XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4562




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            "b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono regolarmente presenti in Italia da almeno due anni e titolari del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 6, comma 1, o dall'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".


Art. 2.

        1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituita dalla seguente:

            "f) allo straniero regolarmente residente nel territorio della Repubblica in forma continua ed abituale da almeno sei anni, se dimostra di essere in possesso di un reddito sufficiente al proprio sostentamento, in misura non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, e di conoscere in maniera adeguata la lingua e la cultura italiane".



Frontespizio Relazione