XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4562
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,
n. 91, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica
se entrambi i genitori sono regolarmente presenti in Italia da
almeno due anni e titolari del permesso di soggiorno previsto
dall'articolo 6, comma 1, o dall'articolo 30 del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".
Art. 2.
1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della
legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituita dalla seguente:
"f) allo straniero regolarmente residente nel
territorio della Repubblica in forma continua ed abituale da
almeno sei anni, se dimostra di essere in possesso di un
reddito sufficiente al proprio sostentamento, in misura non
inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, e di
conoscere in maniera adeguata la lingua e la cultura
italiane".