XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4521




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I cittadini italiani residenti all'estero nei Paesi non appartenenti all'Unione europea possono votare per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo per corrispondenza, nei limiti e nelle forme previsti dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459.
        2. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), possono esprimere la loro preferenza per le liste e per i relativi candidati al Parlamento europeo, scegliendo tra le liste presenti nella circoscrizione elettorale che include i comuni presso i quali sono iscritti.
        3. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE, possono esprimere la loro preferenza per le liste e per i relativi candidati al Parlamento europeo scegliendo tra le liste presenti nella circoscrizione elettorale che include i comuni di origine, loro e dei rispettivi ascendenti, fino alla terza generazione.


Art. 2.

        1. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto l988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge.
        2. Lo schema di regolamento di cui al
comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso, entro due mesi dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere parlamentare.

Art. 3.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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