XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4539




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituita una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Sardegna, con sede in Sassari e con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nei circondari dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania.


Art. 2.

        1. La data di entrata in funzione della sezione distaccata di cui all'articolo 1 è fissata entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.


Art. 3.

        1. L'organico dei magistrati destinato alla sezione distaccata di cui all'articolo 1 è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato.
        2. Gli organici del personale di segreteria e del personale ausiliario destinati alla sezione distaccata di cui all'articolo 1 sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
        3. I posti in organico dei magistrati, del personale direttivo, di concetto e di dattilografia di cui rispettivamente alle tabelle A, C, D e F allegate alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono incrementati dei posti di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

Art. 4.

        1. I ricorsi afferenti i territori ricadenti nella giurisdizione delle circoscrizioni dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, pendenti presso il tribunale amministrativo regionale della Sardegna, sono trasferiti alla sezione distaccata di Sassari entro due mesi dall'insediamento della sezione medesima.
        2. I ricorsi proposti alla data di entrata in vigore della presente legge e prima della data di entrata in funzione della sezione distaccata di Sassari sono depositati presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale della Sardegna che li trasmette alla segreteria della sezione distaccata di Sassari non appena questa sia operativa.
        3. I ricorsi di competenza della sezione distaccata di Sassari fissati per la discussione davanti al tribunale amministrativo regionale della Sardegna con provvedimento anteriore alla data di insediamento della sezione distaccata, sono decisi dal tribunale amministrativo regionale della Sardegna.
        4. Gli adempimenti successivi al deposito della decisione del tribunale amministrativo della Sardegna su affari appartenenti alla competenza della sezione distaccata di Sassari sono eseguiti dalla segreteria di quest'ultima sezione.
        5. I ricorsi di competenza della sezione distaccata di Sassari fissati davanti al tribunale amministrativo della Sardegna per la discussione della domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato, con provvedimento anteriore all'insediamento della sezione distaccata, sono decisi limitatamente alla domanda di sospensione dal tribunale medesimo e quindi trasferiti alla sezione distaccata.


Art. 5.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 349.250 euro per l'anno 2004 ed in 600.500 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A
(v. articolo 3)


Integrazione alle Tabelle A, C, D e F
allegate alla legge 27 aprile 1982, n. 186


...(Omissis)...



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