XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4571




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Associazione italiana per la ricerca sul cancro (AIRC) concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e successive modificazioni, 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409, 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520, e 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638, e con gli enti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. L'AIRC destina le somme devolute a tale titolo dallo Stato alle finalità indicate dall'articolo 2 del proprio statuto, e in particolare per la promozione della ricerca in campo oncologico, nei suoi aspetti di laboratorio e clinici.
        2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'AIRC viene indicata con la denominazione "AIRC - Associazione italiana per la ricerca sul cancro". In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, l'attribuzione delle somme relative è effettuata con riferimento alle scelte espresse.
        3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente all'AIRC, entro il mese di giugno, le somme di cui ai commi 1 e 2 calcolate dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione AIRC.



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