XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4538




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione del Museo nazionale di storia contemporanea
"Giacomo Matteotti").

        1. E' istituito il Museo nazionale di storia contemporanea "Giacomo Matteotti", di seguito denominato "Museo", con sede in Fratta Polesine, in provincia di Rovigo.


Art. 2.

(Finalità del Museo).

        1. Il Museo ha i seguenti compiti:

                a) raccogliere, conservare, catalogare, restaurare ed esporre le opere, le immagini e la letteratura riguardanti la storica figura di Giacomo Matteotti;

                b) raccogliere, conservare, documentare e valorizzare le opere e la storia delle popolazioni del Polesine del XIX e XX secolo, con particolare riferimento alla carboneria, alle lotte contadine, alla resistenza e all'esodo dal Polesine conseguente all'alluvione del Po del 1951;

                c) diventare un punto di aggregazione e un centro propulsivo di tutta la tradizione e cultura polesana;

                d) promuovere attività didattiche nonché organizzare manifestazioni, incontri nazionali e internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee sui temi legati a quelli di cui alle lettere a), b) e c).

        2. Per le attività di ricerca e documentazione scientifica il Museo si avvale della collaborazione dell'Istituto di studi sociali "Giuseppe Saragat" e dell'Accademia dei Concordi.

Art. 3.

(Organizzazione del Museo).

        1. Il comune di Fratta Polesine, in provincia di Rovigo, di intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, indica la struttura destinata a sede del Museo.
        2. All'interno della struttura di cui al comma 1 deve essere individuato uno spazio multimediale avente, in particolare, finalità didattiche.
        3. Il Museo, alla cui gestione provvede una apposita fondazione costituita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.
        4. Alla fondazione di cui al comma 3, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali, possono partecipare i seguenti comuni della provincia di Rovigo: Fratta Polesine, Fiesso Umbertiano, Badia Polesine, Frassinelle Polesine, Lendinara, San Bellino, Villamarzana e Villanova del Ghebbo.
        5. Possono, inoltre, partecipare alla fondazione di cui al comma 3, il comune di Rovigo, la provincia di Rovigo, la regione Veneto, l'Istituto di studi sociali "Giuseppe Saragat", l'Accademia dei Concordi e altri soggetti pubblici e privati.
        6. I soggetti privati che devolvono al Museo contributi finanziari, opere legate alle finalità di cui all'articolo 2, strutture o altro materiale necessario alla realizzazione del Museo stesso, beneficiano di misure di defiscalizzazione in rapporto al valore delle donazioni. Le modalità e l'entità di tali benefìci sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali.


Art. 4.

(Copertura finanziaria).

        1. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2004 per la realizzazione della sede del Museo, nonché la spesa di 500 mila euro annui, a decorrere dal 2004, quale contributo alle spese di funzionamento.
        2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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