XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4539
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita una sezione distaccata del tribunale
amministrativo regionale della Sardegna, con sede in Sassari e
con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nei
circondari dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio
Pausania.
Art. 2.
1. La data di entrata in funzione della sezione distaccata
di cui all'articolo 1 è fissata entro il termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri.
Art. 3.
1. L'organico dei magistrati destinato alla sezione
distaccata di cui all'articolo 1 è determinato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del
Consiglio di Stato.
2. Gli organici del personale di segreteria e del
personale ausiliario destinati alla sezione distaccata di cui
all'articolo 1 sono determinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
3. I posti in organico dei magistrati, del personale
direttivo, di concetto e di dattilografia di cui
rispettivamente alle tabelle A, C, D e F allegate alla legge
27 aprile 1982, n. 186, sono incrementati dei posti di cui
alla tabella A allegata alla presente legge.
Art. 4.
1. I ricorsi afferenti i territori ricadenti nella
giurisdizione delle circoscrizioni dei tribunali di Sassari,
Nuoro e Tempio Pausania, pendenti presso il tribunale
amministrativo regionale della Sardegna, sono trasferiti alla
sezione distaccata di Sassari entro due mesi dall'insediamento
della sezione medesima.
2. I ricorsi proposti alla data di entrata in vigore della
presente legge e prima della data di entrata in funzione della
sezione distaccata di Sassari sono depositati presso la
segreteria del tribunale amministrativo regionale della
Sardegna che li trasmette alla segreteria della sezione
distaccata di Sassari non appena questa sia operativa.
3. I ricorsi di competenza della sezione distaccata di
Sassari fissati per la discussione davanti al tribunale
amministrativo regionale della Sardegna con provvedimento
anteriore alla data di insediamento della sezione distaccata,
sono decisi dal tribunale amministrativo regionale della
Sardegna.
4. Gli adempimenti successivi al deposito della decisione
del tribunale amministrativo della Sardegna su affari
appartenenti alla competenza della sezione distaccata di
Sassari sono eseguiti dalla segreteria di quest'ultima
sezione.
5. I ricorsi di competenza della sezione distaccata di
Sassari fissati davanti al tribunale amministrativo della
Sardegna per la discussione della domanda incidentale di
sospensione del provvedimento impugnato, con provvedimento
anteriore all'insediamento della sezione distaccata, sono
decisi limitatamente alla domanda di sospensione dal tribunale
medesimo e quindi trasferiti alla sezione distaccata.
Art. 5.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 349.250 euro per l'anno 2004 ed in 600.500
euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
TABELLA A
(v. articolo 3)
Integrazione alle Tabelle A, C, D e F
allegate alla legge 27 aprile 1982, n. 186
...(Omissis)...