XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4568




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione).

        1. E' istituita ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare:

                a) le cause e le responsabilità che hanno portato decine di migliaia di risparmiatori acquirenti di obbligazioni Cirio e Parmalat, alla perdita quasi certa e totale del loro investimento;

                b) quali sono le responsabilità del sistema bancario in ordine ai rapporti tra banche e imprese e al sistema di finanziamento delle stesse imprese nonché alla promozione e alla vendita ai singoli investitori, attraverso i propri sportelli, di obbligazioni prive di rating o del tutto inaffidabili;

                c) come si siano comportate, in tale occasione, le autorità di vigilanza che sono tenute alla tutela del risparmio, e in particolare la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e la Banca d'Italia;

                d) quali siano gli opportuni correttivi alla normativa vigente in materia di tutela del risparmio al fine di evitare che operazioni di tale tipo, in danno dei risparmiatori, possano ripetersi e, considerato il limitato sviluppo di un mercato dei capitali di rischio, in quale modo si debba rendere assolutamente trasparente il modello informativo che banche, assicurazioni e ogni altro intermediario finanziario devono fornire ai sottoscrittori di obbligazioni, azioni, fondi comuni d'investimento o di ogni altro strumento finanziario;
                e) se non sia necessario coordinare maggiormente le competenze e le attribuzioni della CONSOB e della Banca d'Italia in ordine alla tutela e alla salvaguardia dei risparmiatori che rappresentano l'elemento primario ed essenziale per la crescita economica del Paese.

        2. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla sua costituzione e presenta al Parlamento la relazione finale entro tale data.


Art. 2.

(Composizione della Commissione).

        1. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
        2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.


Art. 3.

(Acquisizione di testimonianze,
atti e documenti).

        1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
        2. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
        3. La Commissione ha il potere di:

                a) acquisire copia di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri enti pubblici nonché copia di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza;
                b) ordinare, quando occorra, il sequestro di atti e documenti nonché accertamenti tecnici;

                c) esaminare le persone che possono fornire notizie utili ai fini dell'inchiesta.

        4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato.
        5. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
        6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.


Art. 4.

(Obbligo del segreto).

        1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, comma 6.
        2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.


Art. 5.

(Organizzazione interna).

        1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
        2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti ai sensi del regolamento di cui al comma 1.
        3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
        4. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni e le consulenze che ritenga necessarie.
        5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
        6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.



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