XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4527
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del Museo del presepe).
1. E' istituito il Museo del presepe, di seguito
denominato "Museo", con sede in Napoli.
2. Per l'istituzione e il funzionamento del Museo č
autorizzata la spesa di 6.000.000 di euro per l'anno 2004 e di
3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005.
Art. 2.
(Finalitā).
1. Al Museo sono attribuite le seguenti finalitā:
a) raccogliere, conservare, catalogare, restaurare
ed esporre materiale ed opere che si riferiscono alla storia
del presepe e del costume;
b) effettuare acquisti, scambi e prestiti con
altri musei del mondo per l'incremento delle collezioni
esistenti;
c) promuovere iniziative ed attivitā culturali
idonee a favorire la conoscenza, in Italia e all'estero, del
patrimonio conservato;
d) patrocinare eventi culturali volti a
valorizzare le creazioni di giovani autori.
Art. 3.
(Organizzazione).
1. Con convenzione stipulata dal Ministero per i beni e le
attivitā culturali con gli enti locali campani č individuata
la sede del Museo.
2. Le modalitā di gestione del Museo e ogni altro aspetto
relativo al suo funzionamento, ivi compresa la gestione del
personale, sono disciplinati con regolamento del Ministro per
i beni e le attivitā culturali, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, tenendo conto delle disposizioni di cui ai commi
3, 4 e 5 del presente articolo.
3. Il consiglio di amministrazione del Museo č composto da
otto membri di cui:
a) tre rappresentanti del Ministero per i beni e
le attivitā culturali;
b) un rappresentante del Ministero dell'economia e
delle finanze;
c) un rappresentante del Ministero delle attivitā
produttive;
d) un rappresentante del comune di Napoli, qualora
partecipi al capitale del Museo in misura almeno pari al 10
per cento;
e) un rappresentante della provincia di Napoli,
qualora partecipi al capitale del Museo in misura almeno pari
al 10 per cento;
f) un rappresentante della regione Campania,
qualora partecipi al capitale del Museo in misura pari almeno
al 10 per cento.
4. I membri del consiglio di amministrazione devono essere
in possesso di comprovata esperienza e competenza nel settore
della cultura dell'arte del presepe napoletano.
5. Il presidente del consiglio di amministrazione e il
direttore del Museo sono nominati dal Ministro per i beni e le
attivitā culturali. Con successivo decreto del Ministro per i
beni e le attivitā culturali sono stabiliti gli emolumenti
spettanti ai membri del consiglio di amministrazione.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 6.000.000 di euro per l'anno 2004 e in
3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede
quanto a 3.000.0000 di euro per il 2004 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unitā
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attivitā culturali; e quanto a 3.000.000 di euro per ciascuno
degli anni 2004, 2005 e 2006, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unitā previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attivitā culturali. A decorrere dall'anno 2007 si provvede ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.