XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4568
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione).
1. E' istituita ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione una Commissione parlamentare di inchiesta con il
compito di accertare:
a) le cause e le responsabilità che hanno portato
decine di migliaia di risparmiatori acquirenti di obbligazioni
Cirio e Parmalat, alla perdita quasi certa e totale del loro
investimento;
b) quali sono le responsabilità del sistema
bancario in ordine ai rapporti tra banche e imprese e al
sistema di finanziamento delle stesse imprese nonché alla
promozione e alla vendita ai singoli investitori, attraverso i
propri sportelli, di obbligazioni prive di rating o del
tutto inaffidabili;
c) come si siano comportate, in tale occasione, le
autorità di vigilanza che sono tenute alla tutela del
risparmio, e in particolare la Commissione nazionale per le
società e la borsa (CONSOB) e la Banca d'Italia;
d) quali siano gli opportuni correttivi alla
normativa vigente in materia di tutela del risparmio al fine
di evitare che operazioni di tale tipo, in danno dei
risparmiatori, possano ripetersi e, considerato il limitato
sviluppo di un mercato dei capitali di rischio, in quale modo
si debba rendere assolutamente trasparente il modello
informativo che banche, assicurazioni e ogni altro
intermediario finanziario devono fornire ai sottoscrittori di
obbligazioni, azioni, fondi comuni d'investimento o di ogni
altro strumento finanziario;
e) se non sia necessario coordinare maggiormente
le competenze e le attribuzioni della CONSOB e della
Banca d'Italia in ordine alla tutela e alla salvaguardia dei
risparmiatori che rappresentano l'elemento primario ed
essenziale per la crescita economica del Paese.
2. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi
dalla sua costituzione e presenta al Parlamento la relazione
finale entro tale data.
Art. 2.
(Composizione della Commissione).
1. La Commissione è composta da venti senatori e venti
deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati,
in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari,
comunque assicurando la presenza di un rappresentante per
ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il
presidente, due vicepresidenti e due segretari.
Art. 3.
(Acquisizione di testimonianze,
atti e documenti).
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
2. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria.
3. La Commissione ha il potere di:
a) acquisire copia di atti e documenti relativi a
procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità
giudiziaria o altri enti pubblici nonché copia di atti e
documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari anche
se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione
garantisce il mantenimento del regime di segretezza;
b) ordinare, quando occorra, il sequestro di atti
e documenti nonché accertamenti tecnici;
c) esaminare le persone che possono fornire
notizie utili ai fini dell'inchiesta.
4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile
alla Commissione il segreto di Stato.
5. Per le testimonianze davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice
penale.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non
devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze
attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in
ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti
attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini
preliminari.
Art. 4.
(Obbligo del segreto).
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla
stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o
compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne
viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono
obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i
documenti di cui all'articolo 3, comma 6.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la
violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione
in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di
atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è
stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi
dell'articolo 326 del codice penale.
Art. 5.
(Organizzazione interna).
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun
componente può proporre la modifica delle norme
regolamentari.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche
attraverso uno o più comitati, costituiti ai sensi del
regolamento di cui al comma 1.
3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione
può riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni
e le consulenze che ritenga necessarie.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione
fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a
disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra
loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati.