XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4575
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione).
1. E' istituita per la durata della XIV legislatura, ai
sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione
parlamentare di inchiesta, di seguito denominata
"Commissione", sui contratti conclusi tra il Ministero degli
affari esteri e alcune società per la realizzazione di opere
nel Terzo mondo. In particolare, alla Commissione sono
attribuiti i seguenti compiti:
a) svolgere indagini sulle modalità degli
affidamenti, sulla esecutività dei progetti, sulle modalità
contrattuali, atte a fare luce sulle operazioni finanziarie e
societarie, nonché sulle transazioni bancarie ad esse
connesse, attraverso le quali vennero effettuati acquisti ed
eventuali e successive cessioni da parte delle società Emit,
Cmc, Cotecno, Mediacoop, Salini, Castoro, Nomisma e Gilco;
b) individuare le connessioni tra eventuali
attività illecite e interessi stranieri e, in particolare,
verificare la congruità del prezzo pagato;
c) verificare l'attuazione delle normative allora
vigenti e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti
pubblici destinatari delle stesse;
d) proporre soluzioni legislative e amministrative
per fare recuperare all'Italia una presenza industriale
rilevante nel comparto delle telecomunicazioni.
2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con
relazioni generali, nonché ogniqualvolta ne ravvisi la
necessità e comunque al termine dei suoi lavori.
3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
Art. 2.
(Composizione della Commissione).
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti
deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati,
in proporzione al numero dei componenti dei gruppi
parlamentari, comunque assicurando la presenza di un
rappresentante per ogni gruppo esistente in almeno un ramo del
Parlamento.
2. La Commissione nella prima seduta elegge il presidente,
due vicepresidenti e due segretari.
Art. 3.
(Testimonianze).
1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384
del codice penale.
Art. 4.
(Acquisizione di atti e documenti).
1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti
relativi a procedimenti e inchieste anche in corso presso
l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti e non,
nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e
inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale
ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del
regime di segretezza. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni
di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al
segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura
penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali
ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza
ritardo a trasmettere quanto richiesto.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non
devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze
attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in
caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti
attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini
preliminari.
3. Il segreto funzionale riguardante atti o documenti
acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui
agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può
essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di
inchiesta.
Art. 5.
(Obbligo del segreto).
1. I componenti della Commissione, il personale addetto
alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la
Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta,
oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di
servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda
gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la
violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione
in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di
atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia
stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi
dell'articolo 326 del codice penale.
Art. 6.
(Organizzazione interna).
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun
componente può proporre la modifica delle norme
regolamentari.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche
attraverso uno o più comitati, costituiti ai sensi del
regolamento di cui al comma 1.
3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione
può riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di
ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni
che ritenga necessarie.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione
fruisce di personale, locali e strutture messe a disposizione
dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati.