XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4521
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I cittadini italiani residenti all'estero nei Paesi non
appartenenti all'Unione europea possono votare per l'elezione
dei rappresentanti al Parlamento europeo per corrispondenza,
nei limiti e nelle forme previsti dalla legge 27 dicembre
2001, n. 459.
2. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE),
possono esprimere la loro preferenza per le liste e per i
relativi candidati al Parlamento europeo, scegliendo tra le
liste presenti nella circoscrizione elettorale che include i
comuni presso i quali sono iscritti.
3. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti
all'AIRE, possono esprimere la loro preferenza per le liste e
per i relativi candidati al Parlamento europeo scegliendo tra
le liste presenti nella circoscrizione elettorale che include
i comuni di origine, loro e dei rispettivi ascendenti, fino
alla terza generazione.
Art. 2.
1. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, lettera b), della legge 23 agosto l988, n. 400,
su proposta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri,
sono disciplinate le modalità di attuazione della presente
legge.
2. Lo schema di regolamento di cui al
comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinché su di esso sia espresso, entro due
mesi dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine il
regolamento è emanato anche in mancanza del parere
parlamentare.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.