XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4551
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 25 della legge 31 ottobre 2003, n. 306,
è aggiunto il seguente:
"Art. 25-bis. - (Delega al Governo per l'attuazione
della direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza
supplementare sui conglomerati finanziari). 1. Il Governo,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è
delegato ad adottare, entro il 31 luglio 2004, uno o più
decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla
direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare
sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle
imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato
finanziario, anche apportando le necessarie integrazioni o
modificazioni alle leggi vigenti in materia di intermediazione
creditizia, finanziaria e assicurativa.
2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel
rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3 e
con la procedura prevista dall'articolo 1, comma 3, può
emanare disposizioni correttive ed integrative, anche al fine
di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione
adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 20
della direttiva.
3. I decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono
informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che, ai fini dell'esercizio della
vigilanza supplementare e sulla base dei criteri previsti
dalla direttiva, le autorità italiane competenti d'intesa tra
loro e, ove necessario, con quelle di altri Stati membri,
individuino il conglomerato finanziario e il coordinatore
unico;
b) fermi restando i compiti e i poteri attribuiti
alle autorità competenti in base alla normativa vigente,
definire i compiti del coordinatore unico, ai sensi
dell'articolo 11 della direttiva;
c) prevedere che le autorità italiane competenti
esercitino la vigilanza supplementare sui conglomerati in
stretta collaborazione tra di loro e, ove necessario, con le
autorità di altri Stati membri, mediante lo scambio
informazioni e la conclusione di accordi di coordinamento, ai
sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, ultimo capoverso della
direttiva. Tali accordi, in particolare, stabiliscono le
procedure per lo scambio di informazioni, per la consultazione
e per l'adozione delle decisioni nelle materie previste dalla
direttiva. Le autorità italiane competenti, ai fini previsti
dall'articolo 12, scambiano informazioni con le banche
centrali, il Sistema europeo di banche centrali e la Banca
centrale europea;
d) ferma restando la normativa vigente, prevedere
che le autorità di vigilanza italiane, ciascuna nei confronti
delle imprese del proprio settore di competenza incluse in un
conglomerato finanziario, emanino in materia di adeguatezza
patrimoniale, concentrazione del rischio, operazioni
intragruppo, gestione del rischio e controlli interni le
disposizioni di carattere generale o particolare necessarie
all'attuazione della direttiva e delle decisioni prese in base
agli accordi di coordinamento di cui alla lettera c);
e) disciplinare, in conformità ai contenuti
della direttiva, gli obblighi di informazione cui sono tenute
le imprese appartenenti a un conglomerato finanziario e
rimuovere ogni ostacolo che impedisca, anche all'interno di un
conglomerato, la trasmissione o lo scambio di informazioni
rilevanti per la vigilanza supplementare;
f) adeguare la normativa vigente in materia di
accertamenti ispettivi, estendendone ove necessario la
portata, al fine di dare attuazione alle previsioni della
direttiva;
g) stabilire, individuandoli tra quelli previsti
dalle disposizioni vigenti, i provvedimenti che ciascuna
autorità italiana competente può promuovere o assumere nei
confronti delle imprese da essa vigilate e appartenenti a un
conglomerato finanziario, in caso di mancata osservanza delle
norme di legge e dei provvedimenti delle autorità che
recepiscono la direttiva, dei requisiti di vigilanza
supplementare ovvero quando, sulla base delle valutazioni
effettuate in sede di vigilanza supplementare, risulti che la
solvibilità, la situazione patrimoniale dell'impresa vigilata
siano compromesse; stabilire altresì i provvedimenti che,
nelle medesime situazioni, il coordinatore unico può
promuovere o assumere nei confronti della società di
partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 2, punto
15, della direttiva;
h) stabilire i requisiti di onorabilità e
professionalità che devono possedere coloro che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una
società di partecipazione finanziaria mista;
i) stabilire le sanzioni amministrative pecuniarie
applicabili agli esponenti della società di partecipazione
finanziaria mista in caso di violazione delle disposizioni
emanate in attuazione della direttiva;
l) prevedere che le società di gestione del
risparmio siano incluse nell'ambito della vigilanza
supplementare sui conglomerati e adeguare la normativa vigente
al fine di dare attuazione alle previsioni della direttiva in
materia.
4. Il Governo è altresì delegato a emanare le norme
necessarie a dare attuazione alle disposizioni della direttiva
2002/87/CE che modificano altre direttive settoriali. Il
recepimento delle disposizioni che modificano le direttive
73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE e 98/78/CE, già
recepite con normativa primaria, è effettuato prevedendo:
a) che le imprese di assicurazioni soggette alla
vigilanza supplementare ai sensi della direttiva 98/78/CE
ovvero della direttiva 2002/87/CE non siano tenute a dedurre
gli elementi di cui agli articoli 16, paragrafo 1, quarto
comma, lettere a) e b), della direttiva 73/239/CEE
e 18, paragrafo 2, terzo comma, lettere a) e b),
della direttiva 79/267/CEE, come modificati dagli articoli 22
e 23 della direttiva 2002/87/CE, detenuti in enti creditizi,
enti finanziari imprese di investimento, imprese di
assicurazione o di riassicurazione, società di partecipazione
assicurativa inclusi nella vigilanza supplementare;
b) l'attribuzione all'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo del
potere di emanare disposizioni regolamentari in merito alla
possibilità di applicare i metodi recati dalla direttiva
2002/87/CE, in alternativa al metodo della deduzione totale
previsto dall'articolo 16, paragrafo 1, quarto comma, lettere
a) e b), della direttiva 73/239/CEE e
dall'articolo 18, paragrafo 2, terzo comma, lettere a) e
b), della direttiva 79/267/CEE, come modificati dagli
articoli 22 e 23 della direttiva 2002/87/CE, nonché
dall'allegato I, punto 2.4-bis, della direttiva
98/78/CE, introdotto dall'articolo 28 della citata direttiva
2002/87/CE".