XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4542




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finanziamento straordinario).

        1. Nella ricorrenza del diciassettesimo centenario del martirio di S. Giustina è concesso all'abate dell'abbazia benedettina di S. Giustina di Padova, in qualità di legittimo rappresentante e conservatore del monastero dei Padri benedettini, un contributo straordinario pari a 8 milioni di euro per l'anno 2004.


Art. 2.

(Destinazione del finanziamento).

        1. Il contributo di cui all'articolo 1 è destinato alla realizzazione di interventi di recupero, di restauro e di valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, artistico e culturale dell'abbazia benedettina di S. Giustina di Padova, secondo un piano generale di interventi che prevede in particolare:

                a) la manutenzione straordinaria del complesso, in particolar modo delle coperture;

                b) un progetto di restauro e di consolidamento statico della torre campanaria;

                c) un intervento di recupero e di musealizzazione delle porzioni paleocristiane e medievali del complesso, al fine di realizzare un progetto di visita e di musealizzazione che, attraverso la riqualificazione di spazi monumentali attualmente inutilizzati, degradati o destinati ad usi impropri e attraverso la riorganizzazione logistica degli accessi alle aree monumentali dell'abbazia, realizzi un organico percorso di visita attraverso le principali testimonianze superstiti dell'epoca paleocristiana e medievale, con l'istituzione di un museo dell'abbazia nel quale trovino adeguata collocazione le testimonianze di cultura, di arte e di fede che caratterizzano la millenaria storia del complesso monumentale;

                d) un intervento di restauro conservativo degli intonaci e dei paramenti interni della basilica.


Art. 3.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4.

(Relazione).

        1. L'abate dell'abbazia benedettina di S. Giustina di Padova, entro un anno dal termine dei lavori, e comunque non oltre quattro anni dal ricevimento del contributo, è tenuto a presentare alla soprintendenza competente per i beni architettonici e per il paesaggio della regione Veneto una relazione sui lavori svolti e sull'impiego del finanziamento ottenuto.


Art. 5.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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