attore di estendere a costoro la sua
domanda;
d) prevedere che il giudice possa ordinare la
denuncia della lite ai terzi che potrebbero intervenire
volontariamente e dichiarare d'ufficio l'estinzione del
processo nel caso di mancata denuncia della lite
al titolare di un diritto dipendente da quello dedotto in
giudizio che sarebbe legittimato all'opposizione di terzo
revocatoria.
Capo VII
ATTI PROCESSUALI
Art. 14.
(Disciplina degli atti processuali).
1. In materia di disciplina degli atti processuali, i
decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in
conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) rivedere in generale la disciplina degli atti
processuali, prevedendo la possibilità che i documenti possano
essere prodotti anche in lingua straniera, con traduzione
libera ed eventualmente, su istanza dell'altra parte o su
ordine del giudice, con traduzione giurata;
b) prevedere che la sentenza possa non esporre lo
svolgimento del processo, se non necessario ai fini della
motivazione della decisione ovvero, se necessario, anche
estraendolo da un atto di parte e dandone atto;
c) prevedere la validità delle comunicazioni ai
difensori, purché vi sia prova della ricezione, effettuate a
mezzo fax o per e-mail al numero telefonico o
all'indirizzo di posta elettronica indicati dal difensore;
d) razionalizzare il procedimento di notifica per
adeguarlo ai princìpi comunitari, al fine di garantire la
realizzazione del diritto di difesa e di azione, anche
mediante l'utilizzazione di strumenti informatici;
e) equiparare la notifica ad associazioni, enti e
persone giuridiche, alle modalità previste per le persone
fisiche e la notifica al legale rappresentante a quella fatta
all'ente rappresentato;
f) semplificare, attraverso forme di comunicazione
più moderne ed efficaci, la notificazione per pubblici
proclami.
Art. 15.
(Termini processuali).
1. In materia di termini processuali, i decreti
legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) rivedere la disciplina dei termini processuali,
mantenendo la possibilità di loro abbreviazione o proroga, se
non perentori, su istanza di parte e prevedendo, nel rispetto
del principio del contraddittorio, la rimessione in termini
per inosservanza dovuta a causa non imputabile anche per i
termini perentori, purché non relativi alla proposizione
dell'impugnazione;
b) ridurre le ipotesi di controversie sottratte
alla sospensione nel periodo feriale, derogando alla regola
della sospensione dei termini per le sole tipologie di
controversie strutturalmente caratterizzate dall'urgenza.
Capo VIII
INTRODUZIONE DELLA CAUSA
Art. 16.
(Citazione e costituzione delle parti).
1. In materia di citazione e costituzione delle parti, i
decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in
conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che il processo sia introdotto con
atto di citazione, senza indicazione dell'udienza, da
depositare in cancelleria con i documenti offerti in
comunicazione, entro un termine perentorio;
b) prevedere che nell'atto di citazione l'attore
fissi al convenuto un termine, disciplinato dalla legge solo
nel minimo, entro il quale il convenuto può replicare con una
comparsa di risposta da notificare, o comunicare, all'attore e
all'eventuale terzo e da depositare in cancelleria con i
documenti offerti in comunicazione;
c) prevedere che, in caso di mancata costituzione
in cancelleria dell'attore, il convenuto possa costituirsi
chiedendo la fissazione dell'udienza di discussione ovvero, in
difetto, l'estinzione del processo con salvezza degli effetti
sostanziali della domanda;
d) prevedere la facoltà per l'attore costituito di
replicare con atto notificato, o comunicato, al convenuto,
ovvero di comunicare che intende depositare istanza di
fissazione dell'udienza;
e) prevedere la facoltà per il convenuto, ove
l'attore abbia optato per la replica, di replicare a sua
volta, ovvero di comunicare che intende depositare istanza di
fissazione dell'udienza;
f) prevedere l'estensione della trattazione
scritta tra le parti fin quando una di esse, in luogo di
replicare, depositi e notifichi alle altre parti istanza di
fissazione dell'udienza, entro un termine perentorio
decorrente dall'ultima difesa effettuata. Disciplinare
l'estinzione del giudizio in caso di mancata presentazione
dell'istanza di fissazione dell'udienza;
g) prevedere le modalità di applicazione dei
princìpi e criteri direttivi di cui al presente capo, nonché
di quelli di cui all'articolo 19, ai casi in cui la legge
dispone l'introduzione del giudizio ordinario di cognizione
con ricorso, anziché con atto di citazione, adeguando alla
specificità dei singoli casi tali princìpi e criteri direttivi
ed apportando loro le conseguenti limitazioni ed eccezioni.
Riconsiderare i casi in cui è necessario od opportuno
anteporre l'instaurazione del primo contatto in udienza tra le
parti e il giudice rispetto al momento della definitiva
fissazione dell'oggetto del giudizio, mantenendo
o prevedendo per tali casi l'introduzione del giudizio
ordinario di cognizione con ricorso e statuendo che in ogni
altro caso essa avvenga con citazione ai sensi della lettera
a). Disciplinare compiutamente le fasi introduttiva ed
istruttoria nei casi in cui è prevista l'introduzione con
ricorso del giudizio ordinario di cognizione.
Art. 17.
(Istanza di fissazione dell'udienza).
1. In materia di istanza di fissazione dell'udienza, i
decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in
conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'istanza di fissazione
dell'udienza contenga le conclusioni, di rito e di merito e
che, analogamente, debba provvedere l'altra parte;
b) prevedere che l'istanza possa essere volta ad
ottenere provvedimenti anticipatori di condanna o cautelari,
ovvero avere per oggetto incidenti del processo, quali la
chiamata di terzi o l'integrità del contraddittorio, ma debba,
anche in tali casi, contenere le conclusioni finali di rito e
di merito, salva sempre la facoltà di replica della
controparte.
Art. 18.
(Preclusioni).
1. In materia di preclusioni, i decreti legislativi di cui
all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che le domande riconvenzionali e la
chiamata in causa dei terzi siano proposte, a pena
d'inammissibilità rilevabile su istanza dell'altra parte,
nella comparsa di risposta tempestivamente depositata e che le
eccezioni di rito non rilevabili d'ufficio siano dichiarate
d'ufficio inammissibili, se non proposte nella prima difesa
successiva;
b) prevedere che le eccezioni di merito non
rilevabili d'ufficio siano proposte dal convenuto non oltre la
seconda memoria, salva per l'attore la facoltà di chiedere la
fissazione dell'udienza dopo la comparsa di risposta, con
conseguente preclusione per il convenuto;
c) prevedere che le eccezioni di merito non
rilevabili d'ufficio relative a tutte le domande
riconvenzionali siano proponibili nella prima difesa
successiva.
Capo IX
ISTRUZIONE DELLA CAUSA
Art. 19.
(Decreto di fissazione dell'udienza).
1. In materia di fissazione dell'udienza, i decreti
legislativi di cui all'articolo 1 dovranno prevedere che
l'udienza sia fissata con decreto, il quale deve sempre
contenere:
a) l'indicazione delle questioni, di rito e di
merito, rilevabili d'ufficio;
b) una pronuncia, succintamente motivata,
sull'ammissibilità e sulla rilevanza delle prove richieste
dalle parti o disponibili d'ufficio;
c) l'invito alle parti, ove appaia opportuno ai
fini dell'interrogatorio libero o del tentativo di
conciliazione, a comparire personalmente all'udienza;
d) l'autorizzazione o l'invito, ove appaia
opportuno, a depositare brevi memorie conclusionali prima
dell'udienza, eventualmente indicando le questioni che
necessitano di trattazione;
e) eventuali provvedimenti volti alla
regolarizzazione della costituzione delle parti, alla
integrazione del contraddittorio, alla chiamata in causa di
terzi, alla rinnovazione della notificazione della citazione,
disponendo un adeguato differimento dell'udienza ove
necessario per
consentire il pieno contraddittorio anche con i terzi.
Art. 20.
(Attività istruttoria di parte).
1. In materia di attività istruttoria di parte, i decreti
legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere la possibilità che i difensori delle
parti possano assumere, anche prima dell'inizio del giudizio,
dichiarazioni testimoniali scritte ed eventualmente
autenticarle o farle autenticare da soggetti muniti di poteri
di certificazione, nonché relazioni peritali e attestazioni di
fatti e situazioni constatati da pubblici ufficiali,
riconoscendo all'ufficiale giudiziario tale potere di
attestazione;
b) prevedere l'utilizzabilità dei documenti di cui
alla lettera a) nel processo, con il potere per il
giudice di disporre, anche su istanza delle parti,
accertamenti istruttori;
c) prevedere che le ispezioni di luoghi e gli
accertamenti tecnici possano sempre essere chiesti in
contraddittorio, in vista di un futuro giudizio, con nomina,
nel primo caso, anche di un ufficiale giudiziario e, nel
secondo, di uno o più tecnici;
d) prevedere il potere delle parti, anche mediante
difensori muniti di mandato, di ottenere da pubbliche
amministrazioni, soggetti assimilati e pubblici depositari,
pure in vista di un giudizio ed indipendentemente dalla sua
instaurazione, documenti e informazioni scritte, coordinando
la disciplina con quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni.
Art. 21.
(Istruzione probatoria).
1. In materia di istruzione probatoria, i decreti
legislativi di cui all'articolo 1 sono
adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) razionalizzare il sistema di assunzione delle
prove, armonizzandolo con gli sviluppi della legislazione e
curando la disciplina della produzione e dell'acquisizione del
documento informatico;
b) rivedere la disciplina della forma degli atti
processuali, coordinandola con le caratteristiche e le
esigenze del processo informatizzato.
Capo X
DECISIONE DELLA CAUSA
Art. 22.
(Udienza di discussione).
1. In materia di udienza di discussione, i decreti
legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'udienza si svolga con
discussione orale delle questioni trattate, ovvero indicate
dal giudice, il quale, ove nel decreto abbia disposto in
ordine all'ammissibilità delle prove, conferma o revoca, in
tutto o in parte, il proprio provvedimento e procede
all'assunzione delle prove stesse, salvo che le parti
concordemente non chiedano di assumerle in sede
extragiudiziaria ed il giudice le autorizzi, dando le
opportune disposizioni circa le modalità di assunzione e
documentazione e fissando l'udienza di discussione con
termine, anteriore all'udienza, per il deposito di memorie
conclusionali;
b) prevedere che, ove non vi sia bisogno di
assumere mezzi di prova, il giudice pronunci sentenza al
termine della discussione, dando lettura del dispositivo e
della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione salvo che, per la particolare complessità
della causa,
si riservi di decidere depositando la sentenza nei trenta
giorni successivi;
c) prevedere che, anche nel caso di istanza di
trattazione volta ad ottenere provvedimenti anticipatori di
condanna, ovvero cautelari, il giudice possa, previa
provocazione del contraddittorio tra le parti, emettere la
decisione di merito dando lettura del dispositivo e della
concisa motivazione.
Art. 23.
(Contumacia delle parti).
1. In materia di contumacia delle parti, i decreti
legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che, nel caso di contumacia della
parte avversa, il giudice ritenga ammessi i fatti costitutivi
della domanda relativa a diritti disponibili ed emetta
un'immediata ordinanza di condanna esecutiva a seguito di
valutazione della concludenza della domanda, previo
eventualmente, ove il "quantum" non sia adeguatamente
documentato, deferimento del giuramento suppletorio o
estimatorio, penalmente sanzionato;
b) prevedere l'appellabilità dell'ordinanza con
potere di inibitoria del giudice di appello, ove l'appellante
fornisca prova scritta o di pronta soluzione;
c) prevedere che, nel caso di contumacia
erroneamente dichiarata, l'inibitoria possa essere negata dal
giudice di appello solo se la domanda dell'attore è assistita
da prove documentali che giustificherebbero la immediata
esecutività del decreto ingiuntivo.
Art. 24.
(Contumacia involontaria).
1. In materia di contumacia involontaria, i decreti
legislativi di cui all'articolo 1
sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) prevedere che il contumace involontario, ove
non debba utilizzare un'impugnazione sostitutiva, possa
proporre opposizione, dinanzi al giudice di primo grado, entro
congruo termine dalla conoscenza della sentenza;
b) estendere le ipotesi di contumacia
involontaria, oltre che alla nullità della citazione o della
notificazione, anche alla nullità degli altri atti di
instaurazione del contraddittorio ed alla loro
notificazione.
Art. 25.
(Rapporti tra giudice collegiale
e giudice monocratico).
1. In materia di rapporti tra giudice collegiale e giudice
monocratico, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono
adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) mantenere la regola della monocraticità della
decisione, prevedendo ipotesi speciali di collegialità della
stessa, attraverso l'individuazione di gruppi omogenei di
materie in funzione della natura delle questioni;
b) prevedere la possibilità per il giudice
monocratico di chiedere al presidente della sezione o, in
mancanza, al presidente del tribunale di volere disporre la
trattazione collegiale di controversie che presentano
questioni di particolare importanza;
c) prevedere la possibilità per il presidente di
sezione o, in mancanza, del presidente del tribunale di
assegnare al collegio controversie già decise in senso
difforme da giudici monocratici.
Art. 26.
(Fase successiva alla pronuncia
della sentenza).
1. In materia di disciplina della fase successiva alla
pronuncia della sentenza, i
decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in
conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere criteri e modalità attraverso i quali
possa assicurarsi il tempestivo svolgimento delle attività
dirette all'adempimento degli obblighi tributari conseguenti
alla pronuncia della sentenza, a prescindere dal rilascio di
copie di questa agli interessati;
b) prevedere che il rilascio delle copie della
sentenza non sia subordinato all'adempimento degli obblighi
tributari conseguenti alla pronuncia della sentenza;
c) nell'ambito delle previsioni di cui alle
lettere a) e b) prevedere, altresì, che al
competente ufficio finanziario, a cura della cancelleria, sia
inviata copia della sentenza e degli altri atti eventualmente
necessari, con conservazione dell'originale della pronuncia e
del fascicolo di ufficio presso l'ufficio giudiziario a
disposizione degli interessati.
Capo XI
VICENDE ANOMALE DEL PROCESSO
Art. 27.
(Sospensione del processo).
1. In materia di sospensione del processo, i decreti
legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) disciplinare la sospensione del processo,
stabilendo:
1) le ipotesi di sospensione per
pregiudizialità;
2) le ipotesi di sospensione impropria;
3) la possibilità di sospensione concordata,
fissando congrui limiti di tempo
nei soli casi in cui la domanda sia soggetta a trascrizione,
nonché consentendo al giudice di ordinare la riassunzione
quando sussistono interessi di terzi;
b) procedere ad una tendenziale unificazione del
regime processuale dei vari provvedimenti di sospensione,
prevedendo la reclamabilità del provvedimento che decide in
ordine alla sospensione.
Art. 28.
(Interruzione del processo).
1. In materia di interruzione del processo, i decreti
legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) disciplinare la interruzione del processo,
assicurando la necessità di garantire l'effettiva attuazione
del principio del contraddittorio;
b) prevedere la possibilità di riassunzione della
causa anche senza che sia stata dichiarata l'interruzione
della stessa;
c) prevedere che l'interruzione, come conseguenza
dell'apertura di procedure concorsuali, operi su dichiarazione
anche di parti diverse da quella rispetto alla quale si è
verificato l'evento, allorché il provvedimento conclusivo del
processo sia inidoneo a produrre effetti nei confronti della
massa dei creditori e che l'evento interruttivo, ove
contestato, debba essere provato dalla parte che chiede
l'interruzione.
Art. 29.
(Estinzione del processo).
1. In materia di estinzione del processo, i decreti
legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) disciplinare l'estinzione del processo,
distinguendo l'estinzione per inattività
semplice e l'estinzione per inattività qualificata, ed
individuando le relative ipotesi;
b) prevedere che l'estinzione per inattività
semplice sia rilevabile solo ad istanza di parte e quella per
inattività qualificata anche di ufficio;
c) prevedere la sopravvivenza all'estinzione degli
effetti di tutte le pronunce, non solo di quelle di merito;
d) prevedere che anche le sentenze di rito e le
ordinanze sulla competenza abbiano effetti di giudicato
esterno e non solo interno;
e) prevedere che, in caso di estinzione o di
chiusura del processo con provvedimento di rito, gli effetti
sostanziali della domanda, ad eccezione dell'effetto
impeditivo della decadenza, si conservano, se la domanda è
riproposta entro sei mesi dalla chiusura del precedente
processo.
Capo XII
IMPUGNAZIONI
Art. 30.
(Processo di appello).
1. In materia di disciplina del processo di appello, i
decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno
stabilire:
a) la appellabilità di tutte le sentenze del
giudice di pace e del tribunale, tranne quelle decise secondo
equità per legge o per volontà delle parti;
b) la non appellabilità immediata delle sentenze
che decidono di questioni insorte senza definire il giudizio e
l'appellabilità immediata delle sentenze che decidono
parzialmente il merito, con conseguente esclusione della
riserva di appello
avverso le prime e previsione della riserva di appello
avverso le seconde;
c) il contenuto proprio dell'atto di appello,
anche nella forma incidentale, quale specifica critica alla
decisione impugnata, e la conseguente disciplina della nullità
dello stesso;
d) il contenuto proprio dell'atto difensivo
avverso l'appello;
e) la disciplina dell'improcedibilità;
f) il regime delle novità, escludendo in linea di
principio le nuove domande ed ammettendo le nuove allegazioni
e le nuove prove;
g) la esclusione dell'annullamento con rinvio al
giudice di primo grado, salva l'ipotesi della contumacia
involontaria, prevedendo contemporaneamente la non
applicazione del divieto di proposizione di domande nuove, ove
tale proposizione sia stata impedita dalla nullità.
Art. 31.
(Processo di cassazione).
1. In materia di disciplina del processo di cassazione in
funzione nomofilattica, i decreti legislativi di cui
all'articolo 1 dovranno stabilire:
a) la identità dei motivi di ricorso ordinario e
straordinario ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della
Costituzione, prevedendo che il vizio di motivazione debba
riguardare un fatto controverso;
b) l'obbligo che il motivo di ricorso si chiuda, a
pena di inammissibilità dello stesso, con la chiara
enunciazione di un quesito di diritto;
c) l'estensione del sindacato diretto della Corte
di cassazione sull'interpretazione e sull'applicazione dei
contratti collettivi nazionali di diritto comune, ampliando la
previsione del numero 3) del
primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura
civile;
d) la non ricorribilità immediata delle sentenze
che decidono di questioni insorte senza definire il giudizio e
la ricorribilità immediata delle sentenze che decidono
parzialmente il merito, con conseguente esclusione della
riserva di ricorso avverso le prime e la previsione della
riserva di ricorso avverso le seconde;
e) la distinzione fra pronuncia delle sezioni
semplici e pronuncia delle sezioni unite, prevedendo che la
questione di giurisdizione sia sempre di competenza delle
sezioni unite nei casi di cui all'articolo 111, ottavo comma,
della Costituzione, e possa, invece, essere assegnata, negli
altri casi, alle sezioni semplici se sulla stessa si siano in
precedenza pronunziate le sezioni unite;
f) il vincolo delle sezioni semplici al precedente
delle sezioni unite, stabilendo che, ove la sezione semplice
non intenda aderire al precedente, debba reinvestire le
sezioni unite con ordinanza motivata;
g) l'estensione delle ipotesi di decisione nel
merito, possibile anche nel caso di violazione di norme
processuali;
h) l'enunciazione del principio di diritto, sia in
caso di accoglimento, sia in caso di rigetto dell'impugnazione
e con riferimento a tutti i motivi della decisione;
i) meccanismi idonei, stabiliti in conformità
all'articolo 363 del codice di procedura civile, a garantire
l'esercitabilità della funzione nomofilattica della Corte di
cassazione, anche nei casi di non ricorribilità del
provvedimento ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della
Costituzione.
Art. 32.
(Revocazione).
1. In materia di revocazione, i decreti legislativi di cui
all'articolo 1 dovranno
prevedere la revocazione straordinaria e l'opposizione di
terzo contro le sentenze di merito della Corte di cassazione,
disciplinandone la competenza.
Capo XIII
CONTROVERSIE IN MATERIA
DI LAVORO
Art. 33.
(Processo del lavoro).
1. In materia di processo del lavoro, i decreti
legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ferma la specialità del processo del lavoro
secondo le attuali linee generali, prevedere l'accelerazione
delle procedure con riferimento alle controversie di
particolare rilievo sociale, nonché razionalizzare e
disciplinare il tentativo di conciliazione per le relative
controversie;
b) prevedere il regime delle novità in appello,
escludendo in linea di principio le nuove domande ed
ammettendo le nuove allegazioni e le nuove prove;
c) razionalizzare e disciplinare l'arbitrato in
materia di lavoro;
d) fatta salva la previsione dell'articolo 36,
prevedere l'eseguibilità forzata nei confronti della pubblica
amministrazione, ove datore di lavoro, nelle forme
dell'esecuzione civile, dei titoli esecutivi e dei
provvedimenti cautelari del giudice ordinario aventi ad
oggetto obblighi di fare e di non fare, o di produrre effetti
giuridici;
e) trasferire all'interno del codice e
disciplinare unitariamente, eventualmente operandone la
razionalizzazione, le norme relative al processo riguardanti
il rapporto di lavoro contrattualizzato con le pubbliche
amministrazioni.
Capo XIV
PROCESSO DI ESECUZIONE
Art. 34.
(Titoli esecutivi).
1. In materia di titoli esecutivi, i decreti legislativi
di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) ferma la tassatività dei titoli esecutivi,
attribuire efficacia esecutiva agli atti ricevuti da notaio o
da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a
riceverli e alla scrittura privata, eventualmente autenticata,
anche in relazione alle obbligazioni di dare e di fare
eseguibili in forma specifica;
b) salva diversa previsione di legge, stabilire
che il titolo esecutivo sia efficace a favore e contro i
successori a titolo universale e particolare, salvi gli
effetti della trascrizione della domanda;
c) eliminare il divieto di spedizione di più copie
in forma esecutiva.
Art. 35.
(Giudice dell'esecuzione).
1. In materia di funzioni del giudice dell'esecuzione, i
decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in
conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) generalizzare la figura del giudice
dell'esecuzione, estendendola anche alle esecuzioni in forma
specifica;
b) prevedere che il giudice dell'esecuzione possa,
su istanza di parte ovvero dell'ufficiale giudiziario,
risolvere con provvedimento non impugnabile, ma revocabile o
modificabile, ogni difficoltà insorta nell'esecuzione;
c) prevedere in ogni esecuzione la formazione del
fascicolo di ufficio;
d) semplificare la disciplina delle comunicazioni
prevedendo che, ove le parti non abbiano eletto domicilio ai
fini dell'esecuzione nel comune in cui si trova il giudice
dell'esecuzione, tutte le comunicazioni, successive alla
prima, vengano loro effettuate in cancelleria;
e) prevedere che, al termine di ogni esecuzione,
vengano liquidate dal giudice dell'esecuzione le spese della
stessa, in conformità alla regola generale prevista
dall'articolo 91 del codice di procedura civile.
Art. 36.
(Attuazione di titoli esecutivi
o di provvedimenti cautelari).
1. In materia di attuazione di titoli esecutivi o di
provvedimenti cautelari, i decreti legislativi di cui
all'articolo 1 dovranno prevedere che l'esecuzione o
l'attuazione nei confronti della pubblica amministrazione di
titoli esecutivi o di provvedimenti cautelari, comunque
formati dal giudice ordinario, avvenga di fronte al giudice
amministrativo nelle forme dell'ottemperanza in tutti i casi
in cui occorra adottare atti amministrativi, anche
nell'esercizio della capacità di diritto privato di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
Art. 37.
(Espropriazione mobiliare).
1. In materia di espropriazione mobiliare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 1 dovranno prevedere, accanto
ai tipi di espropriazione già disciplinate, la possibilità di
espropriazione dell'azienda o di un ramo di essa, improntata
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) possibilità di nomina di un amministratore
giudiziario;
b) possibilità di vendita unitaria dell'azienda
pignorata, ove non appaia preferibile la vendita frazionata;
c) impignorabilità relativa dei beni mobili
facenti parte dell'azienda, in limiti analoghi a quelli
previsti per i beni utilizzati per il servizio e la
coltivazione del fondo agricolo.
Art. 38.
(Procedimento).
1. In materia di procedimento di esecuzione, i decreti
legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che, ai fini della ricerca delle cose
da sottoporre ad esecuzione, l'ufficiale giudiziario inviti il
debitore a dichiarare, sotto la sua penale responsabilità,
l'ubicazione e l'esistenza dei beni e che sia reso possibile
l'accesso ai dati dell'anagrafe tributaria e di altre banche
dati pubbliche, prevedendo eventualmente l'autorizzazione del
giudice dell'esecuzione;
b) prevedere una disciplina uniforme per i vari
casi di eccesso nell'espropriazione, ammettendo sempre un
controllo sull'ordinanza del giudice dell'esecuzione che
provvede in proposito, con efficacia sospensiva della
stessa.
Art. 39.
(Estinzione del processo esecutivo).
1. In materia di estinzione del processo esecutivo, i
decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno prevedere,
nell'espropriazione mobiliare, l'estinzione del processo
esecutivo nel caso di esito infruttuoso della vendita da
determinare con riferimento ad una percentuale di quello
stimato, se i creditori non chiedono il bene in assegnazione
per tale prezzo; dovranno, altresì, prevedere che,
nell'espropriazione presso terzi, l'ufficiale giudiziario
raccolga, ove possibile, la dichiarazione del terzo in sede di
pignoramento.
Art. 40.
(Espropriazione immobiliare).
1. In materia di espropriazione immobiliare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 1 dovranno prevedere la
modifica della relativa disciplina secondo i seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) trascrizione del pignoramento prima della sua
notificazione al debitore;
b) semplificazione della fase di autorizzazione
alla vendita, ponendo a carico dell'esperto, da nominare
obbligatoriamente dal giudice dell'esecuzione, l'accertamento
della titolarità in capo all'esecutato dei diritti sui beni
pignorati;
c) introduzione di adeguate forme di pubblicità
dell'avviso di vendita o di assegnazione, anche mediante mezzi
informatici;
d) attribuzione della custodia dei beni pignorati,
salvo casi eccezionali, ad un terzo e previsione che il
provvedimento di nomina di questi sia titolo esecutivo per il
rilascio nei confronti di chiunque non abbia un titolo
opponibile alla procedura;
e) introduzione, accanto alle altre forme, della
vendita tramite commissionario;
f) previsione dell'estinzione del processo
esecutivo nel caso di esito infruttuoso della vendita per un
prezzo pari alla metà di quello stimato, se i creditori non
chiedono il bene in assegnazione per tale prezzo;
g) possibilità, per l'acquirente dei beni
pignorati, di ricorso al credito mediante garanzia sul bene
oggetto della vendita;
h) possibilità di delega al notaio anche della
vendita senza incanto;
i) possibilità di delega al notaio della pronuncia
del decreto di trasferimento e della distribuzione, se non
vengano sollevate, con riguardo a quest'ultima, contestazioni
ad opera delle parti.
Art. 41.
(Esecuzione forzata degli obblighi
di fare e non fare).
1. In materia di esecuzione forzata, i decreti legislativi
di cui all'articolo 1 dovranno prevedere, nell'esecuzione
degli obblighi di fare o non fare, che il giudice
dell'esecuzione possa ordinare, con provvedimento esecutivo,
all'obbligato di anticipare le spese, che provvede a
quantificare, presumibilmente necessarie per l'esecuzione,
prima del compimento delle opere da realizzare.
Art. 42.
(Esecuzione indiretta).
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno
prevedere forme di esecuzione indiretta per la tutela di
diritti correlati ad obblighi infungibili, secondo i seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) fissazione dell'obbligo di pagamento di una
somma di denaro per ogni frazione di tempo nel ritardo
all'adempimento dell'obbligo;
b) previsione di un procedimento sommario per la
verifica del ritardo e la liquidazione di quanto previsto
nella comminatoria, da attivare ad istanza dell'avente
diritto;
c) previsione che la sanzione pecuniaria sia
versata nelle forme del deposito giudiziario o in altre
analoghe;
d) previsione che le somme versate ai sensi della
lettera c) siano destinate a risarcire l'avente diritto
del danno prodotto dall'inadempimento dell'obbligo e che il
residuo vada allo Stato.
Art. 43.
(Opposizioni).
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno
prevedere che le opposizioni
siano strutturate secondo i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) opposizione di merito, avente ad oggetto le
contestazioni relative al diritto sostanziale tutelato dal
processo esecutivo da proporre, nell'espropriazione, non
posteriormente all'espletamento della vendita forzata;
b) opposizione di rito, avente ad oggetto le
contestazioni relative al processo esecutivo, ivi comprese
quelle attinenti al titolo esecutivo ed alla pignorabilità dei
beni, con la individuazione di termini perentori per la
proposizione della stessa, correlati alla natura della
contestazione, da proporre con reclamo al collegio,
disciplinato in maniera analoga al reclamo cautelare, e con la
possibilità per il collegio di sospendere l'ulteriore corso
dell'esecuzione in relazione al proposto reclamo;
c) opposizione proponibile dai terzi che facciano
valere diritti sul bene coinvolto nell'esecuzione, esperibile
anche nell'esecuzione in forma specifica, individuando i
termini per la proposizione della stessa, gli eventuali limiti
probatori e gli effetti della vendita forzata;
d) opposizione al piano di riparto, nella quale si
converte l'opposizione di merito, ove la vendita abbia
luogo.
Art. 44.
(Mezzi di gravame).
1. In materia di mezzi di gravame, i decreti legislativi
di cui all'articolo 1 dovranno prevedere, sulla base di quanto
previsto dagli articoli 534-ter e 591-ter del
codice di procedura civile, un gravame al giudice
dell'esecuzione contro gli atti e i comportamenti degli
ausiliari, individuandone l'oggetto, il termine, gli effetti e
la reclamabilità dinanzi al collegio.
Art. 45.
(Vicende anomale del processo esecutivo).
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno
disciplinare la sospensione e l'estinzione del processo
esecutivo, in coerenza con le modifiche apportate dalla
presente legge ed attenendosi, per il resto, ai princìpi
contenuti nel codice di procedura civile, apportando le
seguenti modifiche:
a) prevedere la possibilità di sospensione
dell'esecuzione forzata anche prima del pignoramento;
b) prevedere che la riassunzione possa essere
effettuata dopo la decisione in primo grado del processo di
cognizione incidentale, con facoltà del giudice di appello di
sottoporre a cauzione la prosecuzione dell'esecuzione, e che
la parte interessata possa riassumere il processo esecutivo
anche dopo la formazione del giudicato;
c) prevedere che, nell'ipotesi di sospensione
della distribuzione del ricavato, il creditore possa ottenere
il pagamento della somma contestata ove offra idonea
garanzia;
d) prevedere che l'estinzione per inattività
semplice sia rilevabile solo ad istanza di parte, e
l'estinzione per inattività qualificata sia dichiarabile anche
di ufficio.
2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 provvedono,
altresì, a ribadire l'intangibilità, nei confronti dei terzi,
degli effetti degli atti esecutivi compiuti prima
dell'estinzione o, comunque, della chiusura della procedura
esecutiva.
Art. 46.
(Riunione dei procedimenti esecutivi).
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno
prevedere, oltre alla connessione per oggetto, che
nell'ipotesi di pluralità
di pignoramenti, ove possibile anche di diversa natura,
perfezionati nei confronti dello stesso esecutato, si realizzi
un unico processo esecutivo dinanzi al tribunale investito
della prima procedura.
Capo XV
PROCEDIMENTI SPECIALI
Art. 47.
(Procedimento monitorio).
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno
prevedere uno o più procedimenti monitori, di natura pura o
documentale, a tutela di diritti aventi ad oggetto il
pagamento di somme di denaro, la consegna di beni mobili o il
rilascio di beni immobili, caratterizzati:
a) da un procedimento sommario anche a
contraddittorio differito;
b) dalla conversione del processo sommario in
processo a cognizione piena, su richiesta ovvero su
opposizione di parte;
c) da un provvedimento che, se non opposto,
acquista efficacia di giudicato.
Art. 48.
(Procedimento sommario).
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno
prevedere un procedimento sommario non cautelare, improntato a
particolare celerità, ma nel rispetto del principio del
contraddittorio, che conduca all'emanazione di un
provvedimento esecutivo:
a) reclamabile;
b) privo dell'efficacia del giudicato;
c) esperibile anche nel corso di un processo a
cognizione piena;
d) idoneo ad eventualmente definire tale
processo.
Art. 49.
(Procedimento di istruzione preventiva).
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno
prevedere:
a) la possibilità di utilizzare i procedimenti di
istruzione preventiva anche in assenza di pericolo nel
ritardo;
b) la possibilità di generalizzare la consulenza
tecnica prima della proposizione della domanda.
Art. 50.
(Procedimento cautelare uniforme).
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno
mantenere, per il procedimento cautelare uniforme, i princìpi
attualmente vigenti, con gli opportuni adattamenti e le
seguenti modifiche:
a) attribuire tendenzialmente il potere cautelare
al giudice competente per il merito;
b) completare la disciplina dell'efficacia del
provvedimento nel tempo;
c) disciplinare il sistema dei rimedi esperibili
in sede di attuazione del provvedimento cautelare;
d) coordinare la disciplina con la previsione
dell'articolo 31, comma 1, lettera i).
Art. 51.
(Procedimenti cautelari).
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno
disciplinare i singoli provvedimenti cautelari secondo i
princìpi attualmente vigenti, con gli opportuni adattamenti e
le seguenti modifiche:
a) possibilità di concedere il sequestro
conservativo di azienda, in coerenza con la pignorabilità
della stessa;
b) riformulare la disciplina della conversione del
sequestro conservativo, in modo da garantire la prosecuzione
dell'espropriazione forzata sui beni sequestrati;
c) riformulare, per i provvedimenti d'urgenza, la
nozione di "pericolo nel ritardo" atipico, in modo da
consentire la cautelabilità di ogni diritto soggettivo
sottoposto a pericolo di grave lesione;
d) riformulare, per i provvedimenti d'urgenza, la
disciplina del concorso con altre misure sommarie
anticipatorie.
Capo XVI
PROCEDIMENTI IN CAMERA
DI CONSIGLIO
Art. 52.
(Procedimento uniforme in camera
di consiglio).
1. In materia di procedimento in camera di consiglio, i
decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in
conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere un procedimento in camera di
consiglio con le seguenti caratteristiche generali:
1) proposizione della domanda con ricorso;
2) trattazione da parte di un giudice monocratico,
salve ipotesi specifiche di collegialità;
3) attuazione del principio del contraddittorio;
4) conclusione con provvedimento reclamabile al
collegio nell'ipotesi di provvedimento monocratico ed al
giudice superiore nell'ipotesi di provvedimento collegiale;
b) prevedere che, ove il procedimento in questione
sia destinato a terminare con un provvedimento non
suscettibile di giudicato sostanziale, sia possibile
l'utilizzazione
anche di prove atipiche e che il provvedimento sia
modificabile e revocabile quando si abbia un mutamento delle
circostanze, o quando siano addotte nuove ragioni di fatto o
di diritto;
c) prevedere che, ove il procedimento in questione
sia destinato a terminare con un provvedimento suscettibile di
giudicato sostanziale, sia necessaria la difesa tecnica;
prevedere che sia possibile l'utilizzazione solo di prove
tipiche, anche se assunte con modalità diverse da quelle
ordinarie; prevedere che il provvedimento non sia modificabile
o revocabile;
d) prevedere la riconduzione alla disciplina
prevista dal presente articolo di tutte le ipotesi nelle quali
sono richiamate le norme vigenti in materia di procedimento in
camera di consiglio.
Capo XVII
ARBITRATO
Art. 53.
(Disciplina dell'arbitrato).
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno
riformare in senso razionalizzatore la disciplina
dell'arbitrato:
a) prevedendo la disponibilità dell'oggetto come
unico e sufficiente presupposto dell'arbitrato, salva diversa
disposizione di legge;
b) prevedendo, per la stipulazione di compromesso
e di clausola compromissoria, un unico criterio di capacità,
riferito al potere di disporre in relazione al rapporto
controverso;
c) prevedendo una disciplina relativa
all'arbitrato con pluralità di parti, che garantisca nella
nomina degli arbitri il rispetto della volontà originaria o
successiva delle parti, nonché relativa alla successione nel
diritto controverso ed alla partecipazione dei terzi al
processo arbitrale,
nel rispetto dei princìpi fondamentali dell'istituto;
d) prevedendo una disciplina specifica finalizzata
a garantire l'indipendenza e l'imparzialità degli arbitri;
e) disciplinando in modo unitario e completo la
responsabilità degli arbitri, anche tipizzando le relative
fattispecie;
f) disciplinando l'istruzione probatoria, con la
previsione di adeguate forme di assistenza giudiziaria;
g) prevedendo che gli arbitri possano conoscere in
via incidentale delle questioni pregiudiziali non arbitrabili,
salvo che per legge sia necessaria la decisione con efficacia
di giudicato autonomo;
h) razionalizzando la disciplina dei termini per
la pronuncia del lodo, anche con riferimento alle ipotesi di
proroga degli stessi;
i) semplificando e razionalizzando le forme e le
modalità di pronuncia del lodo;
l) prevedendo che il lodo, anche non omologato,
abbia gli effetti di una sentenza;
m) razionalizzando le ipotesi attualmente
esistenti di impugnazione per nullità secondo i seguenti
princìpi:
1) subordinare la controllabilità del lodo, ai
sensi del secondo comma dell'articolo 829 del codice di
procedura civile, alla esplicita previsione delle parti, salvo
diversa previsione di legge e salvo il contrasto con i
princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico;
2) disciplinare il procedimento, prevedendo le
ipotesi di pronuncia rescissoria da parte del giudice
dell'impugnazione per nullità;
n) disciplinando in generale i rapporti fra
arbitro e giudice, ivi compresa l'eccezione di patto
compromissorio;
o) disciplinando l'arbitrato amministrato,
assicurando che l'intervento dell'istituzione arbitrale nella
nomina degli arbitri abbia luogo solo se previsto dalle
parti e prevedendo, in ogni caso, che le designazioni
compiute da queste ultime siano vincolanti.
Art. 54.
(Arbitrato internazionale).
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno
prevedere l'abrogazione del capo VI del titolo VIII del libro
quarto del codice di procedura civile concernente l'arbitrato
internazionale, con tendenziale estensione della relativa
disciplina all'arbitrato interno, salvi gli opportuni
adattamenti, con esclusione di quanto previsto dall'articolo
838 del codice di procedura civile.
Art. 55.
(Patto compromissorio).
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno
prevedere che le norme in materia di arbitrato trovino sempre
applicazione in presenza di patto compromissorio comunque
denominato, salva la diversa ed espressa volontà delle parti
di derogare alla disciplina legale, fermi in ogni caso il
rispetto del principio del contraddittorio, la sindacabilità
in via di azione o di eccezione della decisione per vizi del
procedimento e la possibilità di fruire della tutela
cautelare.
Capo XVIII
ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 56.
(Pubblicità delle udienze).
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno
generalizzare il principio della pubblicità delle udienze,
adeguando la disciplina processuale a quanto disposto
dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a
Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto
1955, n. 848.
Art. 57.
(Composizione stragiudiziale
delle controversie).
1. In materia di composizione stragiudiziale delle
controversie, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono
adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) prevedere forme e modalità di mediazione non
obbligatoria quale strumento di composizione extragiudiziale
delle controversie, affidato a soggetti professionalmente
qualificati, diversi dal giudice;
b) prevedere l'istituzione di un registro
nazionale per l'iscrizione dei soggetti che operino senza
scopo di lucro, presso cui è possibile attivare un
procedimento di conciliazione;
c) prevedere, in presenza di una clausola di
conciliazione, la sospensione del processo da parte del
giudice per un tempo breve e determinato;
d) prevedere che il giudice, ove non vi sia
opposizione di alcuna delle parti, possa sospendere, per breve
tempo, il procedimento invitando le parti ad esperire un
tentativo di conciliazione presso un soggetto iscritto
nell'apposito registro;
e) escludere la possibilità di utilizzare gli atti
e le dichiarazioni della procedura di conciliazione come fonte
di prova, anche indiretta, in un eventuale successivo
giudizio;
f) prevedere le forme e le modalità di
comunicazione della istanza di conciliazione ai fini della
interruzione o sospensione di termini processuali e
sostanziali;
g) prevedere che il verbale di conciliazione
dinanzi ai soggetti iscritti nel
registro costituisca titolo esecutivo, previo controllo
formale da parte del giudice;
h) prevedere un sistema di incentivazione fiscale
che favorisca il ricorso alla conciliazione, esclusi i casi di
controversie aventi ad oggetto beni immobili, incentrato sulla
riduzione dell'onere tributario, rispetto a quanto dovuto in
relazione alla sentenza, nonché sulla semplicità e speditezza
delle modalità di assolvimento.
Art. 58.
(Controversie agrarie).
1. In materia di controversie agrarie, i decreti
legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che le controversie in materia
agraria si svolgano secondo apposito rito speciale modellato
su quello del lavoro, come modificato dall'articolo 3, che
tenga conto delle particolarità della materia;
b) prevedere che, alle controversie agrarie non
richiamate dall'articolo 409 del codice di procedura civile,
non si applichino le disposizioni del rito speciale che
presuppongono la sussistenza di una controversia di lavoro.
Art. 59.
(Controversie in materia di sanzioni
amministrative).
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno
prevedere che le controversie in materia di sanzioni
amministrative si svolgano secondo apposito rito speciale,
modellato secondo il rito del lavoro, e sulla base dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) l'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione o,
nei casi previsti, anche direttamente
del verbale di accertamento, in un termine perentorio
decorrente dalla piena conoscenza dell'atto impugnabile;
b) il coordinamento dell'impugnazione in sede
giurisdizionale con il ricorso in sede amministrativa, nelle
ipotesi in cui è possibile l'impugnazione diretta del verbale
di accertamento;
c) la possibilità di sospensione dell'efficacia
esecutiva dell'atto da parte del giudice adito con
l'impugnazione.
Art. 60.
(Modifiche ai procedimenti speciali).
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno
razionalizzare e omogeneizzare la disciplina delle
controversie in materia di separazione e di divorzio e i
giudizi ad essi collegati, i giudizi di scioglimento delle
comunioni, i giudizi di interdizione e di inabilitazione, i
giudizi per la dichiarazione di paternità e maternità
naturali, i giudizi aventi ad oggetto il risarcimento del
danno cagionato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie,
attraverso un procedimento che, nel rispetto del principio del
contraddittorio, tenga conto dei peculiari interessi
coinvolti, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) con riferimento alla separazione e al divorzio,
prevedere una fase introduttiva, finalizzata al tentativo di
conciliazione e alla emanazione di provvedimenti provvisori,
modificabili e revocabili nel corso del processo;
b) con riferimento ai giudizi di scioglimento
delle comunioni, prevedere, in alternativa alla possibilità di
chiedere la divisione attraverso un ordinario processo di
cognizione, un procedimento speciale ispirato ai princìpi
attualmente alla base degli articoli 784 e seguenti del codice
di procedura civile;
c) con riferimento ai giudizi di interdizione ed
inabilitazione, prevedere che nel corso del procedimento sia
conservata all'interdicendo o inabilitando la capacità
processuale piena, anche in relazione alle impugnazioni;
d) con riferimento ai giudizi per la dichiarazione
di paternità e maternità naturali, prevedere un procedimento
che garantisca la autonoma tutela degli interessi del
soggetto, della cui filiazione si tratta, nonché il diritto di
difesa di quest'ultimo.
Art. 61.
(Riconoscimento delle sentenze straniere).
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno
trasferire nel codice di procedura civile la disciplina del
riconoscimento delle sentenze straniere, mantenendo i princìpi
introdotti dalla legge 31 maggio 1995, n. 218, e successive
modificazioni, ma limitando il riconoscimento automatico alle
sentenze dei giudici dei Paesi con i quali l'Italia abbia
stipulato convenzioni, bilaterali o multilaterali, sul
reciproco riconoscimento delle sentenze.
Art. 62.
(Mutamento di rito processuale).
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno
prevedere che, laddove il rito utilizzato non risulti corretto
per motivi originari o sopravvenuti, sia sempre possibile la
conversione, con salvezza degli effetti sostanziali e
processuali.
Art. 63.
(Norme di coordinamento).
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1,
comma 1, il Governo può modificare la formulazione letterale e
la collocazione degli articoli del vigente codice di procedura
civile e delle altre norme
processuali civili vigenti non direttamente investiti dai
princìpi e dai criteri direttivi di delega, in modo da
renderli coerenti con le modifiche apportate dai decreti
legislativi di cui al medesimo comma 1.
2. Il Governo può, altresì, modificare, razionalizzare e
coordinare le norme processuali civili contenute in leggi
speciali, anche mediante il loro inserimento nel codice di
procedura civile, nel rispetto dei princìpi e dei criteri
direttivi di cui alla presente legge.