XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4571
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, l'Associazione
italiana per la ricerca sul cancro (AIRC) concorre con lo
Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20
maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516,
e successive modificazioni, 23 della legge 22 novembre 1988,
n. 517, 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409, 27 della legge
29 novembre 1995, n. 520, e 2 della legge 20 dicembre 1996, n.
638, e con gli enti che stipuleranno analoghi accordi, alla
ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici
sulla base delle dichiarazioni annuali. L'AIRC destina le
somme devolute a tale titolo dallo Stato alle finalità
indicate dall'articolo 2 del proprio statuto, e in particolare
per la promozione della ricerca in campo oncologico, nei suoi
aspetti di laboratorio e clinici.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 è
effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti
in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo
l'AIRC viene indicata con la denominazione "AIRC -
Associazione italiana per la ricerca sul cancro". In caso di
scelte non espresse da parte dei contribuenti, l'attribuzione
delle somme relative è effettuata con riferimento alle scelte
espresse.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui
al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente all'AIRC, entro
il mese di giugno, le somme di cui ai commi 1 e 2 calcolate
dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali
relative al terzo periodo d'imposta precedente con
destinazione AIRC.