XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4542
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finanziamento straordinario).
1. Nella ricorrenza del diciassettesimo centenario del
martirio di S. Giustina è concesso all'abate dell'abbazia
benedettina di S. Giustina di Padova, in qualità di legittimo
rappresentante e conservatore del monastero dei Padri
benedettini, un contributo straordinario pari a 8 milioni di
euro per l'anno 2004.
Art. 2.
(Destinazione del finanziamento).
1. Il contributo di cui all'articolo 1 è destinato alla
realizzazione di interventi di recupero, di restauro e di
valorizzazione del patrimonio storico, architettonico,
artistico e culturale dell'abbazia benedettina di S. Giustina
di Padova, secondo un piano generale di interventi che prevede
in particolare:
a) la manutenzione straordinaria del complesso, in
particolar modo delle coperture;
b) un progetto di restauro e di consolidamento
statico della torre campanaria;
c) un intervento di recupero e di musealizzazione
delle porzioni paleocristiane e medievali del complesso, al
fine di realizzare un progetto di visita e di musealizzazione
che, attraverso la riqualificazione di spazi monumentali
attualmente inutilizzati, degradati o destinati ad usi
impropri e attraverso la riorganizzazione logistica degli
accessi alle aree monumentali dell'abbazia, realizzi un
organico percorso di visita attraverso le principali
testimonianze superstiti dell'epoca paleocristiana e
medievale, con l'istituzione di un museo dell'abbazia nel
quale trovino adeguata collocazione le testimonianze di
cultura, di arte e di fede che caratterizzano la millenaria
storia del complesso monumentale;
d) un intervento di restauro conservativo degli
intonaci e dei paramenti interni della basilica.
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4.
(Relazione).
1. L'abate dell'abbazia benedettina di S. Giustina di
Padova, entro un anno dal termine dei lavori, e comunque non
oltre quattro anni dal ricevimento del contributo, è tenuto a
presentare alla soprintendenza competente per i beni
architettonici e per il paesaggio della regione Veneto una
relazione sui lavori svolti e sull'impiego del finanziamento
ottenuto.
Art. 5.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.