XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4533




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Interventi di sostegno all'integrazione
dei cittadini extracomunitari).

        1. Al fine di favorire la progressiva integrazione sociale, culturale e lavorativa dei cittadini di nazionalità extracomunitaria lo Stato sostiene, con interventi di cofinanziamento, specifici programmi volti all'adozione di servizi di mediazione linguistico-culturale, assolti per conto degli enti locali, delle amministrazioni pubbliche e delle associazioni del terzo settore da personale professionalmente qualificato.
        2. Per il sostegno finanziario dei programmi di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2004, è aumentata la dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per un importo pari a 2 milioni di euro annui.


Art. 2.

(Mediatore linguistico-culturale).

        1. Le prestazioni offerte dai servizi di cui all'articolo 1 sono assolte da personale, prevalentemente di origine extracomunitaria, che funge da tramite tra l'utente immigrato e i servizi pubblici di primo contatto e che ha il compito di individuare e di esplicitare i bisogni di utenti non comunitari, nonché di negoziare le prestazioni da parte dei servizi e degli operatori pubblici, facilitando la comunicazione e apportando modificazioni di contenuto e di modalità di approccio.
        2. Per l'assolvimento delle funzioni di cui al comma 1 è istituita la figura professionale del mediatore linguistico-culturale, che è preposto, in particolare, a:

            a) gestire la relazione con l'utente ponendosi in condizione di ascolto dei bisogni, delle aspettative e delle richieste;

            b) orientare l'utente stimolando un suo ruolo attivo nella ricerca di soluzioni ai problemi individuati, aiutandolo a delineare le tappe di un percorso articolato di inserimento nel tessuto sociale territoriale attraverso azioni di mediazione;

            c) utilizzare le informazioni relative ai servizi territoriali pubblici e privati esistenti, per semplificare le modalità di accesso a tali servizi da parte dell'utente;

            d) collaborare con gli operatori dei servizi pubblici e privati, affiancandoli nello svolgimento della loro attività e partecipando alla programmazione degli interventi rivolti agli immigrati;

            e) organizzare l'accompagnamento dell'utente presso i servizi socio-sanitari, fornendo gli elementi di conoscenza necessari per una migliore fruizione delle relative prestazioni.


Art. 3.

(Formazione).

        1. In coerenza con i princìpi e con le finalità della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprie leggi, disciplinano i profili professionali del personale impiegato, nonché le forme, i programmi, la durata dei corsi di formazione professionale dei mediatori linguistico-culturali e le modalità di accreditamento delle istituzioni e delle associazioni che organizzano specifici corsi di formazione.


Art. 4.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, determinato in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Frontespizio Relazione