XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4533
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Interventi di sostegno all'integrazione
dei cittadini extracomunitari).
1. Al fine di favorire la progressiva integrazione
sociale, culturale e lavorativa dei cittadini di nazionalità
extracomunitaria lo Stato sostiene, con interventi di
cofinanziamento, specifici programmi volti all'adozione di
servizi di mediazione linguistico-culturale, assolti per conto
degli enti locali, delle amministrazioni pubbliche e delle
associazioni del terzo settore da personale professionalmente
qualificato.
2. Per il sostegno finanziario dei programmi di cui al
comma 1, a decorrere dall'anno 2004, è aumentata la dotazione
del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui
all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per un
importo pari a 2 milioni di euro annui.
Art. 2.
(Mediatore linguistico-culturale).
1. Le prestazioni offerte dai servizi di cui all'articolo
1 sono assolte da personale, prevalentemente di origine
extracomunitaria, che funge da tramite tra l'utente immigrato
e i servizi pubblici di primo contatto e che ha il compito di
individuare e di esplicitare i bisogni di utenti non
comunitari, nonché di negoziare le prestazioni da parte dei
servizi e degli operatori pubblici, facilitando la
comunicazione e apportando modificazioni di contenuto e di
modalità di approccio.
2. Per l'assolvimento delle funzioni di cui al comma 1 è
istituita la figura professionale del mediatore
linguistico-culturale, che è preposto, in particolare, a:
a) gestire la relazione con l'utente ponendosi in
condizione di ascolto dei bisogni, delle aspettative e delle
richieste;
b) orientare l'utente stimolando un suo ruolo
attivo nella ricerca di soluzioni ai problemi individuati,
aiutandolo a delineare le tappe di un percorso articolato di
inserimento nel tessuto sociale territoriale attraverso azioni
di mediazione;
c) utilizzare le informazioni relative ai servizi
territoriali pubblici e privati esistenti, per semplificare le
modalità di accesso a tali servizi da parte dell'utente;
d) collaborare con gli operatori dei servizi
pubblici e privati, affiancandoli nello svolgimento della loro
attività e partecipando alla programmazione degli interventi
rivolti agli immigrati;
e) organizzare l'accompagnamento dell'utente
presso i servizi socio-sanitari, fornendo gli elementi di
conoscenza necessari per una migliore fruizione delle relative
prestazioni.
Art. 3.
(Formazione).
1. In coerenza con i princìpi e con le finalità della
presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, con proprie leggi, disciplinano i profili
professionali del personale impiegato, nonché le forme, i
programmi, la durata dei corsi di formazione professionale dei
mediatori linguistico-culturali e le modalità di
accreditamento delle istituzioni e delle associazioni che
organizzano specifici corsi di formazione.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni
della presente legge, determinato in 2 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.